{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153873,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153873,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153873,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153873,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153873,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153873,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153873,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153873,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153873,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153873,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153873,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153873,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153873,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153873,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153873,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153873,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153873,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20153873,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"15.3873","BusinessType":5,"BusinessTypeName":"Mozione","BusinessTypeAbbreviation":"Mo.","Title":"Basi per una protezione post mortem della personalit\u00e0 al passo con i tempi. Diritto di consultare la cartella clinica dei famigliari deceduti","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il Consiglio federale \u00e8 incaricato di adeguare la legge sulla protezione dei dati permettendo ai familiari di accedere alla cartella clinica del parente deceduto, se hanno gi\u00e0 fatto valere questo diritto in virt\u00f9 della normativa in materia di protezione degli adulti.</p>","ReasonText":"<p>Il nuovo diritto in materia di protezione degli adulti disciplina la procedura in caso di decisioni su trattamenti medici per persone incapaci di discernimento. In tale contesto il legislatore ha introdotto diritti per i rappresentanti. Come novit\u00e0, se informata in maniera esaustiva della situazione medica, la persona con diritto di rappresentanza pu\u00f2 prendere decisioni giuridicamente valide in merito ai provvedimenti medici da adottare per una persona incapace di discernimento. </p><p>Il medico deve informare in maniera esaustiva la persona con diritto di rappresentanza, che gode di piena competenza decisionale al fine di agire nell'interesse della persona incapace di discernimento in caso di provvedimenti medici. Tra l'altro deve persino decidere eventuali misure di rianimazione. Gli effetti della decisione del rappresentante legale si estendono oltre il decesso della persona incapace di discernimento. Se questa muore, il rappresentante legale non pu\u00f2 tuttavia fondarsi su una base legale per accedere alla cartella clinica del deceduto. In questi casi si applica la protezione post mortem della personalit\u00e0. In mancanza di diritti di consultazione post mortem per i rappresentanti legali, il medico \u00e8 vincolato al segreto professionale. </p><p>Per poter accedere alla cartella clinica, il rappresentante deve affrontare onerose procedure amministrative al fine di dispensare il medico dal segreto professionale. Tali procedure costituiscono ostacoli inutili e sono inesigibili dal rappresentante. La mancanza di un diritto di consultazione pu\u00f2 accrescere la diffidenza nei confronti dell'\u00e9quipe trattante, portando a supporre che il decesso sia dovuto a un trattamento sbagliato. </p><p>Il rappresentante che ha effettivamente esercitato tale funzione deve pertanto poter accedere alla cartella clinica dopo il decesso della persona rappresentata. In caso contrario, pu\u00f2 individuare un eventuale trattamento errato soltanto con un onere importante. In questi casi la protezione post mortem della personalit\u00e0 non tutela gli interessi del deceduto, bens\u00ec quelli dei medici curanti, che intendono tutelarsi dopo aver commesso un errore. </p><p>Il diritto di consultazione post mortem tornerebbe anche a vantaggio dei medici confrontati con un'ingiustificata accusa di errore, da cui potrebbero difendersi senza dover essere dispensati dal segreto professionale.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>Il medico curante \u00e8 tenuto in linea di massima a mantenere un segreto assoluto sui suoi pazienti nei confronti di terzi, compresi il coniuge o il convivente nonch\u00e9 i parenti. Il paziente capace di discernimento pu\u00f2 tuttavia esentare il medico da tale obbligo. Anche la competente autorit\u00e0 di vigilanza pu\u00f2 - previa ponderazione degli interessi - disporre l'esonero dal segreto medico.</p><p>In virt\u00f9 degli articoli 370 e seguenti del Codice civile svizzero (CC), ogni persona capace di discernimento pu\u00f2, in una cosiddetta direttiva vincolante, designare i provvedimenti medici ai quali accetta o rifiuta di essere sottoposta nel caso in cui divenga incapace di discernimento. Pu\u00f2 anche designare, per la medesima eventualit\u00e0, una persona fisica che discuta i provvedimenti medici con il medico curante e decida in suo nome. L'articolo 378 CC elenca inoltre le altre persone autorizzate, in virt\u00f9 del loro legame con la persona incapace di discernimento, a decidere in merito ai provvedimenti medici. Il medico \u00e8 tenuto a fornire al rappresentante soltanto le informazioni importanti riguardo ai provvedimenti medici previsti (art. 377 cpv. 2 CC).</p><p>Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l'interesse del paziente al rispetto del segreto medico vale anche dopo la sua morte. Dato che in genere il paziente non precisa di voler esonerare il medico curante dal segreto medico, quest'ultimo continua essenzialmente a valere (decisione del Tribunale federale del 26 aprile 1995, 253 segg., consid. 3.a). Non \u00e8 escluso che, in un caso specifico, si possa presumere il consenso del paziente alla trasmissione di determinate informazioni a terzi. Secondo la giurisprudenza, occorre tuttavia dare prova di grande cautela (decisione del Tribunale federale, ibid. consid. 3.a). La situazione varia a seconda che si tratti di decidere il trattamento per un paziente in vita oppure di chiarire eventuali responsabilit\u00e0 dopo la sua morte. Nel primo caso, \u00e8 previsto che il medico fornisca le informazioni necessarie, affinch\u00e9 possa essere presa una decisione nell'interesse della persona incapace di discernimento. \u00c8 infatti il miglior modo per tutelarne gli interessi; una ponderazione degli interessi non \u00e8 necessaria alla luce delle circostanze particolari. Nel secondo caso, invece, in cui occorre chiarire se vi \u00e8 stato un errore di trattamento e le eventuali responsabilit\u00e0, la divulgazione della cartella clinica non \u00e8 pi\u00f9 esclusivamente nell'interesse del defunto. Vi \u00e8 il rischio che un diritto generale di consultazione in favore di determinati terzi violi i suoi diritti della personalit\u00e0. Appare pertanto necessario, al fine di tutelare gli interessi del defunto, attenersi alla procedura ordinaria di esonero dal segreto medico. Si potr\u00e0 quindi, nel singolo caso, ordinare una soluzione adeguata, ad esempio disponendo la divulgazione di una parte soltanto della cartella clinica o permettendo a un medico di consultarla (cfr. la citata decisione del Tribunale federale, ibid., consid 3.a, e la sentenza del Tribunale d'appello di Sciaffusa del 22 dicembre 1989, ZBl 1990, pag. 364 segg., consid. 5b aa).</p>  Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposal":21,"FederalCouncilProposalText":"Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1448409600000)\/","SubmittedBy":"Kessler Margrit","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1496275200000)\/","ResponsibleDepartment":5,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento di giustizia e polizia","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFGP","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"1236|2841","Category":null,"Modified":"\/Date(1690523376580)\/","SubmissionDate":"\/Date(1442793600000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4920,"SubmissionLegislativePeriod":49,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Diritti umani|Salute"}}