{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20154241,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20154241,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20154241,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20154241,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20154241,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20154241,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20154241,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20154241,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20154241,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20154241,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20154241,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20154241,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20154241,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20154241,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20154241,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20154241,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20154241,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20154241,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"15.4241","BusinessType":5,"BusinessTypeName":"Mozione","BusinessTypeAbbreviation":"Mo.","Title":"Vietare di utilizzare primati in esperimenti suscettibili di comprometterne il benessere","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il Consiglio federale \u00e8 incaricato di introdurre nell'articolo 20 della legge federale sulla protezione degli animali un nuovo capoverso 2bis del seguente tenore: \u00e8 vietato utilizzare primati in esperimenti suscettibili di comprometterne il benessere.</p>","ReasonText":"<p>Secondo l'ultima statistica dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) sugli esperimenti sugli animali, l'anno scorso sono stati utilizzati in esperimenti 251 primati, oltre la met\u00e0 dei quali in esperimenti che ne hanno intaccato il benessere. Secondo l'elenco dell'USAV, il 14 per cento dei primati \u00e8 stato esposto a livelli di sofferenza da medi a gravi. Una parte di questi primati \u00e8 stata impiegata per esperimenti neurobiologici nella ricerca fondamentale e ha subito interventi e azioni da parte dell'essere umano che hanno provocato dolore, sofferenze e paura. </p><p>In virt\u00f9 di nuovi procedimenti (CRISPR), i primati possono essere geneticamente modificati rapidamente e con facilit\u00e0 gi\u00e0 nel giro di poche settimane. Si deve quindi temere che vengano sempre pi\u00f9 utilizzati come modelli viventi in esperimenti dannosi per il loro benessere. L'applicabilit\u00e0 all'essere umano dei risultati ottenuti \u00e8 tuttavia perlopi\u00f9 dubbia, cosicch\u00e9 le gravi sofferenze patite dagli animali negli allevamenti dei laboratori e durante gli esperimenti non sono giustificabili.</p><p>Nonostante gi\u00e0 nel rapporto \"Ricerca sui primati: una valutazione etica\", pubblicato nel 2006, la Commissione federale degli esperimenti sugli animali (CFEA) e la Commissione federale d'etica per la biotecnologia nel settore non umano (CENU) avessero stabilito che ai primati, viste le loro capacit\u00e0 cognitive ed emotive, andasse riconosciuta una posizione particolare e che quindi questi animali sensibili e intelligenti non dovessero essere utilizzati in esperimenti dannosi per il loro benessere, da allora sono stati utilizzati in esperimenti circa 3000 primati. Nel 2009, il Tribunale federale ha vietato esperimenti sui primati a Zurigo ritenendo le sofferenze degli animali sproporzionate rispetto ai risultati ottenuti e sottolineando cos\u00ec la speciale dignit\u00e0 dei primati.</p><p>Le condizioni in cui i primati sono detenuti nei laboratori sono del tutto inadeguate alle loro esigenze ed estremamente dannose per il loro benessere. La loro detenzione non \u00e8 per nulla conforme alle prescrizioni della legislazione sulla protezione degli animali, ma viene accettata soltanto per via degli esperimenti. Paradossalmente, all'atto di stabilire il livello di sofferenza, l'assoluta contrariet\u00e0 delle condizioni di detenzione alle esigenze della specie non \u00e8 minimamente presa in considerazione, nonostante gli animali ne soffrano per mesi o addirittura per anni. Il limite del sopportabile \u00e8 ormai superato. Per questo bisogna vietare anche in Svizzera di utilizzare primati in esperimenti suscettibili di comprometterne il benessere.