{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153849,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153849,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153849,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153849,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153849,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153849,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153849,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153849,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153849,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153849,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153849,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153849,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153849,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153849,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153849,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153849,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153849,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20153849,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"15.3849","BusinessType":6,"BusinessTypeName":"Postulato","BusinessTypeAbbreviation":"Po.","Title":"Maggiore flessibilit\u00e0 per la gestione collettiva in materia di diritto d'autore","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il Consiglio federale \u00e8 incaricato di sottoporre al Parlamento, in tempo per la consultazione relativa alla revisione del diritto d'autore, un rapporto che esponga le possibilit\u00e0 di sancire nella legge sul diritto d'autore la \"licenza collettiva estesa\". A tale scopo illustra la prassi internazionale e mostra in che misura una regolamentazione in tal senso potrebbe integrare le licenze collettive facoltative o obbligatorie attualmente previste in Svizzera.</p>","ReasonText":"<p>Per ragioni d'efficacia, i diritti d'autore devono essere sfruttati collettivamente laddove opere o prestazioni protette dal diritto d'autore sono utilizzate in grandi quantit\u00e0 (p. es. radio e televisione, biblioteche, scienze e ricerca). A tal fine la legge sul diritto d'autore (LDA) prevede due possibilit\u00e0: le licenze collettive facoltative (che le societ\u00e0 di gestione accordano per delega dei loro membri) e la gestione collettiva obbligatoria, in cui le societ\u00e0 di gestione rilasciano licenze sulla base di tariffe approvate applicabili anche ai titolari di diritti d'autore o affini che non sono loro membri.</p><p>La limitazione a questi due strumenti \u00e8 tuttavia problematica: con le licenze collettive facoltative, lo sfruttamento dei diritti resta incompleto perch\u00e9 limitato ai membri della societ\u00e0 di gestione; dal canto suo, la gestione collettiva obbligatoria non pu\u00f2 adeguarsi alla rapida evoluzione dei modi di utilizzo delle opere, in particolare nel settore on line. \u00c8 pertanto necessaria una soluzione complementare pi\u00f9 flessibile.</p><p>La \"licenza collettiva estesa\" (\"extended collective license\") \u00e8 praticata da una cinquantina d'anni, soprattutto in Scandinavia. In Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia continua ad acquisire importanza, ed \u00e8 sostenuta sia dai titolari dei diritti sia dagli utilizzatori. L'aumento esponenziale dell'utilizzo di opere on line non fa che aumentare l'importanza di questo efficace strumento.</p><p>Tale licenza si fonda su convenzioni collettive concluse liberamente tra societ\u00e0 di gestione e utilizzatori, che si applicano successivamente a tutte le opere e prestazioni di un determinato tipo. I compensi sono ripartiti uniformemente tra membri e non membri. La direttiva 93/83/CEE (relativa alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo) si riferisce, tra le altre cose, alla licenza collettiva estesa. Le direttive 2012/28/UE (su taluni utilizzi consentiti di opere orfane) e 2014/26/UE (sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi) evocano le regolamentazioni di questo tipo quale possibilit\u00e0 di attuazione nel diritto nazionale. Il Regno Unito ha di recente introdotto nel suo Copyright, Patent and Design Act una normativa applicabile alla gestione collettiva estesa.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>In linea di massima il diritto d'autore presuppone una gestione individuale. Nel caso di utilizzi di massa di opere e prestazioni protette dal diritto d'autore, questo tipo di gestione pu\u00f2 diventare un ostacolo indesiderato, se l'onere per ottenere le singole licenze \u00e8 eccessivo. In virt\u00f9 della legge sul diritto d'autore il Consiglio federale pu\u00f2 pertanto prevedere, tramite ordinanza, la gestione collettiva di determinati ambiti, se l'interesse pubblico lo esige.</p><p>In questi casi, lo strumento della \"licenza collettiva estesa\" consentirebbe effettivamente di reagire in maniera pi\u00f9 rapida nell'interesse degli utilizzatori e dei titolari dei diritti. Nell'ambito della consultazione, il Consiglio federale illustrer\u00e0 pertanto le possibilit\u00e0 di sancire tale strumento nella legge sul diritto d'autore. La richiesta dell'autore del postulato sar\u00e0 pertanto di fatto adempiuta. Non \u00e8 dunque necessario elaborare un rapporto separato all'attenzione del Parlamento.</p>  Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.","FederalCouncilProposal":20,"FederalCouncilProposalText":"Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1447200000000)\/","SubmittedBy":"St\u00f6ckli Hans","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1449446400000)\/","ResponsibleDepartment":5,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento di giustizia e polizia","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFGP","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"12|34","Category":null,"Modified":"\/Date(1690522888270)\/","SubmissionDate":"\/Date(1442361600000)\/","SubmissionCouncil":2,"SubmissionCouncilName":"Consiglio degli Stati","SubmissionCouncilAbbreviation":"CS","SubmissionSession":4920,"SubmissionLegislativePeriod":49,"FirstCouncil1":2,"FirstCouncil1Name":"Consiglio degli Stati","FirstCouncil1Abbreviation":"CS","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Diritto generale|Media e comunicazione"}}