{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20154099,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20154099,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20154099,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20154099,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20154099,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20154099,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20154099,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20154099,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20154099,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20154099,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20154099,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20154099,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20154099,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20154099,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20154099,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20154099,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20154099,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20154099,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"15.4099","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":"Volontariato e statuto dei disoccupati","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il Consiglio federale \u00e8 invitato a rispondere alla seguente domanda: a che punto sono le sue riflessioni in merito alla problematica della compatibilit\u00e0 dell'esercizio di un'attivit\u00e0 di volontariato per le persone che beneficiano dell'indennit\u00e0 di disoccupazione? In particolare, potrebbe precisare se \u00e8 disposto a considerare di modificare ordinanze, direttive o circolari al fine di migliorare tale compatibilit\u00e0?</p>","ReasonText":"<p>Non \u00e8 necessario spiegare in questa sede l'importanza che le attivit\u00e0 di volontariato assumono per la collettivit\u00e0 e l'economia nazionale nel nostro Paese, poich\u00e9 il Consiglio federale ne \u00e8 perfettamente cosciente.</p><p>L'articolo 15 capoverso 4 della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) prevede che l'assicurato che, autorizzato dal servizio cantonale, esercita volontariamente un'attivit\u00e0 nell'ambito di progetti per disoccupati \u00e8 considerato idoneo al collocamento. L'interpretazione di tale disposizione rende possibile anche lo svolgimento di un'attivit\u00e0 di volontariato che non rientri in un progetto per disoccupati.</p><p>Certo, \u00e8 normale che per l'esercizio di una simile attivit\u00e0 debbano essere soddisfatte determinate condizioni, ad esempio che essa persegua uno scopo ideale e sociale, che sia organizzata da un ente pubblico o privato di assistenza o di beneficienza, che non sia in diretta concorrenza con l'economia privata e che l'assicurato la svolga spontaneamente e a titolo gratuito. Infine, l'assicurato deve avere il tempo di svolgere ricerche d'impiego o colloqui e poter porre immediatamente fine all'attivit\u00e0.</p><p>Attualmente la Prassi LADI ID della SECO (cifra marg. B261) autorizza questo tipo di attivit\u00e0 unicamente per un periodo massimo di tre settimane, rinnovabile in casi giustificati. Sembrerebbe dunque che questa breve scadenza possa essere prolungata o semplicemente abolita, a condizione chiaramente che quando il disoccupato ne far\u00e0 richiesta le altre condizioni menzionate siano soddisfatte.</p><p>Tale preoccupazione non \u00e8 puramente teorica. Sappiamo infatti che, per il momento, alcune autorit\u00e0 cantonali di esecuzione sono assai restie ad autorizzare il volontariato per i disoccupati, limitano l'attivit\u00e0 unicamente a tre settimane o, in casi pi\u00f9 rari, hanno in passato gi\u00e0 sanzionato disoccupati che svolgevano una simile attivit\u00e0.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>Il volontariato riveste grande importanza per l'economia svizzera, gode di alta considerazione da parte della collettivit\u00e0 e offre un sostegno inestimabile alle persone e alle istituzioni che ne beneficiano. \u00c8 inoltre un'esperienza arricchente per i disoccupati che lo svolgono. Il legislatore \u00e8 cosciente dell'importanza del volontariato e ha quindi introdotto, per questa attivit\u00e0, un'eccezione alle condizioni generali dell'idoneit\u00e0 al collocamento.</p><p>La legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI; RS 837.0) prevede che in generale l'assicurato che desidera esercitare un'attivit\u00e0 di volontariato necessita di un'autorizzazione (v. art. 15 cpv. 4 LADI). Con l'obbligo di autorizzazione il legislatore intende impedire che i disoccupati siano costretti a svolgere attivit\u00e0 di volontariato, che tali attivit\u00e0 soppiantino un lavoro remunerato oppure che siano in diretta concorrenza con l'economia privata. Si tiene conto di tali obiettivi nella direttiva d'esecuzione intitolata Prassi LADI ID, pi\u00f9 precisamente alla cifra marginale B261, dove \u00e8 indicato che le autorizzazioni vengono accordate per un periodo massimo di tre settimane. Tale misura permette al servizio cantonale di controllare le attivit\u00e0 di volontariato e verificare che siano esercitate conformemente alla legge. Ci\u00f2 allo scopo di prevenire eventuali abusi di diritto (p. es. l'esercizio a titolo volontario di attivit\u00e0 solitamente remunerate) e per garantire che l'obiettivo principale, ossia la reintegrazione rapida e duratura delle persone assicurate sul mercato del lavoro, non sia minacciato. \u00c8 infatti fondamentale che la strategia di reinserimento dei disoccupati da parte di un consulente URC possa essere seguita, in particolare nell'ambito dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e dell'assegnazione di un impiego adeguato. Lo svolgimento di un periodo troppo lungo di volontariato non deve precludere l'assegnazione di un'occupazione.</p><p>A giugno 2015 il Consiglio federale ha incaricato la SECO di esaminare questa questione nella direttiva d'esecuzione ed eventualmente di precisarla. La direttiva \u00e8 stata adattata mediante l'introduzione della nuova cifra marginale B261a.</p><p>L'assicurato che esercita volontariamente un'attivit\u00e0 nell'ambito di servizi a ore e senza autorizzazione del servizio cantonale \u00e8 considerato idoneo al collocamento a patto che:</p><p>- il servizio a ore non superi il 20 per cento della disponibilit\u00e0 settimanale sul mercato del lavoro;</p><p>- queste attivit\u00e0 soddisfino i criteri citati in B261;</p><p>- l'assicurato sia disposto e in grado di interrompere in qualsiasi momento il servizio a ore per assumere un impiego; e</p><p>- i doveri di cui all'articolo 17 LADI siano soddisfatti per tutta la durata dell'attivit\u00e0 volontaria.</p><p>Tale modifica \u00e8 stata discussa in seno alla Commissione per le questioni giuridiche relative all'esecuzione della LADI (della quale fanno parte alcuni rappresentanti dei cantoni) e sar\u00e0 valida in questa forma da fine gennaio 2016. Viene cos\u00ec introdotta un'eccezione all'obbligo di autorizzazione per le attivit\u00e0 di volontariato della durata di qualche ora, a patto che le suddette condizioni siano adempiute cumulativamente. La percentuale del 20 per cento \u00e8 necessaria al fine di rispettare l'obiettivo di reintegrazione rapida e duratura e prevenire eventuali abusi di diritto.</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1453852800000)\/","SubmittedBy":"Berberat Didier","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1457568000000)\/","ResponsibleDepartment":8,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DEFR","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"28|44|2836","Category":null,"Modified":"\/Date(1690521849547)\/","SubmissionDate":"\/Date(1449014400000)\/","SubmissionCouncil":2,"SubmissionCouncilName":"Consiglio degli Stati","SubmissionCouncilAbbreviation":"CS","SubmissionSession":5001,"SubmissionLegislativePeriod":50,"FirstCouncil1":2,"FirstCouncil1Name":"Consiglio degli Stati","FirstCouncil1Abbreviation":"CS","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Questioni sociali|Occupazione e lavoro|Protezione sociale"}}