{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153654,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153654,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153654,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153654,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153654,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153654,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153654,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153654,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153654,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153654,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153654,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153654,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153654,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153654,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153654,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153654,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153654,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20153654,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"15.3654","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":"Ispettorato federale della sicurezza nucleare. Principio di trasparenza per i dati relativi alle emissioni delle centrali nucleari","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>1. Quali dati devono essere trattati come segreti commerciali e non sottostanno quindi al principio di trasparenza? Che cosa impedisce di mettere on line tutti gli altri dati, con un determinato ritardo temporale (IFSN-AN-7057, punto 2)?</p><p>2. La possibilit\u00e0 di prendere visione degli atti viene concessa immediatamente a chi la richiede, senza la preventiva consultazione dell'esercente (conformemente alla sentenza del TAF del 29 maggio 2015, capoverso E)?</p><p>3. Perch\u00e9 i dati vengono cancellati dopo 30 giorni? In questo modo non vi \u00e8 il rischio che vadano perduti dati importanti, magari fondamentali per la ricostruzione di un incidente (IFSN-AN-7057, punto 3)?</p><p>4. IFSN-AN-7057, punto 5, stabilisce che l'IFSN non deve chiedere informazioni nel caso in cui singoli valori misurati divergano dal valore normale per un periodo di alcune ore. Un'autorit\u00e0 di vigilanza non ha costantemente e in qualunque momento il diritto di chiedere informazioni, in particolare in caso di divergenze? Perch\u00e9 gli esercenti non hanno alcun obbligo d'informazione quando si verificano delle divergenze o interruzioni? Se i valori misurati divergono dai valori normali si deve ipotizzare un incidente; perch\u00e9 si parla solo di qualit\u00e0 dei dati? </p>","ReasonText":"<p>L'IFSN \u00e8 l'autorit\u00e0 di vigilanza per gli impianti nucleari. Dopo una lunga controversia legale, recentemente \u00e8 stato messo on line il regolamento d'esercizio IFSN-AN-7057 che disciplina la trasmissione costante dei dati ANPA (parametri d'impianto) e EMI (dati d'emissione dal camino) da parte degli esercenti delle centrali nucleari all'IFSN: <a href=\"http://www.ensi.ch/de/document/anpa-betriebsreglement/\">http://www.ensi.ch/de/document/anpa-betriebsreglement/</a>.</p><p>Nella sentenza del TAF del 29 maggio 2015, capoverso E, si rileva quanto segue (traduzione): \"Nella sua motivazione, l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza ha rilevato, complessivamente ... che la trasmissione dei parametri d'impianto delle centrali nucleari all'IFSN, quale autorit\u00e0 di sorveglianza, non avviene su base volontaria. Piuttosto, gli esercenti delle centrali sono tenuti a farlo sulla base di un obbligo di legge ... N\u00e9 si comprende in che misura i dati delle misurazioni, in quanto tali, contengano segreti commerciali, n\u00e9 l'IFSN ha dimostrato che gli esercenti delle centrali nucleari hanno un interesse legittimo a mantenere il segreto su tali dati. In virt\u00f9 del principio della trasparenza dell'amministrazione deve quindi essere accordato l'accesso richiesto.\" Secondo questa sentenza, vi dovrebbe essere un cambiamento della prassi. Su richiesta, l'IFSN dovrebbe rendere accessibili senza attese di mesi i dati di emissione trasmessi dalle centrali nucleari. </p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>Le centrali nucleari devono riferire mensilmente all'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) in merito al rilascio di sostanze radioattive nell'ambiente. L'IFSN pubblica i valori totali dei rilasci nel suo rapporto di radioprotezione e di vigilanza. Dal 2015 vengono rese pubbliche le emissioni mensili, subito dopo essere state verificate dall'IFSN. L'IFSN gestisce inoltre un sistema che misura e sorveglia costantemente, 24 ore su 24, l'intensit\u00e0 di dose nei dintorni delle centrali nucleari. I valori sono disponibili sul sito web dell'IFSN.