{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153641,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153641,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153641,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153641,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153641,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153641,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153641,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153641,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153641,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153641,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153641,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153641,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153641,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153641,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153641,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153641,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153641,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20153641,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"15.3641","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":"Legge sul collocamento. La SECO preferisce la burocratizzazione alla semplificazione amministrativa nonostante il franco forte","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:</p><p>1. Perch\u00e9 la SECO non interpreta pi\u00f9 come in passato la legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (LC) per quanto riguarda la fornitura di personale a prestito tra aziende appartenenti allo stesso gruppo?</p><p>2. Il Consiglio federale non condivide l'opinione secondo cui l'assoggettamento alla LC degli scambi di collaboratori effettuati tra aziende di uno stesso gruppo implica notevoli costi amministrativi supplementari per queste aziende e ne limita fortemente la flessibilit\u00e0?</p><p>3. In un contesto economico che invoca misure di semplificazione amministrativa a causa del franco forte, il Consiglio federale non ritiene inoltre che sia dannoso estendere il campo d'applicazione della LC agli scambi tra aziende di uno stesso gruppo?</p><p>4. L'intento della LC \u00e8 innanzitutto quello di impedire abusi in materia di salari e condizioni lavorative. Il Consiglio federale non \u00e8 anch'esso del parere che un tale rischio sia poco probabile nell'ambito di scambi interni?</p>","ReasonText":"<p>Ai sensi dell'articolo 1 lettera a LC questa legge disciplina il collocamento privato e la fornitura di personale a prestito. Secondo l'articolo 12 LC \"i datori di lavoro (prestatori) che cedono per mestiere lavoratori a terzi (imprese acquisitrici)\" devono chiedere un'autorizzazione all'ufficio cantonale del lavoro, e per la fornitura all'estero di personale a prestito anche un'autorizzazione della SECO.</p><p>L'articolo 19 prevede inoltre che il contratto di lavoro e le sue eventuali aggiunte soddisfino particolari requisiti, come un'aggiunta scritta per ogni prestito di personale.</p><p>Secondo l'interpretazione che la SECO dava in passato all'articolo 12 LC, l'impiego di collaboratori di una societ\u00e0 appartenente a un gruppo da parte di un'altra societ\u00e0 appartenente allo stesso gruppo non costituiva una fornitura di personale a prestito a terzi soggetta ad autorizzazione. Anche quando i costi legati ai collaboratori venivano rifatturati all'interno del gruppo ed essi erano integrati nell'altra societ\u00e0 non vi era fornitura di personale a prestito e quindi non era necessaria un'autorizzazione.</p><p>La SECO informa oggi che abbandoner\u00e0 questa interpretazione. Poich\u00e9 la legge non prevede deroghe per la fornitura di personale a prestito all'interno di uno stesso gruppo, anche l'impiego di collaboratori da parte di altre societ\u00e0 dello stesso gruppo sar\u00e0 soggetto ad autorizzazione, a meno che non avvenga a scopo formativo. Sembra che la SECO intenda pubblicare una direttiva dettagliata su questo tema.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>1. La SECO non intende cambiare interpretazione, ma precisa semplicemente una prassi in uso gi\u00e0 da anni che si \u00e8 dimostrata valida.</p><p>2. Con le direttive e le spiegazioni pubblicate nel 2003 in merito alla legge sul collocamento (LC), all'ordinanza sul collocamento (OC) e all'ordinanza sugli emolumenti LC (OEm-LC), la SECO aveva accordato la possibilit\u00e0, in determinate situazioni, di fornire personale a prestito senza obbligo di autorizzazione all'interno di uno stesso gruppo. Si voleva cos\u00ec offrire ai collaboratori impiegati l'opportunit\u00e0 di acquisire esperienza professionale o/e esperienza all'estero o consentire un trasferimento di know-how all'interno del gruppo, ad esempio per l'utilizzo di un nuovo macchinario o per l'introduzione di software a livello aziendale. Questo tipo di prestito di personale non \u00e8 tuttora soggetto ad autorizzazione, per cui non ne derivano spese supplementari. Rimane esente da autorizzazione anche il prestito occasionale di collaboratori all'interno di un gruppo o di un'associazione di aziende. Un prestito di questo tipo pu\u00f2 verificarsi se un'azienda di un gruppo subisce un calo degli ordini mentre un'altra azienda dello stesso gruppo necessita urgentemente di personale supplementare per eseguire un mandato a breve termine. In tal modo si evita che l'azienda colpita dal calo degli ordini debba ricorrere al lavoro ridotto per il personale in questione, con conseguenti riduzioni dei salari.</p><p>3. La nuova direttiva non prevede un'estensione delle disposizioni della LC. Nel caso pratico si \u00e8 constatato che alcune societ\u00e0 di uno stesso gruppo prevedevano di fondare proprie societ\u00e0 specializzate nel prestito di personale (\"staffing firms\") che, a partire da un'unica sede, avrebbero coperto il fabbisogno di personale di un intero gruppo. Secondo la LC, tuttavia, il prestito di personale esercitato per mestiere \u00e8 soggetto ad autorizzazione. La direttiva prevista a tale scopo permetter\u00e0 di ribadire questa regolamentazione.</p><p>4. Secondo il diritto vigente, ogni societ\u00e0 appartenente a un gruppo \u00e8 trattata come un'entit\u00e0 giuridicamente autonoma dotata di propri organi, che gestisce i suoi affari nel proprio interesse e non nell'interesse del gruppo, di altre societ\u00e0 o degli azionisti che occupano una posizione dominante; la direzione del gruppo non pu\u00f2 quindi assumere la responsabilit\u00e0 giuridica che spetta ai datori di lavoro per i singoli dipendenti di una societ\u00e0 del gruppo. I negozi giuridici tra queste societ\u00e0 devono pertanto svolgersi alle stesse condizioni che sarebbero concordate con terzi esterni (DTF 138 II 61 consid. 4.1). Di conseguenza, le \"staffing firms\" che svolgono la loro attivit\u00e0 per mestiere all'interno del gruppo sottostanno alle stesse condizioni legali delle \"staffing firms\" che operano solitamente sul mercato. In un'impresa acquisitrice, i collaboratori i cui servizi sono forniti a prestito da un'impresa che cede per mestiere lavoratori a terzi sono, di fatto, meno ben integrati dei dipendenti fissi a causa del rapporto trilaterale; non si pu\u00f2 dunque escludere a priori che ricevano un trattamento peggiore. Questo rapporto trilaterale si instaura anche nel caso di \"staffing firms\" all'interno di un gruppo e pertanto \u00e8 necessario proteggere anche i collaboratori interessati da un'eventuale disparit\u00e0 di trattamento. Tale obiettivo pu\u00f2 essere raggiunto assoggettando questo tipo di prestito di personale all'interno del gruppo all'obbligo di autorizzazione secondo la LC.</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1439942400000)\/","SubmittedBy":"Stolz Daniel","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1443139200000)\/","ResponsibleDepartment":8,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DEFR","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"15","Category":null,"Modified":"\/Date(1690523555567)\/","SubmissionDate":"\/Date(1434585600000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4919,"SubmissionLegislativePeriod":49,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Economia"}}