{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153569,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153569,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153569,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153569,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153569,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153569,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153569,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153569,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153569,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153569,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153569,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153569,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153569,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153569,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153569,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153569,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153569,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20153569,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"15.3569","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":"Patenti nautiche. Ristabilire la parit\u00e0 di trattamento tra la Svizzera e l'Italia","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>1. Come giustifica il Consiglio federale la disparit\u00e0 di trattamento nell'obbligo di avere una patente nautica tra natanti svizzeri e italiani, sancita dalla Convenzione fra l'Italia e la Svizzera per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano del 2010?</p><p>2. Intende intervenire per ovviare a questa situazione discriminante?</p><p>3. Non ritiene che, gi\u00e0 solo per ragioni di sicurezza, sarebbe opportuno adeguare la normativa all'articolo 78 dell ordinanza sulla navigazione interna (ONI)?</p>","ReasonText":"<p>Giusta l'articolo 78 capoverso 1 lettera a ONI, per pilotare un natante motorizzato \u00e8 richiesta una patente se il propulsore ha una potenza superiore di 6 chilowatt.</p><p>Nel 2010 l'Italia ha ottenuto una deroga per i natanti italiani che varcano le acque svizzere del Verbano e Ceresio (v. modifiche alla Convenzione fra l'Italia e la Svizzera per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano; <a href=\"http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&amp;o=vd&amp;id=1432\">http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&amp;o=vd&amp;id=1432</a>). Punto nodale dell'accordo \u00e8 costituito dall'impegno assunto dalla parte svizzera di riconoscere l'esenzione dall'obbligo di patente nautica per la conduzione dei natanti italiani con motore fino a 30 chilowatt, e per le barche a vela, nelle acque svizzere, in cambio dell'adozione da parte italiana di un contrassegno che segnala la tipologia del natante. Le autorit\u00e0 svizzere non hanno per contro ritenuto di dover estendere le medesime disposizioni ai propri cittadini, mantenendo l'obbligo di patente nautica per i natanti a motore di potenza superiore a 6 chilowatt. Si \u00e8 cos\u00ec venuta a creare una disparit\u00e0 di trattamento: i natanti italiani possono varcare le acque dei laghi ticinesi con un battello di 30 chilowatt anche senza patente nautica mentre quelli ticinesi, rispettivamente svizzeri, possono al massimo pilotare un natante di 6 chilowatt.</p><p>Una simile disparit\u00e0 di trattamento per i natanti svizzeri appare quindi iniqua e ingiustificata. Oltre a questa evidente discriminazione, \u00e8 doveroso segnalare anche un ulteriore argomento a favore di un adeguamento delle disposizioni in materia di patenti nautiche: si tratta infatti anche di una questione di sicurezza, poich\u00e9 in caso di vento improvviso, soprattutto nel Verbano, con natanti dotati di motori da 6 chilowatt la governabilit\u00e0 della barca viene compromessa, per cui la navigazione pu\u00f2 diventare rischiosa e il rientro nei porti difficoltoso.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>1.-3. La Convenzione fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano (RS 0.747.225.1) regolamenta le condizioni per la conduzione di natanti su questi due laghi. Dalla modifica della convenzione nel 2012, i due Paesi applicano valori limite differenziati circa la potenza a partire dalla quale il conduttore di un natante motorizzato deve essere titolare di un permesso di condurre. A seguito di una modifica delle disposizioni nazionali sull'obbligo di possedere la patente nautica, l'Italia non era pi\u00f9 in grado di rispettare il valore soglia unico di 8 chilowatt stabilito fino ad allora per i laghi Maggiore e di Lugano.</p><p>Durante le trattative sono state esaminate diverse opzioni per risolvere il problema, ad esempio quella di recepire in Svizzera il valore soglia italiano di 30 chilowatt, respinta dalla maggioranza dei cantoni. La presenza di limiti di potenza differenziati per il rilascio di permessi di condurre per natanti motorizzati causa inoltre problemi nell'applicazione in Svizzera. Le persone domiciliate in Ticino non potrebbero infatti condurre natanti di potenza superiore a 6 e inferiore a 30 chilowatt sugli altri laghi svizzeri in quanto sprovviste del necessario permesso.</p><p>Il cantone Ticino temeva inoltre che controlli restrittivi sull'obbligo di possedere la patente nautica a partire da una potenza di 8 chilowatt avrebbero influito negativamente sul turismo, e ci\u00f2 andava evitato.</p><p>La nuova disciplina non ha causato problemi degni di nota da quando \u00e8 stata introdotta. Nell'ambito della modifica della convenzione si \u00e8 ottenuto inoltre un sensibile miglioramento in materia di contrassegni da applicare per i natanti sui due laghi, un aspetto cui la Svizzera teneva molto. Alla luce di questo risultato equilibrato, il Consiglio federale non intende intavolare nuove trattative con l'Italia sull'argomento.</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1439942400000)\/","SubmittedBy":"Regazzi Fabio","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1443139200000)\/","ResponsibleDepartment":9,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DATEC","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"8|48","Category":null,"Modified":"\/Date(1690523941400)\/","SubmissionDate":"\/Date(1434412800000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4919,"SubmissionLegislativePeriod":49,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Politica internazionale|Trasporti"}}