{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153933,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153933,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153933,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153933,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153933,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153933,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153933,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153933,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153933,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153933,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153933,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153933,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153933,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153933,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153933,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153933,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20153933,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20153933,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"15.3933","BusinessType":5,"BusinessTypeName":"Mozione","BusinessTypeAbbreviation":"Mo.","Title":"Prelievo di campioni e analisi del DNA obbligatori in caso di reati gravi","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il Consiglio federale \u00e8 incaricato di sottoporre al Parlamento alcune modifiche del Codice di procedura penale svizzero (CPP) e della legge sui profili del DNA che stabiliscano per quali reati \u00e8 obbligatorio prelevare un campione del sospettato ed effettuare un'analisi del DNA.</p>","ReasonText":"<p>Nel procedimento penale il prelievo dei campioni e le analisi del DNA dei sospettati sono applicati in maniera assai diversa nei vari cantoni. A titolo di esempio, mentre in un cantone non \u00e8 prelevato alcun campione in caso di reati sessuali, in un altro cantone un registro definisce in quali crimini e delitti occorre farlo. L'articolo 3 della legge sui profili del DNA prevede, soltanto come disposizione potestativa, che per far luce su un crimine o un delitto, ai fini dell'analisi del DNA \u00e8 tra l'altro possibile prelevare un campione a sospettati. Le disposizioni di cui agli articoli 255 e seguenti CPP vanno nella medesima direzione. In questo ambito non \u00e8 opportuno che le normative differiscano da un cantone all'altro. Oggigiorno le analisi del DNA rientrano tra le indagini standard delle autorit\u00e0 inquirenti e andrebbero effettuate obbligatoriamente e in maniera uniforme in caso di determinati reati. Soltanto definendo i crimini e i delitti per cui \u00e8 necessario prelevare un campione \u00e8 possibile imporre una prassi unitaria per i reati gravi.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>L'articolo 255 capoverso 1 lettera a del Codice di procedura penale (CPP; RS 312.0) consente alle autorit\u00e0 inquirenti di prelevare un campione e allestire un profilo del DNA dell'imputato se necessario per far luce su un crimine o un delitto. Queste misure non mirano soltanto a chiarire il reato in seguito al quale sono state ordinate. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il prelievo del campione e l'allestimento del profilo del DNA possono tuttavia essere disposti ad altri fini soltanto se sussistono indizi concreti e fondati secondo cui l'imputato potrebbe essere coinvolto in altri gravi reati passati o futuri (cfr. p. es. DTF 141 IV 87).</p><p>L'analisi del DNA \u00e8 un provvedimento coercitivo e costituisce un'ingerenza nei diritti fondamentali dell'interessato (p. es. il diritto all'autodeterminazione informazionale). Secondo l'articolo 36 capoverso 3 della Costituzione federale (Cost.; RS 101), le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere proporzionate. Tale principio \u00e8 concretizzato nell'articolo 197 capoverso 1 lettere b-d CPP, secondo cui possono essere adottati provvedimenti coercitivi soltanto se - oltre a un sufficiente sospetto di reato - gli obiettivi con essi perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe e l'importanza del reato li giustifica.</p><p>Il diritto vigente prevede gi\u00e0 ampie possibilit\u00e0 di sottoporre un imputato a un'analisi del DNA. Una disposizione che obblighi le autorit\u00e0 inquirenti ad adottare tale provvedimento indipendentemente dal fatto che il profilo del DNA sia necessario per chiarire il reato in questione o dal fatto che sussistano indizi sufficienti secondo cui l'imputato potrebbe essere coinvolto in altri reati, comporterebbe un rilevamento eccessivo di dati da parte delle autorit\u00e0. Un allestimento preventivo di profili del DNA viola il principio costituzionale elementare secondo cui le misure statali devono essere necessarie, adeguate e ragionevolmente esigibili per l'interessato (principio di proporzionalit\u00e0; art. 5 cpv. 2 e art. 36 cpv. 3 Cost.). Peraltro, il CPP non definisce alcun provvedimento coercitivo procedurale (p. es. rilevamento segnaletico) come obbligatorio.</p><p>Infine, dall'entrata in vigore, il 1\u00b0 gennaio 2005, della legge federale sull'utilizzo dei profili del DNA nel procedimento penale e per l'identificazione di persone sconosciute o scomparse (legge sui profili del DNA; RS 363), la normativa attuale \u00e8 applicata senza che si siano registrate difficolt\u00e0 pratiche dovute alle diverse prassi cantonali. Se lo ritenessero necessario, le autorit\u00e0 inquirenti avrebbero d'altronde la possibilit\u00e0 di uniformare le loro prassi, per esempio mediante raccomandazioni della Conferenza dei procuratori della Svizzera.</p><p>Per questi motivi, anche se le analisi del DNA costituiscono un importante strumento per il perseguimento penale, il Consiglio federale non ritiene necessario adeguare il CPP e la legge sui profili del DNA. A suo avviso la mozione non pu\u00f2 essere attuata in modo conforme alla Costituzione.</p>  Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposal":21,"FederalCouncilProposalText":"Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1447804800000)\/","SubmittedBy":"Geissb\u00fchler Andrea Martina","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1496275200000)\/","ResponsibleDepartment":5,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento di giustizia e polizia","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFGP","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"1216|1236","Category":null,"Modified":"\/Date(1690523419497)\/","SubmissionDate":"\/Date(1442966400000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":4920,"SubmissionLegislativePeriod":49,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Diritto penale|Diritti umani"}}