{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20144156,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20144156,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20144156,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20144156,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20144156,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20144156,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20144156,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20144156,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20144156,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20144156,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20144156,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20144156,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20144156,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20144156,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20144156,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20144156,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20144156,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20144156,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"14.4156","BusinessType":5,"BusinessTypeName":"Mozione","BusinessTypeAbbreviation":"Mo.","Title":"Controllo degli animali da macello. Le pratiche dell'UE dovrebbero essere possibili anche in Svizzera!","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Al fine di ridurre gli ostacoli logistici e finanziari che incontrano le PMI operanti nel settore della macellazione, il Consiglio federale \u00e8 incaricato di:</p><p>1. autorizzare al controllo degli animali da macello altre figure professionali oltre ai veterinari ufficiali (art. 55 e 56), analogamente al regolamento (CE) n. 854/2004;</p><p>2. limitare gli emolumenti di base riscossi dai cantoni per ogni visita al macello ad un solo importo forfettario per giorno di macellazione (art. 63 cpv. 3 OMCC).</p>","ReasonText":"<p>Nell'ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC, RS 817.190) sono disciplinate anche le condizioni quadro per il controllo delle carni e degli animali da macello (detto anche controllo degli animali vivi) prescritto per ragioni di sicurezza alimentare. L'OMCC fissa inoltre gli emolumenti per visita al macello sotto forma di importi forfettari massimi, e gli emolumenti per i controlli di ogni singola specie animale, sotto forma di margine di oscillazione. </p><p>1. Mentre il controllo giornaliero delle mezzene appese e delle frattaglie \u00e8 generalmente eseguito in una volta sola, il controllo del bestiame vivo spesso pone notevoli difficolt\u00e0 logistiche. Queste sono dovute soprattutto al fatto che, per svariati motivi (come la posizione al centro del paese, la mancanza di spazio, ecc.), le PMI del settore non hanno la possibilit\u00e0 di stabulare gli animali da macello. La consegna del bestiame dalle varie aziende di provenienza al macello \u00e8 quindi effettuata in tempi diversi e di conseguenza la presenza del veterinario ufficiale di turno \u00e8 richiesta pi\u00f9 volte nell'arco della giornata. I ritmi di lavoro, inoltre, possono essere molto serrati, dato che spesso il veterinario deve occuparsi di pi\u00f9 aziende di macellazione contemporaneamente. Questo si ripercuote anche sui macelli interessati, che vedono sovente limitata la loro flessibilit\u00e0 e la loro capacit\u00e0 produttiva a breve termine. Dando uno sguardo oltre confine, emerge che nei Paesi dell'UE (regolamento n. 854/2004, allegato I), il veterinario ufficiale non \u00e8 necessariamente obbligato a essere presente al momento della consegna del bestiame ai macelli che sono stati sottoposti a un'analisi del rischio. Questo \u00e8 possibile solo se il veterinario ufficiale si accerta regolarmente che l'assistente specializzato ufficiale, qualificato a svolgere la funzione di controllo conformemente alle disposizioni regolamentari, adempia correttamente i compiti che gli sono stati assegnati. Nonostante si continui a perseguire l'equivalenza con l'UE, di fatto in Svizzera questa possibilit\u00e0 non \u00e8 pi\u00f9 data da quando nel 2007 la figura del controllore delle carni senza titolo di veterinario \u00e8 stata sostituita da quella dell'assistente specializzato ufficiale. Questo perch\u00e9 il compito di dirigere e svolgere il controllo degli animali da macello e delle carni spetta esclusivamente ai veterinari ufficiali (art. 56 OMCC). Nel loro lavoro, i veterinari si occupano sempre pi\u00f9 di animali di piccola taglia e sempre meno di animali di grossa taglia. \u00c8 anche per questo motivo che diventa sempre pi\u00f9 difficile reclutarli per attivit\u00e0 ufficiali nell'ambito della macellazione, il che logicamente ha ripercussioni negative sulle prospettive dei macelli. Ai sensi dell'articolo 57 capoverso 1b OMCC gli assistenti specializzati ufficiali possono procedere ad un primo controllo degli animali in occasione del controllo degli animali da macello. Nella prassi odierna, tuttavia, questo non avviene in tutti i controlli, come invece sarebbe necessario. </p><p>2. Inoltre, i macelli che chiedono la presenza del veterinario ufficiale pi\u00f9 volte nello stesso giorno sono ancora pi\u00f9 svantaggiati sul piano finanziario. Per questi macelli, infatti, l'importo forfettario per visita al macello \u00e8 computato pi\u00f9 volte, cio\u00e8 una volta per ogni visita del veterinario. Per le imprese con una bassa frequenza di macellazione, spesso situate in zone periferiche, questo comporta un aumento spropositato dei costi di controllo per specie animale e l'impossibilit\u00e0 di competere ad armi pari con aziende pi\u00f9 grandi o meglio attrezzate.