{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20144045,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20144045,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20144045,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20144045,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20144045,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20144045,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20144045,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20144045,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20144045,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20144045,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20144045,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20144045,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20144045,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20144045,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20144045,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20144045,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20144045,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20144045,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"14.4045","BusinessType":5,"BusinessTypeName":"Mozione","BusinessTypeAbbreviation":"Mo.","Title":"Legge federale sulla pesca. Autorizzare l'uso dell'ardiglione anche nei corsi d'acqua","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il Consiglio federale \u00e8 incaricato di presentare una proposta di modifica dell'articolo 5b capoverso 4 OLFP (ordinanza concernente la legge federale sulla pesca), nel senso che i cantoni, in deroga all'articolo 23 capoverso 1 lettera c OPAn (ordinanza sulla protezione degli animali), possono autorizzare l'impiego di determinate lenze con ardiglione da parte di pescatori professionisti e pescatori con la lenza titolari di un attestato di competenza secondo l'articolo 5a, oltre che per i laghi e i bacini di accumulazione, anche per i corsi d'acqua.</p>","ReasonText":"<p>La nuova modifica adottata il 29 gennaio 2014 dell'articolo 5b capoverso 4 OLFP limita in modo eccessivo la facolt\u00e0 data ai cantoni di gestire le proprie acque. </p><p>Tramite la presente mozione si chiede pertanto che la citata norma venga modificata in modo che i cantoni, richiamati i principi del federalismo nonch\u00e9 i compiti a loro attribuiti dalla legge sulla gestione ittica delle acque interne (v. ultimo aggiornamento dell'8.1.2010) nell'ambito delle questioni legate alla pesca, abbiano la facolt\u00e0 di autorizzare l'uso dell'ardiglione anche nei corsi d'acqua, analogamente a quanto gi\u00e0 avviene per i laghi ed i bacini di accumulazione. Tale proposta \u00e8 del resto sostenuta con forza dalla Federazione ticinese per l'acquicoltura e la pesca (FTAP), in rappresentanza dei suoi circa 4500 pescatori e gode del sostegno del Consiglio di Stato del cantone Ticino.</p><p>Le motivazioni principali a sostegno di questa proposta possono essere cos\u00ec riassunte:</p><p>1. La soluzione adottata con la recente modifica dell'articolo 5b capoverso 4 OLFP appare contraddittoria: non si capisce per quali motivi l'ardiglione pu\u00f2 essere autorizzato nei laghi e nei bacini ma non nei corsi d'acqua. Si tratta di una discriminazione che appare ingiustificata!</p><p>2. Il nuovo articolo lede il federalismo in quanto non considera a sufficienza le peculiarit\u00e0 dei singoli cantoni: esse sono di principio estremamente diversificate per ambiente, qualit\u00e0, quantit\u00e0 e morfologia delle acque.</p><p>3. Nella fattispecie, per quanto concerne il Ticino, la nuova regolamentazione de facto porta alla scomparsa di alcune tradizioni secolari di pesca ampiamente radicate tra la maggioranza di pescatori (come ad esempio la cosiddetta \"montura\"), soprattutto nelle valli superiori del cantone; tradizioni che per altro non compromettono il benessere degli animali, e che anzi salvaguardano in modo particolare i pesci di taglia inferiore.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>L'utilizzo di lenze con l'ardiglione \u00e8 vietato dall'ordinanza sulla protezione degli animali (art. 23 cpv. 1 lett. c OPAn, RS 455.1). Le deroghe a questo articolo sono disciplinate nell'articolo 5b ccapoverso 4 dell'ordinanza concernente la legge federale sulla pesca (OFLP, RS 923.01). I cantoni possono autorizzare l'impiego di lenze con ardiglione ai titolari di un attestato di competenza, solamente per i laghi e i bacini d'accumulazione. Nei corsi d'acqua la pesca senza ardiglione rispetta il benessere dell'animale e consente ai pescatori di proteggere in maniera efficace le specie protette, i pesci di piccola taglia, cos\u00ec come gli individui ecologicamente importanti per le popolazioni naturali.</p><p>Nei laghi e nei bacini d'accumulazione vale lo stesso principio, sebbene l'utilizzo dell'ardiglione \u00e8 giustificato in determinate situazioni di pesca (per esempio la pesca a grande profondit\u00e0). In passato le deroghe erano direttamente definite dall'articolo 5b capoverso 4 OFLP e la loro applicazione difficile, specialmente nelle acque intercantonali. Allo scopo di uniformare l'applicazione di tali deroghe si \u00e8 deciso di delegare le scelta ai cantoni basandosi non pi\u00f9 sui metodi di pesca ma sul tipo di corso d'acqua. Nello specifico la pesca con la montura nei fiumi ticinesi, tradizionalmente radicata e tuttora largamente utilizzata dai pescatori, non \u00e8 destinata a scomparire ma ad adattarsi alle nuove disposizioni.</p><p>Inoltre, l'obiettivo proposto dalla presente mozione non \u00e8 applicabile con una semplice modifica dell'articolo 5b capoverso 4 OFLP, in quanto essa regola solamente le deroghe al divieto di utilizzo di lenze con l'ardiglione. Lasciare ai cantoni la completa libert\u00e0 in materia annullerebbe il principio di divieto dell'ardiglione espresso dall'articolo 23 capoverso lettera c OPAn.</p><p>Il Consiglio federale ritiene che la modifica dell'articolo 5b capoverso 4 OFLP non sia contradditoria e lascia ai cantoni un ampio margine di manovra laddove necessario.</p>  Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposal":21,"FederalCouncilProposalText":"Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1424217600000)\/","SubmittedBy":"Regazzi Fabio","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1489536000000)\/","ResponsibleDepartment":9,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DATEC","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"52","Category":null,"Modified":"\/Date(1690556291927)\/","SubmissionDate":"\/Date(1417392000000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4916,"SubmissionLegislativePeriod":49,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Ambiente"}}