{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20160076,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20160076,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20160076,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20160076,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20160076,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20160076,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20160076,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20160076,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20160076,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20160076,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20160076,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20160076,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20160076,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20160076,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20160076,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20160076,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20160076,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20160076,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"16.076","BusinessType":1,"BusinessTypeName":"Oggetto del Consiglio federale","BusinessTypeAbbreviation":"OCF","Title":"Legge federale sul trattamento fiscale delle sanzioni finanziarie","Description":"Messaggio del 16 novembre 2016 concernente la legge federale sul trattamento fiscale delle sanzioni finanziarie","InitialSituation":"<p><b>Comunicato stampa del Consiglio federale del 16.11.2016</b></p><p><b>Le multe e le retribuzioni corruttive non devono essere fiscalmente deducibili </b></p><p><b>Le imprese non devono poter dedurre dalle imposte le sanzioni finanziarie che perseguono uno scopo penale e le retribuzioni corruttive. In occasione della sua seduta del 16 novembre 2016, il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente la legge federale sul trattamento fiscale delle sanzioni finanziarie. Il disegno \u00e8 inteso ad attuare la mozione Luginb\u00fchl \"Deducibilit\u00e0 fiscale delle multe\" (Mo. 14.3450). </b></p><p>Il trattamento fiscale di multe, pene pecuniarie e sanzioni amministrative di natura finanziaria che perseguono uno scopo penale non \u00e8 specificamente disciplinato nel diritto vigente. Per eliminare l'incertezza giuridica vigente, il Parlamento aveva incaricato il Consiglio federale di elaborare una normativa che dichiari esplicitamente l'indeducibilit\u00e0 di tali pagamenti. Il relativo messaggio \u00e8 ora disponibile. Il disegno di legge esclude dalla deducibilit\u00e0 fiscale anche le retribuzioni corruttive versate a privati e le spese connesse a reati penali. Per contro, rimangono deducibili le sanzioni che incidono sull'utile e che non perseguono uno scopo penale.</p><p>Il 26 settembre 2016 il Tribunale federale ha deciso che le sanzioni di natura finanziaria che perseguono uno scopo penale non sono deducibili nel diritto vigente, confermando in tal modo la concezione giuridica del Consiglio federale.</p><p></p><p>Procedura di consultazione in parte controversa</p><p>Nell'ambito della procedura di consultazione sono pervenuti 56 pareri. Il risultato \u00e8 in parte controverso. Inoltre \u00e8 emerso che le autorit\u00e0 fiscali cantonali hanno affrontato questa tematica solo in singoli casi, ragione per cui in molti Cantoni non esiste una prassi consolidata.</p><p>La stragrande maggioranza dei Cantoni (25), tre partiti (PBD, PPD e PS) nonch\u00e9 nove organizzazioni accolgono favorevolmente l'indeducibilit\u00e0 fiscale di multe, pene pecuniarie e sanzioni amministrative di natura finanziaria che perseguono uno scopo penale. La normativa proposta \u00e8 respinta da un Cantone (LU), dai partiti PLR e UDC nonch\u00e9 da 15 organizzazioni.</p><p>La deducibilit\u00e0 delle sanzioni di carattere non penale che incidono sull'utile ha raccolto un ampio consenso. Soltanto un Cantone e tre organizzazioni hanno respinto la proposta, mentre tutti i partiti, 24 Cantoni e 14 organizzazioni si sono dichiarati a favore.