{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153335,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153335,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153335,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153335,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153335,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153335,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153335,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153335,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153335,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153335,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153335,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153335,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153335,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153335,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153335,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153335,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153335,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20153335,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"15.3335","BusinessType":5,"BusinessTypeName":"Mozione","BusinessTypeAbbreviation":"Mo.","Title":"Per una maggiore considerazione degli ordinamenti giuridici nazionali alla Corte europea dei diritti dell'uomo","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il Consiglio federale \u00e8 incaricato di adoperarsi maggiormente, in tutte le sedi rilevanti, in particolare presso il Consiglio d'Europa, per il rispetto e l'applicazione del principio di sussidiariet\u00e0 e la considerazione degli ordinamenti giuridici nazionali nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU).</p>","ReasonText":"<p>\u00c8 ampiamente incontestato che la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) costituisce un'importante conquista del periodo postbellico in Europa. La Confederazione ha pertanto aderito alla CEDU nel 1974. Tra i principi generali della CEDU figura quello della sussidiariet\u00e0, secondo cui i meccanismi di tutela giurisdizionale della CEDU rivestono rango inferiore rispetto alla tutela nazionale dei diritti fondamentali. La procedura dinanzi alla Corte EDU intende costituire soltanto una rete di sicurezza e garantire uno standard minimo.</p><p>Le recenti sentenze rese dalla Corte EDU di Strasburgo hanno dato adito a sempre pi\u00f9 ampie critiche in quanto costituiscono un'ingerenza, talvolta sproporzionata, nel margine di apprezzamento democraticamente legittimato e storicamente consolidato degli Stati membri. Di conseguenza, il rispetto della sovranit\u00e0 statale, il principio di sussidiariet\u00e0 e la maggiore vicinanza dei servizi statali agli interessati perdono importanza. Le sentenze suscitano pertanto talvolta incomprensione non soltanto nel popolo, bens\u00ec anche nel legislativo e tra i giudici.</p><p>L'iscrizione esplicita del principio di sussidiariet\u00e0 nel preambolo della CEDU, avviata con il protocollo addizionale numero 15, dovrebbe essere ovvia e costituisce un passo nella giusta direzione. In futuro la giurisprudenza della Corte EDU dovr\u00e0 pertanto tenere maggiormente conto del principio di sussidiariet\u00e0 e condannare discriminazioni manifeste, senza indebolire la giurisprudenza e gli ordinamenti giuridici nazionali. </p><p>Il Consiglio federale \u00e8 pertanto incaricato di adoperarsi in seno al Consiglio d'Europa e ai suoi organi in favore di tale modifica della CEDU.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>Il principio di sussidiariet\u00e0 costituisce un elemento centrale della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). L'articolo 1 CEDU prevede che gli Stati parte garantiscano a chiunque possa far valere una violazione della convenzione il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un'autorit\u00e0 nazionale. Il principio di sussidiariet\u00e0 \u00e8 parimenti espresso all'articolo 35, secondo il quale \u00e8 possibile adire la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) soltanto dopo aver esaurito le vie di ricorso interne.</p><p>Dalla sua adesione alla CEDU, la Svizzera si adopera, con altri Stati parte, a rafforzare la sussidiariet\u00e0 del meccanismo di controllo. Nel febbraio 2010 ha organizzato a Interlaken una conferenza ministeriale sul futuro della Corte EDU. La dichiarazione adottata in tale occasione esige in particolare che la Corte EDU applichi in maniera uniforme e rigorosa i criteri di ricevibilit\u00e0 per non diventare un tribunale di quarta istanza. Gli Stati parte hanno confermato e concretizzato tali obiettivi nell'ambito di tre altre conferenze: Izmir (2011), Brighton (2012) e Bruxelles (2015). Il protocollo numero 15, evocato dall'autore della mozione, sancisce il principio di sussidiariet\u00e0 nel preambolo della CEDU e rammenta agli Stati parte che sono tenuti a rispettare le garanzie della CEDU a livello nazionale. Il 6 marzo 2015 il Consiglio federale ha proposto al Parlamento di approvare il protocollo numero 15.</p><p>Le dichiarazioni delle conferenze ministeriali e il protocollo numero 15 hanno permesso di fissare il principio secondo cui la Corte EDU deve dar prova di cautela, conformemente al principio di sussidiariet\u00e0. Il Consiglio federale non ritiene pertanto opportuno n\u00e9 realistico modificare ancora una volta la convenzione. La Svizzera, nel rispetto dell'indipendenza della Corte EDU, continuer\u00e0 tuttavia ad adoperarsi in maniera appropriata affinch\u00e9 essa rispetti debitamente il principio di sussidiariet\u00e0. Il Consiglio federale sostiene pertanto la richiesta avanzata dall'autore della mozione.</p>  Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.","FederalCouncilProposal":19,"FederalCouncilProposalText":"Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1431043200000)\/","SubmittedBy":"Lustenberger Ruedi","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1654732800000)\/","ResponsibleDepartment":5,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento di giustizia e polizia","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFGP","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"10|12|1236","Category":null,"Modified":"\/Date(1750807851930)\/","SubmissionDate":"\/Date(1426809600000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4917,"SubmissionLegislativePeriod":49,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Politica europea|Diritto generale|Diritti umani"}}