{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20150030,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20150030,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20150030,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20150030,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20150030,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20150030,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20150030,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20150030,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20150030,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20150030,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20150030,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20150030,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20150030,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20150030,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20150030,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20150030,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20150030,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20150030,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"15.030","BusinessType":1,"BusinessTypeName":"Oggetto del Consiglio federale","BusinessTypeAbbreviation":"OCF","Title":"Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert\u00e0 fondamentali. Protocollo n. 15. Approvazione","Description":"Messaggio del 6 marzo 2015 concernente l'approvazione del Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u2018uomo e delle libert\u00e0 fondamentali (CEDU)","InitialSituation":"<p><b>Comunicato stampa del Consiglio federale del 06.03.2015</b></p><p><b>Corte EDU: aumentare l'efficienza e sottolineare la sussidiariet\u00e0</b></p><p><b>L'efficienza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) va preservata e migliorata. A tale scopo il Consiglio federale ha adottato venerd\u00ec il messaggio concernente l'approvazione del Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert\u00e0 fondamentali (CEDU). Il Protocollo n. 15 rafforza il principio di sussidiariet\u00e0 e il potere discrezionale degli Stati parte.</b></p><p>Il Protocollo n. 15 aggiunge espressamente alla fine del preambolo della CEDU il riconoscimento del principio di sussidiariet\u00e0 e rimanda al potere discrezionale degli Stati parte. Nel preambolo sono integrati principi che la Corte EDU ha concretizzato nella sua giurisprudenza, ma che per la prima volta sono esplicitamente menzionati nella Convenzione e in tal modo rafforzati. Sussidiariet\u00e0 significa che il rispetto e l'applicazione della CEDU competono in primo luogo agli Stati parte, i quali godono tuttavia di un margine di discrezionalit\u00e0. Dal canto suo, la Corte EDU interviene soltanto in ultima istanza e tutela le persone i cui diritti e libert\u00e0 non sono stati riconosciuti sul piano nazionale. </p><p></p><p>Termine di ricorso ridotto a quattro mesi</p><p>Le altre modifiche riguardano l'organizzazione e la procedura della Corte EDU. Il termine per adire la Corte \u00e8 ridotto da sei a quattro mesi dalla data della decisione nazionale definitiva e viene abolito il diritto delle parti di opporsi al trasferimento di una causa alla sezione allargata. Inoltre, i candidati alla carica di giudice della Corte dovranno avere meno di 65 anni; in compenso \u00e8 soppresso il limite d'et\u00e0 di 70 anni per l'esercizio di tale carica. Infine, la Corte pu\u00f2 dichiarare irricevibile un ricorso se il ricorrente non ha subito alcun pregiudizio significativo, anche se la causa non \u00e8 stata ancora esaminata da un tribunale nazionale.</p><p>Il Protocollo n. 15, finora ratificato da dieci Stati e firmato da 29 altri Paesi (stato: 4 marzo 2015), costituisce uno degli sforzi, profusi nel corso degli anni, per preservare e migliorare l'efficienza della Corte oberata dai ricorsi. Il Consiglio federale intende aspettare prima di ratificare il Protocollo n. 16 alla CEDU che estende la competenza della Corte a emettere pareri consultivi. Secondo l'Esecutivo non sono chiari gli effetti di tale protocollo sulla mole di lavoro della Corte.</p>","Proceedings":"<p><b>Dibattito al Consiglio nazionale, 08.09.2015</b></p><p><b>Diritti umani, pi\u00f9 margine manovra tribunali nazionali </b></p><p><b>(ats) La Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) deve intervenire solo in ultima istanza e lasciare un certo margine di manovra ai tribunali nazionali. \u00c8 quanto prevede l'emendamento apportato alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert\u00e0 fondamentali approvato oggi dal Consiglio nazionale per 136 voti a 46. Il dossier va agli Stati.</b></p><p>Le modifiche dovrebbero migliorare l'efficienza di questa istituzione e il carattere sussidiario rispetto alle istanze giuridiche degli Stati aderenti.