</p><p>L'indeducibilit\u00e0 fiscale delle spese processuali \u00e8 respinta da 22 Cantoni, dai partiti UDC e PLR nonch\u00e9 da 15 organizzazioni. Questa misura \u00e8 accolta da quattro Cantoni, dai partiti PBD, PPD e PS nonch\u00e9 da due organizzazioni. L'indeducibilit\u00e0 fiscale delle spese finalizzate a rendere possibile un reato o versate come compenso per la perpetrazione di un reato \u00e8 stata respinta soprattutto a causa di notevoli difficolt\u00e0 di applicazione (22 Cantoni, i partiti PLR e UDC e 9 organizzazioni). Questa proposta \u00e8 stata accolta da quattro Cantoni e dai partiti PBD, PPD e PS nonch\u00e9 da otto organizzazioni. Ciononostante, il Consiglio federale ribadisce di non voler ammettere la deduzione di spese finalizzate a rendere possibile un reato o versate come compenso per la perpetrazione di un reato. Per ridurre al minimo le temute difficolt\u00e0 di applicazione, nel messaggio il Consiglio federale spiega l'attuazione in maniera approfondita. Per quanto riguarda l'indeducibilit\u00e0 delle spese processuali, il Consiglio federale riconosce determinate difficolt\u00e0 pratiche a livello di attuazione. Esso rinuncia pertanto a includere l'indeducibilit\u00e0 delle spese processuali nel progetto.</p><p></p><p>Prossimo passo nella lotta contro la corruzione</p><p>Dall'entrata in vigore, il 1\u00b0 luglio 2016, della revisione del Codice penale, le corruzioni di privati vengono perseguite d'ufficio. Si applica una deroga per i reati di lieve entit\u00e0. L'indeducibilit\u00e0 di retribuzioni corruttive versate a privati porta a un'armonizzazione del diritto penale con quello fiscale. Nella consultazione questa disposizione ha riscontrato un ampio consenso. \u00c8 stata respinta da un solo Cantone, dall'UDC e da tre organizzazioni. L'indeducibilit\u00e0 fiscale corrisponde alle finalit\u00e0 delle disposizioni internazionali. Con la contestuale punibilit\u00e0 della corruzione di privati, essa rappresenta uno strumento efficace per combattere la corruzione. </p>","Proceedings":"<p>Notizia ATS</p><p><b>Dibattito al Consiglio degli Stati, 07.03.2018</b></p><p><b>Multe inflitte all'estero, no deducibilit\u00e0 fiscale </b></p><p><b>No alla deducibilit\u00e0 fiscale delle multe inflitte all'estero alle societ\u00e0 elvetiche. Lo ha deciso oggi il Consiglio degli Stati per 28 voti a 12, sconfessando la propria commissione preparatoria.</b></p><p>Secondo la commissione, sovente le sanzioni inflitte fuori dai confini nazionali sono motivate politicamente. Da qui la proposta di fare in modo che simili ammende possano essere considerate dei costi e quindi deducibili dalla dichiarazione delle imposte.</p><p>Un'opinione non condivisa dal Consigliere federale Ueli Maurer e da una maggioranza del plenum, secondo cui una simile soluzione sarebbe considerata \"esotica\" all'estero, leggi poco comprensibile.</p><p>Inoltre, trattare in modo diverso le ammende inflitte in Svizzera da quelle inflitte all'estero sarebbe contrario al principio della parit\u00e0 di trattamento e violerebbe il senso di giustizia.</p><p>Secondo Christian Levrat (PS/FR), e altri oratori, non vi \u00e8 motivo per creare una differenza di trattamento tra le multe di carattere penale inflitte in Svizzera, non deducibili secondo la proposta del Consiglio federale, e quelle adottate all'estero.</p><p>Riferendosi alle sanzioni comminate alle banche elvetiche attive negli Stati Uniti, il \"senatore\" socialista ha fatto notare che la deducibilit\u00e0 di simili sanzioni viene in ultima analisi \"pagata dai contribuenti\".</p><p>In fondo, come indicato anche dalla sua collega di partito Anita Fetz (BS), \"nessuno \u00e8 obbligato a violare il diritto locale. Simili sanzioni fanno parte del rischio imprenditoriale che l'azienda deve assumersi\".