{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20151058,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20151058,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20151058,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20151058,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20151058,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20151058,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20151058,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20151058,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20151058,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20151058,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20151058,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20151058,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20151058,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20151058,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20151058,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20151058,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20151058,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20151058,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"15.1058","BusinessType":18,"BusinessTypeName":"Interrogazione","BusinessTypeAbbreviation":"I","Title":"Assoggettamento all'IVA di imprese estere. Esperienze fatte con l'attuazione della modifica dell'ordinanza","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>1. Quante sono le imprese iscritte al registro IVA a seguito della modifica dell'OIVA entrata in vigore il 1\u00b0 gennaio 2015? Quante di queste sono imprese italiane?</p><p>2. Questi numeri sono in linea con le attese e le stime che potevano essere fatte ad esempio sulla base delle notifiche per prestazioni di servizi transfrontalieri?</p><p>3. A quanto ammonta l'aumento delle entrate a seguito di questo cambiamento per l'anno in corso?</p><p>4. \u00c8 stato registrato un aumento delle domande di assistenza giudiziaria e amministrativa in ambito IVA? Se no/se si: per quale ragione?</p><p>5. Il Consiglio federale \u00e8 soddisfatto dei risultati ottenuti con la modifica OIVA? Sono in linea con le sue attese, o ha riscontrato problemi d'esecuzione? In tal caso: per quali ragioni?</p><p>6. Su questo sfondo: \u00e8 dell'avviso che l'esecuzione della revisione parziale della LIVA proposta con il messaggio 15.025, qualora dovesse essere accolta dal Parlamento, sar\u00e0 facile? O porr\u00e0 sfide particolari? </p><p>In occasione della sua seduta del 12 novembre 2014, il Consiglio federale ha approvato due modifiche dell'ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto (OIVA) che ha posto in vigore con effetto al 1\u00b0 gennaio 2015. Grazie a questa modifica, le imprese estere sono dal 1\u00b0 gennaio assoggettate all'imposta se eseguono forniture in territorio svizzero sottoposte all'imposta sull'acquisto e se la loro cifra d'affari in Svizzera ammonta almeno a 100 000 franchi. Il Consiglio federale stim\u00f2 a circa 10 milioni le maggiori entrate generate da questa modifica d'ordinanza.</p><p>Questa norma OIVA sar\u00e0 applicata fino all'entrata in vigore della revisione parziale della legge concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA) grazie alla quale tutte le imprese (svizzere e estere) saranno assoggettate all'IVA a partire dal primo franco di fatturato in territorio svizzero, se la loro cifra d'affari annua realizzata a livello mondiale supera 100 000 franchi. </p><p>Temo che il problema principale non sar\u00e0 la modifica della LIVA, ma la completa e corretta esecuzione nella prassi. Auspico che le esperienze fatte con l'attuazione della modifica OIVA possano esserci d'aiuto affinch\u00e9 il Parlamento possa decidere tutte le misure necessarie per permettere una attuazione completa della nuova normativa IVA, assicurando cos\u00ec condizioni concorrenziali meno sfavorevoli delle imprese nazionali rispetto ad imprese estere.</p>","ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>1. 1100 imprese hanno dichiarato di doversi iscrivere quali contribuenti IVA per il primo semestre 2015. Finora, presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) se ne sono iscritte circa 50, tra cui 20 imprese italiane. Il numero di imprese italiane iscritte \u00e8 per\u00f2 da prendere con riserva, in quanto \u00e8 ipotizzabile che possa essere pi\u00f9 importante. A causa dei limiti del sistema informatico non \u00e8 possibile raccogliere indirizzi all'estero e nemmeno collegare automaticamente i dati estratti dal nuovo modulo on line dell'AFC ai programmi informatici che gestiscono le iscrizioni. Queste cifre sono state accertate fondandosi sulle imprese italiane che hanno un rappresentante fiscale nel cantone Ticino. \u00c8 possibile che imprese italiane con un rappresentante fiscale in un altro cantone figurino tra le altre imprese iscritte. Per rimediare ai problemi evocati e ridurre l'importante mole di lavoro che grava sui collaboratori incaricati dell'esame dell'assoggettamento, \u00e8 stata avviata una serie di adeguamenti del sistema informatico. Considerate le applicazioni informatiche attualmente in uso, questi miglioramenti non potranno per\u00f2 essere realizzati immediatamente.