{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20160403,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20160403,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20160403,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20160403,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20160403,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20160403,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20160403,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20160403,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20160403,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20160403,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20160403,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20160403,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20160403,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20160403,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20160403,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20160403,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20160403,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20160403,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"16.403","BusinessType":4,"BusinessTypeName":"Iniziativa parlamentare","BusinessTypeAbbreviation":"Iv. pa.","Title":"Parit\u00e0 di trattamento in materia di ricongiungimento familiare per le persone bisognose di protezione e le persone ammesse provvisoriamente","Description":null,"InitialSituation":"<p><b>Comunicato stampa della commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del 25.10.2019</b></p><p><b>Lo statuto di persone bisognose di protezione deve essere adeguato</b></p><p>Con 6 voti contro 3 e 1 astensione la Commissione ha adottato all'attenzione dell'Assemblea federale il suo progetto sull'adeguamento dello statuto di persone bisognose di protezione, sottoposto a consultazione nella prima met\u00e0 del 2019 (<a href=\"\\it\natsbetrieb\\suche-curia-vista\\geschaeft?AffairId=20160403\">16.403</a> s Parit\u00e0 di trattamento in materia di ricongiungimento familiare per le persone bisognose di protezione e le persone ammesse provvisoriamente). Come per le persone ammesse provvisoriamente, alle persone bisognose di protezione va imposto nella legge sull'asilo un periodo d'attesa di tre anni per il ricongiungimento familiare. Inoltre, per queste ultime devono valere gli stessi requisiti di integrazione e di alloggio applicabili alle persone ammesse provvisoriamente. La proposta di modifica della legge \u00e8 volta a migliorare le premesse per garantire la protezione provvisoria ai profughi di guerra che nell'immediato non hanno prospettive di poter tornare a casa, senza tuttavia oberare il sistema svizzero in materia di asilo con numerose procedure di asilo individuali.Una minoranza della Commissione respinge il progetto perch\u00e9 ritiene inutile regolamentare uno statuto che non \u00e8 mai stato applicato prima.</p><p></p><p><b>Parere del Consiglio federale del 29 gennaio 2020 </b></p><p>(...) Sebbene i motivi per i quali la disciplina sulle persone bisognose di protezione non \u00e8 mai stata applicata sinora siano molteplici e sebbene anche in futuro occorrer\u00e0 vagliare approfonditamente se in una situazione concreta di crisi la disciplina vigente sia adeguata e necessaria, il Consiglio federale ritiene che le modifiche proposte dall'iniziativa parlamentare rappresentino delle misure adeguate in vista di una maggiore coerenza del settore del ricongiungimento familiare; il Consiglio federale ritiene inoltre che queste modifiche potrebbero contrastare il potenziale segnale di richiamo della Svizzera in quanto Paese di destinazione in caso di applicazione della normativa sulle persone bisognose di protezione. (...)</p><p>Il Consiglio federale propone di entrare nel merito del progetto di legge della CIP-S e di accettare il progetto. </p>","Proceedings":"<p>Notizia ATS</p><p><b>Dibattito al Consiglio degli Stati, 11.06.2020</b></p><p><b>Inasprire condizioni permesso S per poterlo rilasciare </b></p><p><b>Occorre rendere pi\u00f9 restrittive le condizioni per il ricongiungimento famigliare per coloro che beneficeranno dello statuto di persone bisognose di protezione (statuto S, mai utilizzato finora). La situazione giuridica attuale ha infatti finora impedito al Consiglio federale di applicarlo. Lo ha deciso oggi il Consiglio degli Stati per 26 voti a 14. Il dossier va al Nazionale.