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>Si considerano primati non solo le grandi scimmie antropomorfe (bonobo, scimpanz\u00e9, gorilla e orangotanghi) e le scimmie comuni come i babbuini o i macachi, ma anche, per esempio, gli apalemuri, i cercopitechi o gli uistit\u00ec, nonch\u00e9 i lori e i lemuri. Le diverse specie di primati si sono evolute in maniera molto differenziata. Spesso per la sperimentazione animale si utilizzano piccoli macachi o uistit\u00ec, che sono ancora pi\u00f9 piccoli. L'ordinanza sulla protezione degli animali (RS 455.1, allegato 3) definisce i requisiti minimi per la loro detenzione, i servizi specializzati cantonali incaricati della protezione degli animali ne controllano il rispetto. Qualsiasi detenzione che violi la protezione degli animali comporta la disposizione di misure correttive e pu\u00f2 essere eventualmente oggetto di un'inchiesta penale.</p><p>Nel parere pubblicato nel 2006 (ricerca sui primati: una valutazione etica), la Commissione federale degli esperimenti sugli animali (CFEA) e la Commissione federale d'etica per la biotecnologia nel settore non umano (CENU) hanno raccomandato di vietare esplicitamente l'impiego di grandi scimmie antropomorfe in esperimenti suscettibili di comprometterne il benessere e di continuare ad autorizzare invece gli esperimenti che non implicano sofferenze. Per quanto riguarda i primati diversi dalle grandi scimmie antropomorfe, la maggioranza dei membri delle due commissioni ha ritenuto tuttavia ammissibile una ponderazione degli interessi e ha pertanto consigliato di non vietare gli esperimenti suscettibili di comprometterne il benessere. Da alcuni anni in Svizzera le grandi scimmie antropomorfe non sono pi\u00f9 sottoposte a esperimenti suscettibili di comprometterne il benessere. In virt\u00f9 della normativa vigente (art. 17, 19 e 20 della legge federale sulla protezione degli animali; RS 455), eventuali domande di autorizzazione per questo tipo di esperimenti sarebbero respinte.</p><p>Le prescrizioni applicabili alla sperimentazione hanno dato buoni risultati anche per quanto riguarda gli altri primati e consentono una sufficiente protezione degli animali. Le domande devono essere presentate alla commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali, che deve valutare la ponderazione degli interessi eseguita dal richiedente. \u00c8 estremamente importante che la ponderazione avvenga scrupolosamente. Solo se giustificabile da interessi preponderanti, le sofferenze inflitte all'animale non sono considerate lesive della sua dignit\u00e0 e l'esperimento \u00e8 in linea di massima ammissibile.</p><p>La concessione dell'autorizzazione \u00e8 inoltre subordinata alla limitazione al minimo indispensabile degli esperimenti. Dolori, sofferenze o lesioni possono essere inflitti a un animale soltanto se inevitabili per lo scopo dell'esperimento. \u00c8 per altro esplicitamente vietato eseguire esperimenti su animali pi\u00f9 evoluti se lo scopo perseguito pu\u00f2 essere raggiunto con animali meno evoluti o con appropriati metodi alternativi. E il numero degli animali utilizzati deve essere ridotto al minimo.</p><p>Negli ultimi dieci anni i primati utilizzati nella sperimentazione animale sono diminuiti. Il loro numero complessivo si \u00e8 dimezzato, passando da 504 nel 2004 a 251 nel 2014. I primati sottoposti a sofferenze sono diminuiti di due terzi, da 386 nel 2004 a 131 nel 2014. Il Consiglio federale ha gi\u00e0 annunciato l'intenzione di rafforzare l'impegno per ridurre ulteriormente la sperimentazione animale. Nel suo rapporto del 1\u00b0 luglio 2015 in adempimento del postulato CSEC-N, \"Futuro della Fondazione 3R e metodi alternativi alla sperimentazione su animali\", propone come misura principale di studiare la creazione di un centro di competenza nazionale per la promozione della ricerca di metodi sostitutivi, l'abbassamento del numero di esperimenti e la riduzione delle sofferenze subite dagli animali da laboratorio.</p><p>In considerazione di quanto precede, il Consiglio federale respinge la precisazione della legge federale sulla protezione degli animali richiesta dall'autrice della mozione.</p>  Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposal":21,"FederalCouncilProposalText":"Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1456272000000)\/","SubmittedBy":"Graf Maya","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1512950400000)\/","ResponsibleDepartment":4,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'interno","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFI","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"36|52","Category":null,"Modified":"\/Date(1690522107057)\/","SubmissionDate":"\/Date(1450396800000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":5001,"SubmissionLegislativePeriod":50,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Scienza e ricerca|Ambiente"}}