{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20154164,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20154164,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20154164,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20154164,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20154164,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20154164,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20154164,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20154164,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20154164,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20154164,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20154164,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20154164,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20154164,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20154164,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20154164,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20154164,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20154164,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20154164,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"15.4164","BusinessType":5,"BusinessTypeName":"Mozione","BusinessTypeAbbreviation":"Mo.","Title":"Stop all'importazione abusiva di prodotti fitosanitari. Misure legislative contro l'importazione parallela indiretta di prodotti fitosanitari di provenienza non identificabile","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il Consiglio federale \u00e8 incaricato di colmare le lacune legislative tra la normativa svizzera e quella dell'UE nell'ambito delle importazioni parallele di prodotti fitosanitari (PF), in modo da vietare il commercio parallelo indiretto abusivo di PF, che contravviene alle disposizioni di cui agli articoli 36 e 54 dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF). </p><p>La norma deve garantire che l'elenco dei prodotti d'importazione parallela contempli unicamente PF la cui composizione chimica \u00e8 identica a quella di un PF autorizzato in Svizzera (prodotto di riferimento). Possono essere importati esclusivamente prodotti originali in imballaggi originali. L'importatore deve poter dimostrare la tracciabilit\u00e0 del prodotto, ossia che le sue caratteristiche chimiche sono identiche a quelle del prodotto originale. L'adeguamento a livello di legge dovr\u00e0 avvenire prima della messa a punto del piano d'azione per la protezione fitosanitaria.</p>","ReasonText":"<p>Il Consiglio federale prevede di presentare, entro fine 2016, un piano d'azione nazionale per la protezione fitosanitaria, che riduca i rischi dei PF. Nell'ambito delle importazioni parallele di PF \u00e8 tuttavia necessario intervenire immediatamente, poich\u00e9 a causa di lacune legislative tra la normativa svizzera e quella dell'UE sull'importazione parallela indiretta di PF, attualmente \u00e8 possibile importare in Svizzera PF dei quali non sono garantite qualit\u00e0, sicurezza e tracciabilit\u00e0.</p><p>Nell'UE il commercio parallelo di un PF \u00e8 autorizzato solo se la sua composizione chimica \u00e8 identica a quella di un prodotto omologato nel Paese europeo d'importazione (prodotto di riferimento). In Svizzera, invece, si richiede solo che il prodotto presenti propriet\u00e0 determinanti analoghe, accordando dunque a chi effettua importazioni parallele il diritto di travasare un prodotto, che dichiara da importazione parallela, in un proprio/altro contenitore per poterlo portare in Svizzera.</p><p>In tal modo si viola e aggira l'obiettivo di importare in Svizzera esclusivamente PF controllati, sicuri e la cui identit\u00e0 pu\u00f2 essere identificata in maniera inequivocabile.</p><p>Attraverso tale importazione parallela indiretta attualmente vengono introdotti in Svizzera PF la cui provenienza non \u00e8 n\u00e9 dimostrata n\u00e9 identificabile. Tale procedura costituisce pertanto una violazione degli articoli 36 e 54 dell'OPF. Quest'ultimo sancisce che i prodotti fitosanitari omologati a livello nazionale \"per poter essere immessi sul mercato in Svizzera devono avere l'imballaggio estero originale\".</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>Le disposizioni dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari in materia d'importazione parallela si basano sull'articolo 160 capoverso 7 della legge sull'agricoltura. Tale capoverso \u00e8 stato aggiunto nel 1996, su proposta del Parlamento, con l'obiettivo di esercitare pressione sui prezzi dei mezzi di produzione agricoli agevolando l'importazione parallela di prodotti autorizzati all'estero corrispondenti a prodotti autorizzati in Svizzera. Nel 2007, il Parlamento ha ribadito la propria volont\u00e0 di favorire le importazioni parallele introducendo l'articolo 27b della legge sull'agricoltura, che consente l'importazione di prodotti brevettati.</p><p>Attualmente, un prodotto pu\u00f2 essere inserito nell'elenco dei prodotti la cui importazione parallela \u00e8 autorizzata se presenta propriet\u00e0 determinanti analoghe a quelle di un PF autorizzato in Svizzera, segnatamente se ha lo stesso tenore di principi attivi e appartiene allo stesso tipo di preparato. Le disposizioni di cui all'articolo 36 dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari precisano, inoltre, che nell'elenco sono ammessi esclusivamente prodotti omologati in Paesi con esigenze equivalenti; di conseguenza, nella pratica lo sono solo i prodotti omologati in un Paese UE.</p><p>Il Consiglio federale riconosce che l'importazione parallela di prodotti gi\u00e0 autorizzati a tal fine in un Paese limitrofo possa costituire un problema per garantire la tracciabilit\u00e0 e individuare l'effettiva provenienza del prodotto. Per tale motivo, l'Ufficio federale dell'agricoltura valuter\u00e0 se le disposizioni vigenti in materia sono sufficienti.</p><p>Tuttavia, l'opzione di limitare l'importazione parallela esclusivamente ai prodotti identici a quelli autorizzati in Svizzera non \u00e8 attualmente applicabile e, di fatto, renderebbe impossibile questo tipo d'importazione. Per verificare l'identicit\u00e0 di due prodotti, infatti, \u00e8 necessario conoscere l'esatta composizione dei prodotti fitosanitari autorizzati all'estero, nonch\u00e9 la loro provenienza. Tali informazioni sono per\u00f2 confidenziali e il servizio di omologazione svizzero non vi ha accesso. Per ottenerle sarebbe necessario stipulare un accordo che consenta lo scambio reciproco di informazioni confidenziali tra autorit\u00e0 nazionali competenti. Il Consiglio federale si impegna a tal fine nel quadro dei negoziati con l'UE per un accordo nel settore della sicurezza alimentare in vista di un reciproco riconoscimento delle disposizioni concernenti l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari.</p>  Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposal":21,"FederalCouncilProposalText":"Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1455667200000)\/","SubmittedBy":"de Courten Thomas","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1513296000000)\/","ResponsibleDepartment":8,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DEFR","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"15|52|55","Category":null,"Modified":"\/Date(1690522398740)\/","SubmissionDate":"\/Date(1450310400000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":5001,"SubmissionLegislativePeriod":50,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Economia|Ambiente|Agricoltura"}}