{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153580,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153580,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153580,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153580,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153580,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153580,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153580,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153580,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153580,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153580,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153580,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153580,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153580,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153580,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153580,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153580,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153580,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20153580,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"15.3580","BusinessType":5,"BusinessTypeName":"Mozione","BusinessTypeAbbreviation":"Mo.","Title":"Snellimento della burocrazia in ambito di imposta sul valore aggiunto. Riconoscimento delle fatture elettroniche","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il Consiglio federale \u00e8 invitato ad adottare provvedimenti che, in ambito di imposta sul valore aggiunto, rendano possibile il riconoscimento di fatture scambiate elettronicamente o che per lo meno lo semplifichino maggiormente rispetto ad oggi.</p>","ReasonText":"<p>Sempre pi\u00f9 imprese intrattengono rapporti con i loro fornitori e clienti per via elettronica. In particolare vengono allestite anche fatture in formato pdf e spedite tramite e-mail non muniti di firma digitale. L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) non accetta per\u00f2 di principio come mezzo di prova le fatture elettroniche senza firma digitale. Lo stesso vale anche per le fatture elettroniche munite di firma digitale stampate e usate come giustificativo. Ne consegue, tra l'altro, che l'AFC non concede la deduzione dell'imposta precedente. Le ripercussioni per l'impresa sono evidenti. </p><p>Lo scambio di fatture per via elettronica non corrisponde per\u00f2 unicamente al risultato dei progressi tecnologici ma \u00e8 soprattutto un espresso desiderio di molti fornitori e clienti. La prassi attuale obbliga purtroppo le imprese ad accettare esclusivamente fatture in forma cartacea o cedere ai desideri del cliente e quindi considerare il rischio di non poter far valere la deduzione dell'imposta precedente.</p><p>La situazione attuale non rispecchia pertanto in nessun modo le esigenze della prassi aziendale e costituisce un ostacolo burocratico inutile.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>Il principio giuridico del riconoscimento di dati trasmessi e conservati per via elettronica \u00e8 attualmente ancorato materialmente nell'articolo 122 capoverso 1 dell'ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA; RS 641.201). Ne consegue che i dati elettronici hanno la stessa forza probatoria dei dati e delle informazioni leggibili senza mezzi ausiliari (dati tradizionali), purch\u00e9 sia provata l'integrit\u00e0 e l'autenticit\u00e0. Secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza dell'11 dicembre 2009 del DFF concernente dati ed informazioni elettronici (OelDI; RS 641.201.511), la firma elettronica \u00e8 pertanto un presupposto cogente. Soltanto con la firma digitale \u00e8 possibile garantire l'autenticit\u00e0 e l'integralit\u00e0 dei dati elettronici e, d'altra parte, viene tecnicamente assicurato che questi dati non sono stati inavvertitamente manipolati. Con riferimento alla forza probatoria, le fatture elettroniche munite di firma digitale (ad es. documenti PDF firmati) sono equiparate alle fatture originali cartacee (mezzo di prova inequivocabile per un'\"imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero fatturatagli\" secondo l'art. 28 cpv. 1 lett. a della legge federale del 12.06.2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto, LIVA; RS 641.20), per cui la deduzione dell'imposta precedente \u00e8 possibile nella stessa misura. Se la firma elettronica manca (ad es. documenti PDF senza firma) oppure se i documenti elettronici vengono conservati soltanto in forma cartacea (discontinuit\u00e0 del supporto), l'autenticit\u00e0 non \u00e8 per contro garantita e la piena forza probatoria non \u00e8 di per s\u00e9 pi\u00f9 data.</p><p>La mozione chiede una semplificazione del riconoscimento delle fatture elettroniche. In caso di rinuncia all'esigenza della firma digitale, il rischio di falsificazioni, intrinseco all'uso di dati che possono essere manipolati senza accorgersene, aumenterebbe sensibilmente. L'autenticit\u00e0 e l'integrit\u00e0 dei dati non sarebbe pi\u00f9 riconoscibile e assicurata in tutti i casi e il rischio di perdite di imposte crescerebbe. Anche il riconoscimento generale di determinati tipi di documenti senza firma elettronica (ad es. tutti i documenti in formato PDF) risulterebbe problematico. Oltre ai succitati rischi, verrebbe limitata oltre misura la verifica e l'apprezzamento dei mezzi di prova. Documenti non autenticati avrebbero piena forza probatoria. Se per\u00f2 sussistono dubbi nel singolo caso deve essere possibile chiarire se la deduzione dell'imposta precedente venga fatta valere a giusto titolo. In questo caso sarebbero necessarie nuove regolamentazioni.</p><p>Un'ampia semplificazione \u00e8 gi\u00e0 stata apportata nel campo d'applicazione della nuova LIVA: con il principio del libero apprezzamento delle prove e della libert\u00e0 dei mezzi di prova (cfr. art. 81 cpv. 3 LIVA) \u00e8 possibile, anche in assenza di un mezzo di prova inequivocabile, addurre delle prove attraverso altri giustificativi. Inoltre, ai fini della deduzione dell'imposta precedente, la presenza di una fattura non \u00e8 pi\u00f9 una condizione imperativa. Partendo da questo presupposto, una fattura elettronica senza firma digitale non \u00e8 di principio inutilizzabile ai fini della deduzione dell'imposta precedente. Anzi, nell'ambito del libero apprezzamento delle prove (ad es. oltre alla prova del versamento secondo l'art. 28 cpv. 4 LIVA) questo tipo di fattura pu\u00f2 essere pi\u00f9 che sufficiente per accettare una deduzione dell'imposta precedente. Al riguardo dall'insieme di tutti i mezzi esistenti nel singolo caso deve essere identificabile che il diritto alla deduzione dell'imposta precedente ha ragione d'essere. Con questa possibilit\u00e0, la domanda se la fattura soddisfi le disposizioni giuridiche, nella prassi \u00e8 divenuta superflua.</p><p>Il Consiglio federale raccomanda pertanto di mantenere la normativa in vigore.</p>  Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposal":21,"FederalCouncilProposalText":"Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1440547200000)\/","SubmittedBy":"Landolt Martin","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1493856000000)\/","ResponsibleDepartment":7,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento delle Finanze","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFF","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"15|2446","Category":null,"Modified":"\/Date(1690523859843)\/","SubmissionDate":"\/Date(1434499200000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4919,"SubmissionLegislativePeriod":49,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Economia|Imposte"}}