</b></p><p>La revisione proposta della Legge sull'asilo si rif\u00e0 a una iniziativa parlamentare dell'ex \"senatore\" Philipp M\u00fcller (PLR/AG). L'argoviese chiede che le persone bisognose di protezione possano ricongiungersi con le loro famiglie secondo le stesse regole applicate alle persone ammesse provvisoriamente, ossia dopo un tempo d'attesa di tre anni. Oggi hanno diritto al ricongiungimento immediato.</p><p>Il problema \u00e8 dato dal fatto che l'esteso diritto al ricongiungimento familiare ha di fatto impedito al governo il ricorso allo statuto S, che finora non \u00e8 mai stato utilizzato, secondo il progetto elaborato dalla commissione preparatoria.</p><p>La modifica legislativa proposta dovrebbe permettere di ricorrere allo statuto S. Il suo scopo \u00e8 garantire la protezione provvisoria ai profughi di guerra che nell'immediato non hanno prospettive di poter tornare a casa senza oberare il sistema elvetico in materia di asilo con numerose procedure di asilo individuali.</p><p></p><p>Notizia ATS</p><p><b>Dibattito al Consiglio nazionale, 24.09.2020</b></p><p><b>Bocciata modifica legge sull'asilo </b></p><p><b>Coloro che beneficiano dello statuto di persone bisognose di protezione (statuto S, mai utilizzato finora) non dovranno essere svantaggiate per quanto riguarda il ricongiungimento famigliare. Il Consiglio nazionale ha respinto oggi - con 112 voti a 78 contrari e 1 astenuto - un cambiamento della legge sull'asilo proposto dagli Stati, che avrebbe introdotto restrizioni. Il dossier torna agli Stati.</b></p><p>Secondo la Camera del popolo, i richiedenti asilo con permesso S devono poter continuare a portare immediatamente le loro famiglie in Svizzera, senza dover aspettare tre anni, come avviene con chi \u00e8 ammesso provvisoriamente. La proposta era scaturita da una iniziativa parlamentare dell'ex \"senatore\" Philipp M\u00fcller (PLR/AG).</p><p>Secondo quest'ultimo, il problema nasce dato dal fatto che l'esteso diritto al ricongiungimento familiare ha di fatto impedito al governo il ricorso allo statuto S, che finora non \u00e8 mai stato utilizzato. La modifica legislativa proposta avrebbe dovuto rimediare. Il suo scopo \u00e8 garantire la protezione provvisoria ai profughi di guerra che nell'immediato non hanno prospettive di poter tornare a casa senza oberare il sistema elvetico in materia di asilo con numerose procedure di asilo individuali.</p><p>Il Consiglio federale sosteneva la modifica. La ministra di giustizia Karin-Keller Sutter ha affermato che la pratica dimostra che un rapido ricongiungimento familiare riduce sostanzialmente la disponibilit\u00e0 al ritorno. Ha per\u00f2 aggiunto che il governo \u00e8 consapevole dei problemi legati allo statuto S.</p><p>La creazione dello statuto S risale agli anni Novanta del secolo scorso quando la Svizzera \u00e8 stata confrontata con un grande afflusso di persone in cerca di protezione che fuggivano dai conflitti armati nell'ex Jugoslavia. Molti non soddisfacevano per\u00f2 i criteri che permettevano l'ottenimento dello statuto di rifugiato, ma il loro rinvio non era possibile per ragioni umanitarie o inerenti al diritto internazionale.</p><p>Anche oggi per restare in Svizzera le persone bisognose di protezione non hanno altra scelta che presentare una domanda d'asilo. Una volta respinta la loro richiesta, viene loro concesso il Permesso F (per persone ammesse provvisoriamente) destinato a coloro il cui allontanamento dalla Svizzera non \u00e8 possibile.</p><p>Per risolvere questa situazione nel 1998 \u00e8 stato introdotto il \"principio della protezione provvisoria\". Questo possibilit\u00e0 permette di garantire provvisoriamente la protezione di un grande gruppo di persone senza dover controllare le domande di asilo individualmente.