{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20154223,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20154223,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20154223,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20154223,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20154223,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20154223,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20154223,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20154223,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20154223,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20154223,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20154223,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20154223,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20154223,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20154223,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20154223,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20154223,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20154223,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20154223,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"15.4223","BusinessType":5,"BusinessTypeName":"Mozione","BusinessTypeAbbreviation":"Mo.","Title":"Disciplinare le condizioni quadro per l'acquisizione di clienti","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il Consiglio federale \u00e8 incaricato di inserire nella legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI) il principio opt-in e di stabilire condizioni quadro vincolanti e sicure per l'acquisizione di clienti. La regolamentazione deve riguardare i seguenti aspetti:</p><p>1. divieto di contattare i clienti con pratiche dubbie nell'ambito del marketing telefonico ed elettronico;</p><p>2. obbligo di fornire la documentazione usuale nel settore sull'identit\u00e0 e l'attivit\u00e0 commerciale del mittente;</p><p>3. misure semplificate per poter presentare ricorso in caso di abusi;</p><p>4. sanzioni adeguate contro le violazioni;</p><p>5. misure volte a limitare la collaborazione con i gestori esteri inaffidabili che non possono essere perseguiti direttamente e definizione di eventuali eccezioni motivate.</p>","ReasonText":"<p>Da anni venditori e intermediari poco affidabili portano avanti le loro discutibili attivit\u00e0 telefonando a orari impossibili, fornendo numeri e indicazioni ingannevoli e facendo false promesse. Molto spesso le chiamate indesiderate provengono dall'estero e vengono effettuate tramite mittenti fittizi e numeri svizzeri falsi (cosiddetto spoofing). Come gi\u00e0 affermato dal Consiglio federale in risposta ad alcuni interventi parlamentari, non \u00e8 possibile contrastare efficacemente questo fenomeno. In effetti \u00e8 molto difficile risalire ai venditori e agli intermediari responsabili, che operano dall'estero, ed \u00e8 ancora pi\u00f9 difficile perseguirli. Pertanto, sono necessarie regole chiare per capire come comportarsi qui in Svizzera nei confronti dell'acquisizione di clienti tramite contatti telefonici di dubbia provenienza dall'estero. Una misura adeguata sarebbe l'introduzione nella legge contro la concorrenza sleale del principio dell'opt-in, in base al quale per autorizzare i contatti a scopo pubblicitario nel settore delle telecomunicazioni e dei media elettronici (mailing, applicazioni, social media) \u00e8 necessario il consenso preventivo del cliente. In questo modo \u00e8 possibile tutelare efficacemente sia i cittadini sia i concorrenti onesti. Infatti, introducendo la clausola di accettazione (opt-in) si garantisce che il cliente sia d'accordo e si argina il fenomeno delle acquisizioni di clienti dall'estero con pratiche ingannevoli. Inoltre, la questione sollevata dal Consiglio federale in alcuni interventi parlamentari viene risolta perch\u00e9 le operazioni che non prevedono la richiesta esplicita di consenso del cliente possono essere dichiarate nulle.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>Nel parere sulla mozione Fetz 15.3598, \"Basta con il terrore telefonico. Divieto generale per le chiamate pubblicitarie sui cellulari\" e nella risposta all'interpellanza Savary 15.3790, \"Serie di numeri telefonici sconosciuti. Cosa fa il Consiglio federale?\" il Consiglio federale ha dichiarato l'intenzione di adottare misure per limitare il fenomeno delle telefonate indesiderate. A tal fine, l'11 dicembre 2015 ha avviato la procedura di consultazione per la revisione parziale della legge sulle telecomunicazioni (LTC). Nell'ambito di tale revisione verr\u00e0 anche proposto di potenziare la legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI) per contrastare meglio il fenomeno delle chiamate indesiderate. Rimane valido il principio per cui la presenza dell'asterisco nell'elenco telefonico indica la volont\u00e0 di non ricevere telefonate pubblicitarie da parte di terzi (opt-out). La novit\u00e0 \u00e8 che d'ora in poi le persone non registrate nell'elenco telefonico saranno equiparate a quelle presenti con un asterisco (art. 3 cpv. 1 lett. u avamprogetto LCSI). La protezione viene cos\u00ec estesa anche a questa categoria di utenti, con probabili ripercussioni positive in particolare nel settore della telefonia mobile.</p><p>Anche la stessa LTC migliorer\u00e0 la protezione contro le telefonate indesiderate. L'avamprogetto in consultazione (art. 45a LTC) prevede di coinvolgere maggiormente i fornitori di servizi di telecomunicazione nella lotta alle chiamate pubblicitarie, come avviene gi\u00e0 per lo spam. I fornitori saranno tenuti a filtrare a livello di rete le telefonate pubblicitarie indesiderate con il consenso dei clienti, cosa che oggi non possono fare. Inoltre, quando effettuano chiamate a scopo pubblicitario i call center saranno obbligati a mostrare sempre il loro numero, che deve essere registrato nell'elenco telefonico e per il cui utilizzo devono avere un'autorizzazione (art. 3 cpv. 1 lett. v avamprogetto LCSI).</p><p>In virt\u00f9 della legge sulla vigilanza sull'assicurazione malattie (LVAMal; art. 19 cpv. 3; RS 832.12) le due organizzazioni mantello delle casse malati hanno fissato degli standard di qualit\u00e0 che dovrebbero scoraggiare le pratiche abusive in materia di telefonate pubblicitarie nel settore delle assicurazioni sanitarie. Inoltre, basandosi sulla legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA; art. 31a, RS 961.01), una delle due organizzazioni ha stabilito che i suoi standard di qualit\u00e0 sono applicabili anche alle assicurazioni complementari. Cos\u00ec come la LVAMal e la LSA riveduta questi accordi settoriali sono entrati in vigore il 1\u00b0 gennaio 2016. D'altronde, il settore delle assicurazioni malattie, di gran lunga quello pi\u00f9 colpito dal fenomeno delle telefonate pubblicitarie indesiderate, mostra in maniera esemplare che anche introducendo l'opt-in non si potrebbero evitare le chiamate illecite dall'estero con numeri di abbonati svizzeri. Infatti, il perseguimento penale dei call center con sede all'estero comporterebbe gli stessi problemi esecutivi che si riscontrano oggi con l'opt-out.</p><p>In questo contesto \u00e8 anche importante ricordare che dal 1\u00b0 gennaio 2016 ai contratti stipulati per telefono si applica un termine di revoca di 14 giorni (art. 40a segg. del Codice delle obbligazioni).</p><p>Per questi motivi il Consiglio federale ritiene che sia meglio attendere gli effetti delle misure avviate, nonch\u00e9 l'esito della procedura di consultazione sulla revisione della LTC e della LCSI. Su queste basi verranno decise le prossime tappe.</p>  Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposal":21,"FederalCouncilProposalText":"Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1455667200000)\/","SubmittedBy":"Humbel Ruth","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1513296000000)\/","ResponsibleDepartment":8,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DEFR","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"15|34","Category":null,"Modified":"\/Date(1690522414833)\/","SubmissionDate":"\/Date(1450396800000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":5001,"SubmissionLegislativePeriod":50,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Economia|Media e comunicazione"}}