{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20143846,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20143846,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20143846,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20143846,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20143846,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20143846,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20143846,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20143846,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20143846,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20143846,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20143846,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20143846,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20143846,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20143846,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20143846,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20143846,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20143846,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20143846,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"14.3846","BusinessType":5,"BusinessTypeName":"Mozione","BusinessTypeAbbreviation":"Mo.","Title":"Modifica dell'articolo 72 del Codice penale. Confisca indipendente agevolata di valori patrimoniali di una organizzazione criminale","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il Consiglio federale \u00e8 incaricato di riformulare l'articolo 72 del Codice penale svizzero: \"Il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui un'organizzazione criminale ha facolt\u00e0 di disporre. I valori appartenenti a una persona che abbia partecipato o sostenuto, in Svizzera o all'estero, un'organizzazione criminale (art. 260ter) sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facolt\u00e0 di disporre dell'organizzazione. La confisca \u00e8 ordinata anche qualora l'organizzazione criminale non abbia esercitato o non abbia inteso esercitare alcuna attivit\u00e0 criminale in svizzera.\"</p>","ReasonText":"<p>Nell'ambito della cosiddetta confisca indipendente agevolata di valori patrimoniali di una organizzazione criminale (art. 72 CP), perch\u00e9 l'autorit\u00e0 giudiziaria possa pronunciare la confisca occorre che vi sia una competenza giurisdizionale relativamente al reato in relazione col bene. Con la mozione 12.4249 si era incaricato il Consiglio federale di presentare una revisione del CP che permettesse alle autorit\u00e0 di perseguimento penale la confisca di tali beni trovatisi in svizzera a prescindere dal sussistere di una tale competenza giurisdizionale. </p><p>\u00c8 noto che per combattere contro la criminalit\u00e0 internazionale occorre una politica di aggressione ai patrimoni frutto dei crimini commessi. Si preserva cos\u00ec la Svizzera dal radicarsi della criminalit\u00e0 organizzata. In questo senso, l'istituto della confisca di valori patrimoniali delle organizzazioni criminali gi\u00e0 previsto dal CP pu\u00f2 consistere in uno strumento efficace. La situazione attuale non \u00e8 soddisfacente: infatti, non sembra possibile procedere sempre alla confisca sulla sola base del fatto che i valori patrimoniali si trovano sul territorio nazionale; sarebbe necessaria la sussistenza di una base, o competenza, per un'azione penale. Un adeguamento di tale istituto ne accrescer\u00e0 quindi l'efficacia, l'effetto deterrente e la protezione della nostra piazza finanziaria. Con il testo proposto s'intende ovviare alle incertezze interpretative rendendo la confisca chiaramente indipendente dall'avvio di un procedimento penale per mancanza di un nesso, relativamente all'organizzazione o alla persona partecipante o sostenitrice, con la Svizzera. Insomma, tutti i valori patrimoniali nella facolt\u00e0 di disporre di un'organizzazione criminale ai sensi dell'articolo 260ter CP dovranno essere confiscati per il solo fatto di trovarsi in Svizzera.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>L'articolo 72 del Codice penale (CP) semplifica la lotta contro la criminalit\u00e0 organizzata in Svizzera, ma soprattutto all'estero, permettendo al giudice di confiscare i valori patrimoniali di cui un'organizzazione criminale ha facolt\u00e0 di disporre. A differenza della confisca \"ordinaria\" non \u00e8 necessario dimostrare un nesso con un reato concreto. La disposizione amplia ulteriormente le possibilit\u00e0 di confisca prevedendo l'inversione dell'onere della prova: i valori appartenenti a una persona che abbia partecipato a un'organizzazione criminale o l'abbia sostenuta sono infatti presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facolt\u00e0 di disporre dell'organizzazione.</p><p>Per la confisca occorre che i valori patrimoniali si trovino in Svizzera. L'organizzazione in quanto tale non deve tuttavia essere attiva in Svizzera. Come gi\u00e0 argomentato a tale riguardo dal Consiglio federale nel parere relativo alla mozione Romano (12.4249, Confisca in Svizzera di beni delle organizzazioni criminali straniere), anche la gestione di tali valori patrimoniali in Svizzera pu\u00f2 essere considerata un sostegno all'organizzazione, il che offre un ulteriore criterio per procedere a una confisca. In questo caso \u00e8 fatta salva anche la possibilit\u00e0 di ordinare una confisca per riciclaggio di denaro (art. 305bis CP).</p><p>Le autorit\u00e0 svizzere confiscano regolarmente, in base a richieste estere di assistenza giudiziaria e in virt\u00f9 dell'articolo 18 della legge federale sull'assistenza penale, valori patrimoniali di organizzazioni criminali straniere depositati in Svizzera. Negli anni scorsi la Svizzera ha a pi\u00f9 riprese potuto, in base a procedimenti penali condotti in Italia, bloccare e confiscare svariati milioni di franchi depositati su conti svizzeri. Tali somme sono poi state restituite allo Stato italiano dopo la conclusione dei corrispondenti accordi di ripartizione. In questi casi una confisca autonoma da parte della Svizzera non sarebbe n\u00e9 necessaria n\u00e9 opportuna e nemmeno nell'interesse della nostra piazza finanziaria.</p><p>La legge offre sufficienti possibilit\u00e0 per confiscare e sequestrare valori patrimoniali di organizzazioni criminali straniere e permette di combattere in maniera efficace la criminalit\u00e0 organizzata. Non appare pertanto opportuno modificare la normativa vigente.</p>  Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposal":21,"FederalCouncilProposalText":"Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1416355200000)\/","SubmittedBy":"Romano Marco","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1473811200000)\/","ResponsibleDepartment":5,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento di giustizia e polizia","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFGP","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"1216","Category":null,"Modified":"\/Date(1690525939057)\/","SubmissionDate":"\/Date(1411603200000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4915,"SubmissionLegislativePeriod":49,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Diritto penale"}}