</p><p>Bench\u00e9 la soluzione del Consiglio federale non sia stata giudicata ottimale, diversi oratori come Konrad Graber (PPD/LU), Isidor Baumann (PPD/UR) e Werner Luginb\u00fchl (PBD/BE) hanno invitato il plenum a votare per la minoranza, giudicando \"urtante\" che un'azienda possa dedurre fiscalmente le multe ricevute all'estero.</p><p>Di diverso avviso Ruedi Noser (PLR/ZH) e Hannes Germann (UDC/SH), secondo cui non sono in gioco solo le grandi aziende, ma anche le imprese di media grandezza, che possono incorrere nei rigori della legge senza colpa alcuna all'estero. Penalizzarle due volte sarebbe ingiusto, nonch\u00e9 pericoloso per la loro stessa sopravvivenza. Secondo Noser, ogni caso di azienda sanzionata andrebbe esaminato singolarmente, come avviene in altri Paesi. Dietro ogni multa non sempre vi sono azioni criminali.</p><p>Germann ed altri oratori hanno fatto notare che aziende elvetiche sono attive anche in paesi corrotti dove la giustizia sovente agisce con motivazioni politiche e prende decisioni arbitrarie. Per Germann, in una materia sensibile come questa \u00e8 necessario essere ragionevoli ed avere un occhio di riguardo per l'economia. Insomma, ci sono posti di lavoro che rischiano di andare persi, ha sottolineato Noser.</p><p>Intervenendo sul dossier, il ministro delle finanze Ueli Maurer ha ammesso che forse il sistema proposto dal Consiglio federale non \u00e8 il migliore, ma ha invitato il plenum a seguire la minoranza, nella speranza che forse dal cappello del Nazionale possa uscire una soluzione migliore. Secondo Maurer, la non deducibilit\u00e0 delle sanzioni penali inflitte da autorit\u00e0 estere \u00e8 prassi in diversi Paesi sviluppati e anche a noi vicini. Una decisione contraria verrebbe considerata \"esotica\" all'estero, insomma fuori luogo.</p><p></p><p>Notizia ATS</p><p><b>Dibattito al Consiglio nazionale, 18.09.2018</b></p><p><b>Si sta delineando in Parlamento, non senza polemiche, un compromesso circa la la deducibilit\u00e0 fiscale delle multe inflitte alle aziende svizzere operanti anche all'estero, una riforma figlia delle vicissitudini delle banche svizzere pesantemente sanzionate negli anni passati dalle autorit\u00e0 americane per aver violato il diritto statunitense. Oggi il Consiglio nazionale, per non punire eccessivamente la piazza economica, ha deciso che simili detrazioni dovrebbero essere possibili anche in futuro, ma a determinate condizioni.</b></p><p>In breve, le ammende a carattere penale dovrebbero poter continuare ad essere dedotte fiscalmente se violano la nozione di ordine pubblico svizzero, se puniscono un atto che non sarebbe sanzionabile da noi oppure se oltrepassano il massimo previsto dal diritto elvetico per il reato in questione.</p><p>Anche se di misura - 94 voti a 88 - la maggioranza del plenum ha seguito le raccomandazioni della propria commissione preparatoria, correggendo la decisione del Consiglio degli Stati risalente al 7 marzo scorso.</p><p>Secondo Christian L\u00fcscher (PLR/GE), sostenuto dall'UDC, bisogna tenere conto del fatto che certe multe comminate all'estero possono contenere elementi arbitrari, motivati per esempio da ragioni politiche. Certe sanzioni, e il loro ammontare - ha aggiunto - s'inseriscono in un clima di guerra economica, volta ad avvantaggiare gli operatori locali. \"Non si tratta di fare un regalo a chi fa il furbo, ma non bisogna nemmeno azzoppare la nostra economia di esportazione\", ha dichiarato il deputato ginevrino.</p><p>La soluzione proposta dalla commissione \u00e8 stata combattuta in aula dal campo rosso-verde e dal PPD. A loro avviso, le multe e le sanzioni non devono essere deducibili fiscalmente a prescindere dal fatto che siano inflitte in Svizzera o fuori dai confini nazionali. Oltre a istituire una differenza di trattamento tra aziende attive sul nostro territorio e quelle operanti all'estero, con la soluzione escogitata da PLR e UDC si rischia semplicemente che a pagare il conto di comportamenti censurabili all'estero siano in fin dei conti i contribuenti svizzeri.