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>1. Secondo l'ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC, RS 817.190), il controllo delle carni nei macelli \u00e8 compito dei veterinari ufficiali. Tale controllo riguarda sia gli animali da macello sia le carni (art. 56 OMCC). Al momento della consegna degli animali al macello la presenza del veterinario ufficiale non \u00e8 obbligatoria, visto che il controllo deve avere luogo entro 24 ore dall'arrivo degli animali (art. 27 cpv. 3 OMCC). Il veterinario ufficiale non deve nemmeno svolgere personalmente tutti i controlli sugli animali da macello, ma \u00e8 coadiuvato dagli assistenti specializzati ufficiali (art. 57 cpv. 1 OMCC). Se ha gi\u00e0 controllato gli animali da macello nell'azienda di provenienza e ha gi\u00e0 comunicato i risultati del controllo agli assistenti specializzati ufficiali nello stabilimento, il veterinario ufficiale non deve essere presente prima della macellazione. Gli assistenti specializzati ufficiali possono infatti effettuare i controlli necessari (art. 57 cpv. 1 lett. b OMCC), come avviene anche nell'UE (allegato I sezione III capo II punto 2 del regolamento (CE) n. 854/2004 del 29 aprile 2004; regolamento (CE) N. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, GU L 139 del 30 aprile 2004, pag. 206). N\u00e9 la legislazione svizzera n\u00e9 quella europea prevedono un trasferimento generale e completo della funzione ufficiale di controllo degli animali da macello a veterinari non appositamente formati o agli assistenti specializzati. La legislazione svizzera corrisponde dunque a quella dell'UE. Infatti, nell'allegato 11 appendice 6 dell'Accordo bilaterale sull'agricoltura tra la Svizzera e l'UE (RS 0.916.026.81) le disposizioni dell'OMCC e quelle del regolamento (CE) n. 854/2004 sono riconosciute equivalenti.</p><p>Il controllo degli animali da macello \u00e8 un fattore molto importante per la sicurezza alimentare ed \u00e8 subordinato per certi aspetti al diritto in materia di epizoozie e alla protezione degli animali. La padronanza di questa materia molto complessa e differenziata richiede, oltre a una formazione veterinaria di base, anche un perfezionamento completo come veterinario ufficiale conformemente all'ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico (RS 916.402). La responsabilit\u00e0 per le decisioni che riguardano il controllo delle carni spetta perci\u00f2 sempre al veterinario ufficiale competente.</p><p>Il Consiglio federale \u00e8 consapevole che le disposizioni legali sono pi\u00f9 semplici da attuare nelle grandi aziende, che hanno capacit\u00e0 sufficienti per ricoverare adeguatamente gli animali da macello in recinti di attesa, che nelle aziende pi\u00f9 piccole, che non sempre dispongono di queste infrastrutture. Tuttavia, \u00e8 convinto che, in collaborazione con l'ufficio veterinario cantonale competente, anche per le aziende con spazi limitati si possano trovare soluzioni praticabili che consentano di evitare la suddivisione in pi\u00f9 tappe delle visite.</p><p>2. Secondo l'articolo 45 della legge sulle derrate alimentari (RS 817.0) l'ispezione delle carni e degli animali da macello \u00e8 soggetta a emolumenti nella misura in cui serva allo scopo della legge. L'articolo 63 capoverso 1 OMCC prevede che i cantoni stabiliscano gli emolumenti in funzione del lavoro necessario per il controllo ed entro i limiti sanciti dall'articolo 63 capoverso 2 OMCC. Secondo l'articolo 63 capoverso 3 OMCC i cantoni possono fissare inoltre un emolumento di base di al massimo 20 franchi per ogni visita del macello. Spetta dunque ai cantoni decidere se utilizzare o meno l'importo massimo dell'emolumento di base di 20 franchi per ogni visita del macello. Nel complesso gli emolumenti per il controllo degli animali da macello e delle carni devono essere calcolati in funzione del lavoro necessario ai cantoni per controllare le derrate alimentari. Per questo motivo il Consiglio federale ritiene corretto che siano i cantoni a stabilire gli emolumenti, nel quadro dei limiti previsti dalle disposizioni federali.</p>  Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposal":21,"FederalCouncilProposalText":"Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1423612800000)\/","SubmittedBy":"Baumann Isidor","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1497225600000)\/","ResponsibleDepartment":4,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'interno","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFI","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"10|15|2841","Category":"V","Modified":"\/Date(1750808381110)\/","SubmissionDate":"\/Date(1418256000000)\/","SubmissionCouncil":2,"SubmissionCouncilName":"Consiglio degli Stati","SubmissionCouncilAbbreviation":"CS","SubmissionSession":4916,"SubmissionLegislativePeriod":49,"FirstCouncil1":2,"FirstCouncil1Name":"Consiglio degli Stati","FirstCouncil1Abbreviation":"CS","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Politica europea|Economia|Salute"}}