</p><p>2. Il numero di imprese supplementari era stato stimato tra 2000 e 2500. A fine giugno 2015 erano state registrate 1100 notifiche, e questa cifra corrisponde, sul periodo annuale, alla suddetta stima. Queste notifiche non sono per\u00f2 ancora sfociate in iscrizioni nel registro dei contribuenti IVA (vedi risposta 1).</p><p>3. Le entrate riscosse potranno essere valutate alla fine del corrente periodo fiscale o alla fine dell'anno civile, dato che si tratta di proventi legati all'imposta sull'acquisto.</p><p>4. Per le seguenti ragioni le domande di assistenza internazionale non sono finora aumentate. Le possibilit\u00e0 offerte in materia di riscossione dell'imposta e di notifica di atti puramente fiscali (Accordo di Schengen, Accordo di lotta contro la frode del 26 ottobre 2004, ALF; RS 0.351.926.81, convenzioni di doppia imposizione comprendenti anche l'IVA) sono inadeguate. Soltanto l'Accordo sulla lotta contro la frode permette di riscuotere all'estero l'imposta dovuta legata ad attivit\u00e0 illegali, purch\u00e9 essa rappresenti per\u00f2 un valore superiore a 25 000 euro (art. 3 n. 1 e 24 ALF). Tuttavia, questo accordo non \u00e8 ancora applicabile nei rapporti con l'Italia. Per presentare una domanda di recupero, l'AFC deve inoltre condurre un procedimento penale e determinare il credito fiscale. L'autorit\u00e0 estera deve in seguito condurre una procedura di recupero in base alla propria normativa interna in materia di esecuzione e fallimenti </p><p>5. I problemi d'esecuzione riscontrati sono pi\u00f9 d'uno. I limiti dell'assistenza internazionale sono stati evidenziati nella risposta 4. Inoltre, la rapida messa in vigore dell'articolo 9a dell'ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (OIVA; RS 641.201) non ha permesso di sviluppare una soluzione informatica adeguata ma sono stati avviati degli adeguamenti (vedi risposta 1). La definizione svizzera di \"prestazioni di servizi e forniture di beni\" \u00e8 diversa da quella dell'UE. Alcune imprese hanno ritenuto in buona fede di non dover chiedere l'assoggettamento all'IVA. Le questioni relative alla procedura di notifica on line hanno dovuto essere modificate per tener conto di queste peculiarit\u00e0. Alla luce dei citati problemi, \u00e8 pi\u00f9 efficace riscuotere l'imposta sull'acquisto presso i destinatari in territorio svizzero se l'impresa estera non si \u00e8 iscritta nel registro dei contribuenti IVA (art. 45 cpv. 1 lett. c LIVA; RS 641.20). Le imprese estere devono in effetti indicare nel modulo on line le prestazioni fatturate a destinatari in territorio svizzero. Se queste imprese non si iscrivono in Svizzera, l'AFC adotter\u00e0 i provvedimenti necessari presso i destinatari contribuenti o non contribuenti sul territorio svizzero interessati al fine di tassare e incassare l'imposta sull'acquisto fondandosi sui dati indicati nel modulo menzionato.</p><p>6. Secondo il diritto vigente, le imprese che non realizzano una cifra d'affari imponibile di 100 000 franchi sul territorio svizzero sono esentate dall'assoggettamento. In virt\u00f9 della nuova disposizione prevista nell'ambito della revisione della LIVA, le imprese saranno esentate dall'assoggettamento soltanto se la cifra d'affari realizzata sul territorio svizzero e all'estero, e proveniente da prestazioni non escluse dall'imposta, \u00e8 inferiore a 100 000 franchi. Alcune imprese non si sono iscritte in seguito all'entrata in vigore dell'articolo 9a OIVA poich\u00e9 non raggiungono il limite attuale di 100 000 franchi di cifra d'affari imponibile sul territorio svizzero. Dato che per il calcolo dell'assoggettamento sar\u00e0 determinante anche la cifra d'affari realizzata all'estero, occorre attendersi un aumento delle notifiche da parte di imprese estere. Ma i problemi di esecuzione rimarranno (vedi risposte 4 e 5).</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1440547200000)\/","SubmittedBy":"Cassis Ignazio","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1440547200000)\/","ResponsibleDepartment":7,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento delle Finanze","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFF","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"15|2446","Category":null,"Modified":"\/Date(1750802903403)\/","SubmissionDate":"\/Date(1434672000000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4919,"SubmissionLegislativePeriod":49,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Economia|Imposte"}}