</p><p>Per diversi oratori di sinistra e del PPD, la soluzione perorata dalla maggioranza \u00e8 \"perversa\", una \"presa in giro\", la prova che non si \u00e8 imparato nulla dalla crisi del 2008. Non \u00e8 possibile, insomma, che le aziende sanzionate all'estero per comportamenti illeciti \"ottengano anche un ribasso sulla multa\", ha detto a nome del PBD, Martin Landolt (GL).</p><p>Su un aspetto la minoranza ha avuto la meglio sul campo PLR-UDC riuscendo a far iscrivere nella legge che le spese volte a far commettere infrazioni - per esempio finanziamento del terrorismo - non possano essere dedotte dalla dichiarazione fiscale.</p><p>PLR e UDC proponevano di stralciare questa parte della legge, giudicandola inutile, dal momento che \u00e8 del tutto palese che simili spese non possano essere fatte valere quale costo che incide sull'utile.</p><p>Il campo rosso-verde, cui si \u00e8 aggiunto il PPD, ha invece voluto rimanere alla versione degli Stati e del Consiglio federale, argomentando che era meglio specificare esplicitamente nella normativa questo aspetto, per evitare sorprese in futuro.</p><p>La legge sul trattamento fiscale delle sanzioni finanziarie prevede la deducibilit\u00e0 fiscale per le ammende che non hanno carattere penale. Non considera invece detraibili il versamento di commissioni occulte - leggi tangenti o altre regalie - ai sensi dei diritto penale svizzero.</p><p></p><p>Notizia ATS</p><p><b>Dibattito al Consiglio degli Stati, 06.03.2019</b></p><p><b>Deducibilit\u00e0 fiscale multe, dossier rinviato in commissione </b></p><p><b>Prima di esprimersi sullo spinoso dossier concernente la deducibilit\u00e0 fiscale delle multe inflitte a aziende svizzere all'estero, il Consiglio degli Stati vuole che venga fatta maggiore chiarezza, in particolare dopo la recente multa miliardaria inflitta a UBS in Francia. Il dossier \u00e8 cos\u00ec stato rinviato in commissione.</b></p><p>Le Camere federali stanno da tempo discutendo se, e a quali condizioni, le multe e le sanzioni pecuniarie inflitte all'estero possano essere dedotte fiscalmente dalle imprese interessate. Il tema, controverso, \u00e8 legato alle vicissitudini delle banche svizzere pesantemente punite negli anni passati dalle autorit\u00e0 americane per aver violato il diritto statunitense.</p><p>In prima lettura la Camera dei cantoni, un anno fa, si era detta contraria alla deducibilit\u00e0, mentre a settembre il Nazionale, per non penalizzare eccessivamente la piazza economica, ha ammesso tale possibilit\u00e0, pur fissando determinate condizioni. Durante i dibattiti era stato fatto notare che certe sanzioni inflitte all'estero possono contenere elementi arbitrari, motivati per esempio da ragioni politiche.</p><p>La commissione preparatoria degli Stati aveva poi proposto un'ulteriore variante, a suo avviso compatibile con il senso di equit\u00e0, che si spinge un po' meno lontano di quanto deciso dalla Camera del popolo. A beneficiare di uno sgravio fiscale sarebbero in questo modo solo le societ\u00e0 elvetiche che hanno intrapreso \"tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere per tenere un comportamento corretto\", ha affermato oggi il relatore commissionale Martin Schmid (PLR/GR).</p><p>In sostanza, le multe inflitte all'estero potrebbero essere dedotte fiscalmente soltanto se la sanzione viola la nozione di ordine pubblico svizzero o se la condotta punita poggia sulla buona fede. Proprio quest'ultimo concetto \u00e8 stato ritenuto troppo vago da Anita Fetz (PS/BS) che ha domandato il rinvio in commissione per fare chiarezza (proposta poi approvata con 21 voti contro 18).</p><p></p><p>Notizia ATS</p><p><b>Dibattito al Consiglio degli Stati, 03.12.2019</b></p><p><b>Multe inflitte all'estero; possibile deduzione fiscale </b></p><p><b>Banche e aziende svizzere che si fanno multare all'estero potrebbero in taluni casi dedurre fiscalmente le sanzioni. Lo ha deciso oggi il Consiglio degli Stati con 26 voti contro 14. La Camera dei cantoni si \u00e8 tuttavia mostrata meno generosa del Nazionale, al quale ritorna il dossier.