{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153823,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153823,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153823,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153823,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153823,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153823,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153823,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153823,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153823,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153823,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153823,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153823,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153823,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153823,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153823,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153823,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153823,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20153823,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"15.3823","BusinessType":5,"BusinessTypeName":"Mozione","BusinessTypeAbbreviation":"Mo.","Title":"Nessun acquisto d'armamenti da Paesi in cui vige una situazione precaria in materia di politica di sicurezza e a livello di diritti dell'uomo","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il Consiglio federale \u00e8 incaricato di elaborare un progetto volto alla creazione delle basi legali necessarie per impedire che abbiano luogo acquisti d'armamenti da Paesi per i quali esso non rilascia autorizzazioni d'esportazione.</p>","ReasonText":"<p>La Svizzera non ha alcuna necessit\u00e0 di acquistare armamenti da Paesi verso i quali, sulla base della situazione precaria in materia di politica di sicurezza e a livello di diritti dell'uomo, non esporta materiale bellico. Simili Paesi fornitori presentano notevoli rischi. In particolare, sussiste un livello d'incertezza particolarmente elevato riguardo alla disponibilit\u00e0 di simili partner per le successive fasi di manutenzione, mantenimento del valore e potenziamento dell'efficienza bellica dei beni d'armamento acquistati. Per ragioni di politica di sicurezza la Svizzera dovrebbe di conseguenza concentrare la sua attenzione su fornitori di Stati partner europei di cui condivide il substrato di valori.</p><p>Sotto il profilo quantitativo la Svizzera non dipende da tale piccolo gruppo di fornitori insicuri. Soltanto una piccola parte, inferiore al 3 per cento, dei pagamenti complessivi per beni d'armamento \u00e8 stata versata dal 2004 al 2014 a aziende con sede in Paesi quali la Cina, la Federazione russa o Israele, per i quali la Svizzera non rilascia da tempo alcuna autorizzazione d'esportazione di materiale bellico.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>Tra le esportazioni e le importazioni di armamenti vi sono, sotto molteplici aspetti, differenze fondamentali che inducono a una valutazione separata.</p><p>Sul piano del diritto della neutralit\u00e0 e della politica di neutralit\u00e0 riveste particolare importanza il fatto che non possa essere esportato materiale bellico in un Paese implicato in un conflitto armato internazionale. In altre parole, uno Stato neutrale non pu\u00f2 sostenere uno Stato coinvolto in un conflitto armato internazionale fornendo materiale bellico. Gli acquisti svizzeri di armamenti da tale Stato costituirebbero per contro una violazione del principio di neutralit\u00e0 e del diritto internazionale pubblico solo nel caso in cui fornissero un contributo considerevole alla prosperit\u00e0 o al mantenimento dell'industria degli armamenti di questo Stato; in considerazione del volume degli acquisti dell'esercito svizzero, ci\u00f2 non \u00e8 il caso. Oltre alle prescrizioni che uno Stato neutrale \u00e8 tenuto a osservare in virt\u00f9 del diritto internazionale pubblico, in Svizzera sia l'esportazione che l'importazione di materiale bellico (e di beni a duplice impiego) sono disciplinate a livello di leggi e ordinanze. Il legislatore ha dunque svolto un ruolo attivo per disciplinare un ambito in cui, senza il suo intervento, si verificherebbero attivit\u00e0 non regolamentate e presumibilmente non auspicate. Per quanto concerne l'importazione di materiale bellico, la legge prescrive che questa \u00e8 permessa solo se non viola il diritto internazionale pubblico e non lede gli interessi del Paese.</p><p>Queste prescrizioni non si applicano tuttavia alle aziende d'armamento della Confederazione qualora le loro operazioni siano in relazione con acquisti di materiale bellico per l'esercito svizzero. Secondo la legge militare, la Confederazione \u00e8 competente per gli acquisti di armamenti dell'esercito in Svizzera e all'estero. Il Consiglio federale \u00e8 tenuto a sottoporre al Parlamento simili acquisti se sono previsti tramite il budget dell'esercito destinato all'armamento. Il Parlamento prende una decisione dopo aver ponderato tutti gli aspetti. In ultima analisi, un divieto per l'esercito svizzero di acquistare materiale bellico da determinati Paesi servirebbe unicamente a preservare il Consiglio federale e il Parlamento da decisioni che nella loro sfera di competenza possono prendere in altro modo. Se il Parlamento rifiuta l'acquisto di beni d'armamento da determinati Paesi, rifiuter\u00e0 l'approvazione ai corrispondenti progetti.</p><p>Sulla base di queste riflessioni l'elaborazione di un progetto che escluda gli acquisti di armamenti dell'esercito svizzero da determinati Paesi non sembra necessaria.</p>  Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposal":21,"FederalCouncilProposalText":"Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1446595200000)\/","SubmittedBy":"Zanetti Roberto","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1450224000000)\/","ResponsibleDepartment":6,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DDPS","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"9|15|1236","Category":null,"Modified":"\/Date(1690522636447)\/","SubmissionDate":"\/Date(1441756800000)\/","SubmissionCouncil":2,"SubmissionCouncilName":"Consiglio degli Stati","SubmissionCouncilAbbreviation":"CS","SubmissionSession":4920,"SubmissionLegislativePeriod":49,"FirstCouncil1":2,"FirstCouncil1Name":"Consiglio degli Stati","FirstCouncil1Abbreviation":"CS","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Politica di sicurezza|Economia|Diritti umani"}}