{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20144192,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20144192,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20144192,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20144192,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20144192,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20144192,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20144192,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20144192,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20144192,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20144192,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20144192,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20144192,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20144192,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20144192,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20144192,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20144192,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20144192,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20144192,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"14.4192","BusinessType":6,"BusinessTypeName":"Postulato","BusinessTypeAbbreviation":"Po.","Title":"Liberare i medici di fiducia dal loro dilemma","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>La valutazione dell'adeguatezza secondo i criteri EAE di trattamenti medici paragonabili e quindi la decisione sulla garanzia di assunzione dei costi pu\u00f2 avere risultati diversi a seconda delle casse malati. Il Consiglio federale \u00e8 pertanto incaricato di verificare se la parit\u00e0 di trattamento dei pazienti prevista all'articolo 13 capoverso 2 LAMal non possa essere garantita pi\u00f9 efficacemente, se i medici di fiducia non fossero pi\u00f9 designati dagli assicuratori ma lavorassero, secondo procedure decisionali trasparenti e rispondenti a requisiti qualitativi vincolanti, per servizi di consulenza e organi di conciliazione professionali indipendenti competenti per l'assicurazione di base e le assicurazioni complementari del sistema sanitario.</p>","ReasonText":"<p>Nel suo parere in risposta alla mozione 12.3816, che affrontava l'argomento dell'impiego di medicamenti al di fuori dell'indicazione, il Consiglio federale si diceva consapevole del problema delle possibili disparit\u00e0 nell'assunzione dei costi da parte degli assicuratori. Il problema della disparit\u00e0 di trattamento concerne per\u00f2 a quanto pare anche altri settori dell'assicurazione malattie. Sul suo sito Internet (d/f), sotto il titolo \"Il dilemma e i conflitti di coscienza dei medici di fiducia\", la Societ\u00e0 svizzera dei medici fiduciari SGV definisce infatti problematica la posizione dei medici di fiducia, che non sarebbero in grado di svolgere il loro compito di giudice di pace, in quanto strutturalmente schierati con gli assicuratori e non con i pazienti. Secondo la SGV, i medici di fiducia non godono della fiducia dei pazienti, ma di quella degli assicuratori. Dal punto di vista del sistema, infatti, rappresentano gli interessi degli assicuratori. I medici di fiducia - continua la SGV - non sono indipendenti e non hanno competenze decisionali. In Svizzera quindi i pazienti sono di fatto alla merc\u00e9 delle decisioni arbitrarie del sistema assicurativo. Vi \u00e8 dunque - conclude - la necessit\u00e0 di intervenire. L'esigenza \u00e8 confermata da un'inchiesta condotta tra i membri della SGV. LA SGV solleva un problema di fondo. La SGV e il professor Baumann-H\u00f6lzle chiedono quindi:</p><p>1. servizi di consulenza e organi di conciliazione professionali indipendenti per pazienti, fornitori di prestazioni e assicuratori competenti per l'assicurazione di base e le assicurazioni complementari del sistema sanitario;</p><p>2. procedure decisionali vincolanti e trasparenti e regole procedurali per la ponderazione individuale degli interessi, in altre parole un \"modello di procedura\" rispondente a requisiti di qualit\u00e0 vincolanti per il processo decisionale.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>Secondo l'articolo 32 capoverso 1 della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie AOMS assume i costi delle prestazioni a condizione che queste siano efficaci, appropriate e economiche (criteri EAE). Spetta agli assicuratori valutare i singoli casi, ma sempre nel rispetto di una prassi decisionale uniforme. A tal fine, per le questioni d'ordine medico e per i problemi relativi alla rimunerazione e all'applicazione delle tariffe, si affidano alla consulenza di medici di fiducia. I medici di fiducia sono designati dagli assicuratori, d'intesa con le societ\u00e0 mediche cantonali, e il loro compito consiste in particolare nel verificare, caso per caso, che le condizioni per l'assunzione dei costi delle prestazioni da parte dell'assicuratore siano adempiute. In altre parole accertano l'efficacia, l'appropriatezza e l'economicit\u00e0 delle prestazioni (art. 32 cpv. 1 e 56 cpv. 1 LAMal), attenendosi al principio di proporzionalit\u00e0. Hanno inoltre una funzione di \"mediatore\" in quanto devono chiarire in maniera comprensibile alle parti aspetti della medicina assicurativa.</p><p>Al medico di fiducia non sono attribuite per legge competenze decisionali, in altre parole il suo parere non \u00e8 vincolante per l'assicuratore. Il medico di fiducia ha il compito di ponderare i diversi interessi in gioco (dell'assicurato, dell'assicuratore e del fornitore di prestazioni) e di fornire all'assicuratore la propria valutazione del caso in una perizia. Il medico di fiducia decide autonomamente, il che significa che n\u00e9 l'assicuratore n\u00e9 il fornitore di prestazioni n\u00e9 le rispettive federazioni possono impartirgli istruzioni (art. 57 cpv. 5 LAMal). Le sue valutazioni tecnico-materiali non sottostanno ad alcuna istruzione. L'indipendenza conferita dalla legge ai medici di fiducia deve riflettersi anche sull'organizzazione logistica del loro servizio, il che significa che i locali in cui lavorano devono essere adeguatamente separati dagli altri e possono anche essere dislocati in sedi esterne. Quasi la met\u00e0 degli assicuratori si rivolge gi\u00e0 oggi a medici di fiducia esterni o a servizi di medici di fiducia esternalizzati. Ad esempio, anche l'Associazione dei piccoli e dei medi assicuratori malattia (RVK) offre questo tipo di servizio. Esistono quindi gi\u00e0 basi legali che garantiscono ai medici di fiducia l'autonomia necessaria.