</p><p>Tra le novit\u00e0 introdotte dal protocollo n. 15 (ratificato finora da dieci Stati e firmato da 29 altri Paesi) figura l'accorciamento del termine per adire la CEDU da 6 a 4 mesi dalla data della decisione interna definitiva. La Corte potr\u00e0 inoltre dichiarare irricevibile un ricorso in assenza di pregiudizio significativo anche se la causa non \u00e8 stata esaminata da un tribunale nazionale.</p><p>L'emendamento mira ad integrare nel preambolo principi che la CEDU ha realizzato nella sua giurisprudenza, ma che per la prima volta sono esplicitamente menzionati nella Convenzione e in tal modo rafforzati.</p><p>Sussidiariet\u00e0 significa soprattutto che il rispetto e l'applicazione della CEDU competono in primo luogo agli Stati parte, i quali godono di un margine di discrezionalit\u00e0. I giudici della CEDU possono intervenire soltanto in ultima istanza a tutela delle persone i cui diritti e libert\u00e0 non sono stati riconosciuti sul piano nazionale.</p><p>Secondo la maggioranza del plenum, il rafforzamento del principio di sussidiariet\u00e0 dovrebbe smorzare le tensioni attuali fra la CEDU e gli Stati membri. Tali tensioni non risparmiano nemmeno la Svizzera, come dimostrano le frequenti accuse di ingerenza negli affari interni da parte dei giudici di Strasburgo denunciate dall'UDC.</p><p>I democentristi hanno criticato stamane la ratifica di un emendamento che non fa altro che suggellare la prassi attuale. \"Il vero problema - ha dichiarato Lukas Reimann (UDC/SG) - \u00e8 la moltiplicazione delle sentenze della CEDU su ogni possibile aspetto della vita altrui\".</p><p>I democentristi hanno proposto - invano - la non entrata in materia e, in sub ordine, chiesto al Consiglio federale di proporre un protocollo in cui figura la preminenza giuridica delle Costituzioni nazionali sulla CEDU.</p><p>La maggioranza ha rinfacciato all'UDC di essere contraria alla sussidiariet\u00e0, un principio peraltro sempre sulla bocca degli esponenti di questo partito. Altri hanno sottolineato che la CEDU protegge l'individuo dall'arbitrariet\u00e0 dello Stato, un aspetto che dovrebbe essere caro ai democentristi visto il carattere anti-statalista di questa formazione.</p><p></p><p><b>Dibattito al Consiglio degli Stati, 29.02.2016</b></p><p><b>CSt: Corte diritti umani, principio sussidiariet\u00e0 va rafforzato </b></p><p><b>(ats) La Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) deve intervenire solo in ultima istanza e lasciare un certo margine di manovra ai tribunali nazionali. \u00c8 quanto prevede l'emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert\u00e0 fondamentali approvato oggi all'unanimit\u00e0 dal Consiglio degli Stati.</b></p><p>L'emendamento era gi\u00e0 stato accolto dal Consiglio nazionale per 136 voti a 46 (UDC). Il dossier \u00e8 pronto per le votazioni finali.</p><p>Le modifiche adottate dovrebbero migliorare l'efficienza di questa istituzione, oberata di lavoro, e il carattere sussidiario rispetto alle istanze giuridiche degli Stati aderenti.</p><p>Tra le novit\u00e0 introdotte dal protocollo n. 15 figura l'accorciamento del termine per adire alla CEDU da 6 a 4 mesi dalla data della decisione interna definitiva. La Corte potr\u00e0 inoltre dichiarare irricevibile un ricorso in assenza di pregiudizio significativo anche se la causa non \u00e8 stata esaminata da un tribunale nazionale.</p><p>L'emendamento mira ad integrare nel preambolo principi che la CEDU ha realizzato nella sua giurisprudenza, ma che per la prima volta sono esplicitamente menzionati nella Convenzione e in tal modo rafforzati.</p><p>Sussidiariet\u00e0 significa soprattutto che il rispetto e l'applicazione della CEDU competono in primo luogo agli Stati parte, i quali godono di un margine di discrezionalit\u00e0. I giudici della CEDU possono intervenire soltanto in ultima istanza a tutela delle persone i cui diritti e libert\u00e0 non sono stati riconosciuti sul piano nazionale.</p><p>Rafforzando il principio di sussidiariet\u00e0, l'emendamento dovrebbe contribuire a smorzare le tensioni attuali fra la CEDU e alcuni Stati membri. Tali tensioni non risparmiano nemmeno la Svizzera, come dimostrano le frequenti accuse di ingerenza negli affari interni da parte dei giudici di Strasburgo denunciate dall'UDC.</p>","DraftText":null,"SubmittedText":null,"ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":null,"FederalCouncilProposal":null,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":null,"SubmittedBy":null,"BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1458259200000)\/","ResponsibleDepartment":5,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento di giustizia e polizia","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFGP","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"8|1236","Category":"IV","Modified":"\/Date(1770756454677)\/","SubmissionDate":"\/Date(1425600000000)\/","SubmissionCouncil":null,"SubmissionCouncilName":null,"SubmissionCouncilAbbreviation":null,"SubmissionSession":4917,"SubmissionLegislativePeriod":49,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Politica internazionale|Diritti umani"}}