</b></p><p>I \"senatori\" auspicano che le multe pronunciate da un'autorit\u00e0 estera possano essere dedotte dalle imposte soltanto se la sanzione viola la nozione di ordine pubblico svizzero (per esempio se la societ\u00e0 svizzera coinvolta non ha avuto il diritto di essere ascoltata) o se il gruppo punito ha agito in buona fede, ha precisato oggi Pirmin Bischof (PPD/SO) a nome della commissione.</p><p>Le multe inflitte saranno deducibili \"se il contribuente pu\u00f2 mostrare in modo credibile che ha intrapreso tutto quanto \u00e8 ragionevolmente possibile per comportarsi in maniera conforme al diritto\". La condizione relativa all'ordine pubblico sar\u00e0 mantenuta.</p><p>Christian Levrat (PS/FR) ha tentato invano di convincere il plenum a ritornare alla prima decisione degli Stati, secondo la quale nessuna multa di carattere penale pronunciata all'estero sia deducibile fiscalmente. Anche il ministro delle finanze Ueli Maurer difendeva questa posizione. \"Le eccezioni proposte rischiano di rendere il testo difficilmente applicabile a livello dei cantoni e delle autorit\u00e0 fiscali\", ha sottolineato il consigliere federale.</p><p>Nazionale pi\u00f9 generoso</p><p>\"\u00c8 difficile creare nuove eccezioni e siamo gi\u00e0 alla decima variante\" del testo, ha messo in guardia Maurer, il quale ha tuttavia dichiarato di preferire la versione scaturita dai dibattiti alla Camera dei cantoni rispetto a quella voluta dalla Camera del popolo.</p><p></p><p>Notizia ATS</p><p><b>Dibattito al Consiglio nazionale, 02.03.2020</b></p><p><b>Multe inflitte all'estero; possibile deduzione fiscale </b></p><p><b>Banche e aziende svizzere che vengono sanzionate all'estero potranno in taluni casi dedurre le multe dalle imposte. Il Consiglio nazionale si \u00e8 allineato oggi - con 108 voti contro 86 - a una proposta in tal senso degli Stati, eliminando l'ultima divergenza che ancora opponeva le due Camere. Il dossier \u00e8 pronto per le votazioni finali.</b></p><p>Rispetto al progetto del Consiglio federale, la versione uscita dal Parlamento prevede che le multe pronunciate da un'autorit\u00e0 estera possano essere detratte fiscalmente se le sanzioni sono contrarie all'ordine pubblico svizzero (ad esempio se la societ\u00e0 elvetica coinvolta non ha avuto il diritto di essere ascoltata) o \"se il contribuente dimostra in modo credibile di aver intrapreso tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere per conformarsi alla legge\" (principio della buona fede), hanno sottolineato oggi Leo M\u00fcller (PPD/LU) e Christian L\u00fcscher (PPD/SO) a nome della maggioranza.</p><p>La sinistra, per bocca di Prisca Bieri-Heimo (PS/LU), ha tentato invano di convincere il plenum a ritornare alla prima decisione degli Stati, secondo la quale nessuna multa di carattere penale pronunciata all'estero sia deducibile fiscalmente. Anche il ministro delle finanze Ueli Maurer difendeva questa posizione. \"Le eccezioni proposte rischiano di rendere il testo difficilmente applicabile a livello dei cantoni e delle autorit\u00e0 fiscali\", ha sottolineato invano il consigliere federale durante i dibattiti in Parlamento.</p>","DraftText":null,"SubmittedText":null,"ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":null,"FederalCouncilProposal":null,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":null,"SubmittedBy":null,"BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1592524800000)\/","ResponsibleDepartment":7,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento delle Finanze","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFF","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"1216|2446","Category":"IIIa/IV","Modified":"\/Date(1770757522377)\/","SubmissionDate":"\/Date(1479254400000)\/","SubmissionCouncil":null,"SubmissionCouncilName":null,"SubmissionCouncilAbbreviation":null,"SubmissionSession":5006,"SubmissionLegislativePeriod":50,"FirstCouncil1":2,"FirstCouncil1Name":"Consiglio degli Stati","FirstCouncil1Abbreviation":"CS","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Diritto penale|Imposte"}}