</p><p>L'autrice dell'interpellanza si riferisce principalmente al regolamento d'esercizio ANPA (ANPA Betriebsreglement - IFSN-AN-7057), che disciplina la trasmissione costante dei parametri d'impianto (ANPA) rilevanti in caso di incidente, nonch\u00e9 dei dati di emissione.</p><p>1./3. I dati d'impianto indicati negli allegati del regolamento d'esercizio ANPA costituiscono in parte segreti commerciali. Si tratta di parametri che forniscono informazioni sullo stato e sulle modalit\u00e0 d'esercizio del reattore. Poich\u00e9 il sistema di trasmissione dei dati ANPA, conformemente all'articolo 96 capoverso 5bis dell'ordinanza del 22 giugno 1994 sulla radioprotezione (ORaP; RS 814.501), \u00e8 finalizzato alla prevenzione degli incidenti ed \u00e8 stato volutamente mantenuto snello per meglio rispondere a tale scopo, non sono installate funzionalit\u00e0 supplementari quali la messa on line diretta o ritardata dei dati. I dispositivi di misurazione utilizzati sono dimensionati per rilevare rilasci importanti in caso di incidente, ma non i bassi valori che si riscontrano in condizioni normali di esercizio. In caso di incidente i dati vengono archiviati, ma in condizioni di esercizio normali non vengono utilizzati per il controllo del funzionamento. Per queste ragioni i dati ANPA e i dati di emissione non devono essere messi on line.</p><p>2. In caso di richieste di accesso a documenti ufficiali, l'IFSN applica le pertinenti disposizioni di legge. Secondo l'articolo 6 capoverso 1 della legge del 17 dicembre 2004 sulla trasparenza (LTras; RS 152.3), ogni persona ha il diritto di consultare i documenti ufficiali e di ottenere informazioni sul loro contenuto da parte delle autorit\u00e0. Le eccezioni sono disciplinate negli articoli 7 e 8 LTras. Ai sensi dell'articolo 11 capoverso 1 LTras, l'autorit\u00e0, qualora preveda di accordare l'accesso, consulta le persone interessate per salvaguardare i loro diritti. In merito alla questione se debba essere concessa a un richiedente la facolt\u00e0 di prendere visione dei dati anche senza la preventiva consultazione dell'esercente, il Tribunale amministrativo federale non ha fornito alcuna indicazione.</p><p>4. Il regolamento d'esercizio ANPA statuisce unicamente i diritti e i doveri del gestore del sistema di trasmissione dei dati ANPA; questo regolamento non disciplina l'attivit\u00e0 di vigilanza da parte dell'IFSN e non stabilisce quali eventi concernenti gli impianti nucleari devono essere comunicati all'IFSN dagli esercenti degli impianti stessi. Quest'ultimo aspetto \u00e8 disciplinato dalla direttiva IFSN-B03. Tale direttiva stabilisce che l'esercente di una centrale nucleare deve effettuare una segnalazione all'IFSN, in particolare, quando rileva, in determinati casi, un aumento dell'attivit\u00e0 dell'aria o dei gas scaricati all'esterno oppure del refrigerante. \u00c8 quindi corretto che nel regolamento d'esercizio ANPA non vi siano prescrizioni in merito all'obbligo di comunicazione degli esercenti nel caso in cui singole misurazioni dai valori divergano dai valori normali.</p><p>Secondo l'articolo 73 della legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu; RS 732.1), gli esercenti degli impianti nucleari devono inoltre fornire alle autorit\u00e0 di vigilanza tutte le informazioni e presentare o produrre su domanda i documenti necessari per una valutazione o un controllo completi. Ai sensi dell'articolo 11 dell'ordinanza dell'11 agosto 2010 sull'allarme (OAll; RS 520.12), gli esercenti di impianti nucleari sono inoltre responsabili di riconoscere ed annunciare per tempo il raggiungimento dei criteri d'allerta e d'allarme.</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1441152000000)\/","SubmittedBy":"Munz Martina","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1497571200000)\/","ResponsibleDepartment":9,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DATEC","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"52|66","Category":null,"Modified":"\/Date(1690523468393)\/","SubmissionDate":"\/Date(1434585600000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4919,"SubmissionLegislativePeriod":49,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Ambiente|Energia"}}