</p><p>Si tratta di uno strumento concepito come garanzia di una protezione provvisoria e pertanto presuppone che il grave pericolo generalizzato al quale sono esposte le persone interessate sia di durata relativamente breve e che queste possano ritornare a casa una volta estinto il pericolo.</p><p>Finora la Svizzera ha sempre saputo gestire il numero elevato di domande di asilo con le strutture ordinarie, motivo per il quale la protezione provvisoria non \u00e8 mai stata applicata.</p><p>Vi \u00e8 poi anche un'altra questione, legata alla sicurezza: la proceduta applicata alle persone bisognose di protezione \u00e8 un iter semplificato che pu\u00f2 rendere difficile l'identificazione di persone che potrebbero aver commesso un crimine secondo il diritto penale internazionale. Insomma, anche con l'inasprimento delle condizioni per il raggruppamento famigliare non \u00e8 detto che lo statuto S venga effettivamente usato.</p><p></p><p>Notizia ATS</p><p><b>Dibattito al Consiglio degli Stati, 17.12.2020</b></p><p><b>Inasprire condizioni per il ricongiungimento familiare </b></p><p><b>Occorre rendere pi\u00f9 restrittive le condizioni per il ricongiungimento famigliare per coloro che beneficeranno dello statuto di persone bisognose di protezione (statuto S, mai utilizzato finora). La situazione giuridica attuale ha infatti finora impedito al Consiglio federale di applicarlo. Lo ha ribadito oggi il Consiglio degli Stati per 30 voti a 13. Il dossier ritorna al Nazionale, che in settembre aveva respinto l'entrata in materia.</b></p><p>La revisione proposta della Legge sull'asilo si rif\u00e0 a una iniziativa parlamentare dell'ex \"senatore\" Philipp M\u00fcller (PLR/AG). L'argoviese chiede che le persone bisognose di protezione possano ricongiungersi con le loro famiglie secondo le stesse regole applicate alle persone ammesse provvisoriamente, ossia dopo un tempo d'attesa di tre anni. Oggi hanno diritto al ricongiungimento immediato.</p><p>Il problema \u00e8 dato dal fatto che l'esteso diritto al ricongiungimento familiare ha di fatto impedito al Governo il ricorso allo statuto S, che finora non \u00e8 mai stato utilizzato, secondo il progetto elaborato dalla commissione preparatoria.</p><p>La revisione della legge consente di fornire una protezione mirata alle persone che ne hanno bisogno in ragione del loro sesso, della loro etnia o della loro religione, ha sottolineato Andrea Caroni (PLR/AR) a nome della commissione. Si offre cos\u00ec una migliore protezione rispetto allo statuto di ammissione provvisoria.</p><p>Per il Consiglio federale, le modifiche proposte sono ragionevoli e potrebbero permettere di aumentare la coerenza del sistema d'asilo, ha dichiarato dal canto suo la ministra di giustizia e polizia, Karin Keller-Sutter.</p><p></p><p>Mai applicato</p><p>La creazione dello statuto S risale agli anni Novanta del secolo scorso quando la Svizzera \u00e8 stata confrontata con un grande afflusso di persone in cerca di protezione che fuggivano dai conflitti armati nell'ex Jugoslavia. Molti non soddisfacevano per\u00f2 i criteri che permettevano l'ottenimento dello statuto di rifugiato, ma il loro rinvio non era possibile per ragioni umanitarie o inerenti al diritto internazionale.</p><p>Anche oggi per restare in Svizzera le persone bisognose di protezione non hanno altra scelta che presentare una domanda d'asilo. Una volta respinta la loro richiesta, viene loro concesso il Permesso F (per persone ammesse provvisoriamente) destinato a coloro il cui allontanamento dalla Svizzera non \u00e8 possibile.</p><p>Per risolvere questa situazione nel 1998 \u00e8 stato introdotto il \"principio della protezione provvisoria\". Questo possibilit\u00e0 permette di garantire provvisoriamente la protezione di un grande gruppo di persone senza dover controllare le domande di asilo individualmente.</p><p>Si tratta di uno strumento concepito come garanzia di una protezione provvisoria e pertanto presuppone che il grave pericolo generalizzato al quale sono esposte le persone interessate sia di durata relativamente breve e che queste possano ritornare a casa una volta estinto il pericolo.