{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20144059,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20144059,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20144059,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20144059,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20144059,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20144059,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20144059,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20144059,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20144059,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20144059,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20144059,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20144059,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20144059,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20144059,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20144059,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20144059,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20144059,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20144059,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"14.4059","BusinessType":5,"BusinessTypeName":"Mozione","BusinessTypeAbbreviation":"Mo.","Title":"Evitare abusi e distorsioni di mercato dovute al prestito del personale tramite le agenzie di collocamento","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il Consiglio federale \u00e8 incaricato nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 121a della Costituzione di modificare la legge sul collocamento e il personale a prestito per quanto riguarda i termini di disdetta aumentando i termini minimi elencati nell'articolo 19 capoverso 4 in modo da ridurre il ricorso a prestito del personale, in particolare frontaliero, tramite le agenzie di collocamento.</p>","ReasonText":"<p>Il 2,1 per cento delle persone attive svolge un lavoro temporaneo e il fenomeno \u00e8 diffuso soprattutto nelle regioni di frontiera (dove negli ultimi dieci anni si \u00e8 avuto l'aumento pi\u00f9 marcato, in particolare nella regione ginevrina, in Ticino e nella Svizzera nord-occidentale). Come ha indicato lo stesso Consiglio federale nella sua risposta del 28 agosto 2013 all'interpellanza 13.3566 in Svizzera il prestito di personale ha fatto registrare una crescita del 90 per cento tra il 2002 e il 2012. Dal 1\u00b0 gennaio 2012 \u00e8 in vigore il contratto collettivo per il settore che ha permesso di fissare dei minimi per quanto riguarda i salari. Ci\u00f2 nonostante questo settore mostra sempre pi\u00f9 elementi di precariet\u00e0 preoccupanti e l'introduzione di contingenti massimi nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 121a della Costituzione potrebbe esacerbare il fenomeno. Secondo un'inchiesta effettuata dall'isitituto Gsf di Zurigo su incarico di swissstaffing, se il 42 per cento ricerca nel lavoro temporaneo il carattere transitorio dell'impiego, il 58 per cento lavora in questo modo non per scelta e quasi la met\u00e0 non ha trovato un impiego fisso dopo un anno. Se la maggiore flessibilit\u00e0 richiesta al lavoratore consente alle aziende di reperire celermente personale in casi di necessit\u00e0, l'aumento del prestito di personale genera dei costi non indifferenti sulle assicurazioni sociali e una forte pressione sul mercato del lavoro in particolar modo nei cantoni di frontiera con agenzie che ricorrono a personale frontaliero. Potrebbe quindi essere utile modificare la legge sul collocamento e il personale a prestito (LC) che attualmente prevede nei primi tre mesi un preavviso di due giorni lavorativi e di sette giorni civili dal quarto al sesto mese, allineandola al Codice delle obbligazioni (CO). Infatti nei contratti a prestito i termini di disdetta sono molto pi\u00f9 brevi rispetto a quelli minimi indicati nel CO (art. 335a e seg.: durante il periodo di prova il termine di disdetta \u00e8 di sette giorni (civili), poi di un mese).</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>L'assunzione di lavoratori dell'UE nel quadro del prestito di personale \u00e8 soggetta alle disposizioni dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681). Dalla sua entrata in vigore, questo settore si \u00e8 molto sviluppato: nel 2013 sono state effettuate in Svizzera 176,9 milioni di ore di lavoro, contro 83,4 milioni nel 2002.</p><p>Il Consiglio federale ha gi\u00e0 affrontato la questione della durata dei termini di disdetta in questo settore al punto 6 della risposta all'interpellanza Romano 13.3566, sostenendo che la legge federale sul collocamento e il personale a prestito (LC, RS 823.11) prevede nei primi tre mesi un preavviso di due giorni lavorativi (di conseguenza non \u00e8 possibile dare la disdetta durante il fine settimana) e di sette giorni civili dal quarto al sesto mese. Secondo il Codice delle obbligazioni (CO, RS 220), durante il periodo di prova (massimo tre mesi) il termine di disdetta \u00e8 di sette giorni (civili), poi di un mese. Alla luce delle esigenze dell'economia e delle persone in cerca d'impiego, questa differenza di trattamento, riguardante esclusivamente i primi sei mesi, appare accettabile. Questa situazione \u00e8 ancora attuale.</p><p>L'articolo 121a della Costituzione federale prevede che l'immigrazione in Svizzera dovr\u00e0 essere gestita mediante tetti massimi e contingenti annuali, stabiliti - per quanto riguarda gli stranieri che esercitano un'attivit\u00e0 lucrativa - in funzione degli interessi globali dell'economia svizzera e nel rispetto del principio di preferenza agli svizzeri. Pertanto anche il settore del prestito di personale risulter\u00e0 modificato dagli strumenti che attueranno questo quadro costituzionale.</p>  Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposal":21,"FederalCouncilProposalText":"Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1423612800000)\/","SubmittedBy":"Carobbio Guscetti Marina","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1481846400000)\/","ResponsibleDepartment":8,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DEFR","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"8|44|2811","Category":null,"Modified":"\/Date(1690526268473)\/","SubmissionDate":"\/Date(1417564800000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4916,"SubmissionLegislativePeriod":49,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Politica internazionale|Occupazione e lavoro|Migrazione"}}