</p><p>In linea generale, va constatato che le perizie possono differire tra loro anche perch\u00e9 i singoli casi sono esaminati da medici diversi. Pur comprendendo le preoccupazioni dell'autrice del postulato, il Consiglio federale ritiene che l'eterogeneit\u00e0 delle valutazioni non comprometta la parit\u00e0 di trattamento degli assicurati. A questo proposito, \u00e8 importante sottolineare che i medici di fiducia lavorano attenendosi ai medesimi principi. Da una parte, grazie all'offerta di corsi di perfezionamento e aggiornamento specifici (e in questo contesto riveste un ruolo chiave la Societ\u00e0 svizzera dei medici fiduciari SGV, che offre il perfezionamento professionale quale medico di fiducia, riconosciuto come formazione complementare dalla Federazione dei medici svizzeri e, con altri partner quali la comunit\u00e0 d'interessi svizzera medicina assicurativa, Swiss Insurance Medicine, rende possibili aggiornamenti e contatti con specialisti e pubblica basi e articoli di riferimento su questioni mediche). Dall'altra, in virt\u00f9 degli strumenti della designazione delle prestazioni mediche previsti dall'ordinanza sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31) che, in caso di controversia sull'assunzione dei costi, consentono una definizione pi\u00f9 precisa delle condizioni che determinano l'obbligo di copertura dell'assicuratore.</p><p>I casi di rimborso in via eccezionale dei costi di un medicamento ammesso nell'elenco delle specialit\u00e0 per un impiego che non rientra nell'informazione approvata da Swissmedic o nella limitazione stabilita nell'elenco delle specialit\u00e0 o di un medicamento non ammesso nell'elenco delle specialit\u00e0, disciplinati agli articoli 71a e 71b (OAMal; RS 832.102), pongono problemi particolari. A questo riguardo, nella sua risposta all'interpellanza Humbel 14.3180, il Consiglio federale si \u00e8 dichiarato disposto a esaminare possibili soluzioni, sul versante degli attori interessati o della Confederazione, al termine della valutazione sull'attuazione dei due articoli. Nella stessa risposta si \u00e8 anche espresso sulla questione dei servizi di consulenza e degli organi di conciliazione. Dato che le decisioni dei medici di fiducia, come ricordato sopra, non sono vincolanti, non pu\u00f2 essere fissata nemmeno una pertinente procedura decisionale. L'Ufficio di mediazione dell'assicurazione malattie, competente anche per le questioni relative all'AOMS, risponde gi\u00e0 sufficientemente a questa esigenza. In caso di rifiuto del rimborso, il paziente pu\u00f2 adire le vie legali. Inoltre, l'esternalizzazione del servizio dei medici di fiducia in organizzazioni indipendenti dagli assicuratori richiesta dall'autrice del postulato non risolverebbe il problema della parit\u00e0 di trattamento degli assicurati. Anche all'interno di tali organizzazioni, infatti, i singoli casi sarebbero esaminati da medici di fiducia diversi, il che potrebbe portare a valutazioni diverse anche nel nuovo contesto, senza tuttavia compromettere la parit\u00e0 di trattamento (cfr. a tal riguardo anche il parere del Consiglio federale in risposta alla mozione Steiert 13.3816). Senza contare che con l'esternalizzazione, verrebbe meno la funzione di mediatore e consulente del medico di fiducia in merito alle questioni di ordine medico e all'applicazione delle tariffe.</p><p>Da ultimo, va osservato che il documento pubblicato sul sito Internet della SGV e menzionato nel postulato \u00e8 parte del \"Manual der Schweizer Vertrauens- und Versicherung\u00e4rzte: ein Handbuch der Versicherungsmedizin\" (\"prontuario del medico di fiducia: un manuale di medicina assicurativa\"), nelle cui osservazioni preliminari si precisa che alcuni capitoli non sono stati redatti dai membri della SGV e che quindi riflettono l'opinione personale degli autori. Il Consiglio federale fa notare che il capitolo 19 del prontuario intitolato \"Il dilemma e i conflitti di coscienza dei medici di fiducia\" non \u00e8 stato scritto da un membro della SGV e non deve essere pertanto interpretato come la posizione ufficiale della SGV.</p><p>Secondo la legge sul contratto d'assicurazione (LCA; RS 221.229.1), nel settore delle assicurazioni complementari gli assicuratori devono creare un'organizzazione in grado di garantire l'adempimento ineccepibile degli obblighi contrattuali di prestazione. La sua struttura in linea di massima non \u00e8 soggetta ad alcuna restrizione. Di norma il servizio del medico di fiducia ha un ruolo chiave nella trattazione del danno. In caso di comportamento abusivo della compagnia assicurativa, conformemente alla legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA; RS 961.01), interviene la FINMA.</p><p>Il Consiglio federale, sulla base delle argomentazioni addotte sopra, non ha riscontrato alcuna necessit\u00e0 organizzativa da motivare un intervento.</p>  Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.","FederalCouncilProposal":20,"FederalCouncilProposalText":"Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1425600000000)\/","SubmittedBy":"Heim Bea","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1475107200000)\/","ResponsibleDepartment":4,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'interno","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFI","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"44|2841","Category":null,"Modified":"\/Date(1690526097333)\/","SubmissionDate":"\/Date(1418256000000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4916,"SubmissionLegislativePeriod":49,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Occupazione e lavoro|Salute"}}