</p><p>Finora la Svizzera ha sempre saputo gestire il numero elevato di domande di asilo con le strutture ordinarie, motivo per il quale la protezione provvisoria non \u00e8 mai stata applicata.</p><p></p><p>Solo sinistra contraria</p><p>Oggi in aula solo la sinistra ha combattuto invano questa iniziativa. I conflitti attuali non sono un fuoco di paglia, ha sottolineato Lisa Mazzone (Verdi/GE). Al contrario si stanno estendendo, come lo mostrano gli esempi siriano e yemenita. Prevedendo uno statuto valido per cinque anni, non si fa che rinviare il problema, ha aggiunto l'ecologista ginevrina.</p><p>Secondo Mazzone, vi \u00e8 poi anche un'altra questione, legata alla sicurezza: la proceduta applicata alle persone bisognose di protezione \u00e8 un iter semplificato che pu\u00f2 rendere difficile l'identificazione di persone che potrebbero aver commesso un crimine secondo il diritto penale internazionale. Insomma, anche con l'inasprimento delle condizioni per il raggruppamento famigliare non \u00e8 detto che lo statuto S venga effettivamente usato.</p><p>Di tutt'altro avviso la maggioranza borghese che ha nuovamente sostenuto l'entrata in materia. Come detto, il progetto ritorna alla Camera del popolo.</p><p></p><p>Notizia ATS</p><p><b>Dibattito al Consiglio nazionale, 03.03.2021</b></p><p><b>CN: statuto S, ricongiungimento familiare non sar\u00e0 inasprito </b></p><p><b>Le condizioni per il ricongiungimento famigliare per coloro che beneficeranno dello statuto di persone bisognose di protezione (statuto S, mai utilizzato finora) non saranno inasprite. Lo ha deciso oggi il Consiglio nazionale bocciando per la seconda volta l'entrata in materia sulla relativa modifica della Legge sull'asilo.</b></p><p>La revisione legislativa si basava su una iniziativa parlamentare dell'ex \"senatore\" Philipp M\u00fcller (PLR/AG). L'argoviese chiedeva che le persone bisognose di protezione possano ricongiungersi con le loro famiglie secondo le stesse regole applicate alle persone ammesse provvisoriamente, ossia dopo un tempo d'attesa di tre anni. Oggi hanno diritto al ricongiungimento immediato.</p><p>Il problema \u00e8 dato dal fatto che l'esteso diritto al ricongiungimento familiare ha di fatto impedito al Consiglio federale il ricorso allo statuto S, che finora non \u00e8 mai stato utilizzato, ha ricordato la ministra di giustizia e polizia Karin Keller-Sutter. La revisione della legge consentirebbe insomma di fornire una protezione mirata alle persone che ne hanno bisogno in ragione del loro sesso, della loro etnia o della loro religione.</p><p>Questo cambiamento non porta alcun valore aggiunto, ha replicato Tiana Angelina Moser (PVL/ZH) a nome della commissione. \u00c8 in contraddizione con il suo stesso scopo: invece di porre rimedio alla disparit\u00e0 di trattamento, rischia di peggiorare la situazione delle persone interessate.</p>","DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:</p><p>Le basi legali vanno modificate in modo che il ricongiungimento familiare delle persone bisognose di protezione conformemente all'articolo 4 della legge sull'asilo (Lasi) sia disciplinato come per le persone ammesse provvisoriamente.</p>","ReasonText":"<p>I rifugiati secondo la definizione contenuta nella Convenzione di Ginevra e nella legge sull'asilo rappresentano solo una parte dei richiedenti l'asilo in Svizzera, che per il momento sono costituiti essenzialmente da profughi di guerra e migranti economici. Tuttavia il nostro sistema di asilo \u00e8 tuttora basato sull'esame delle caratteristiche proprie della qualit\u00e0 di rifugiato e di conseguenza la procedura \u00e8 molto dispendiosa. Se potessimo applicare lo statuto di protezione conformemente all'articolo 4 della legge sull'asilo (statuto S) ai profughi di guerra e ai richiedenti l'asilo provenienti da Stati confrontati con una situazione di violenza generalizzata, il sistema di asilo ne risulterebbe sgravato.</p><p>Un motivo che impedisce di applicare questo statuto senza troppi formalismi \u00e8 l'esteso diritto al ricongiungimento familiare, che sarebbe comunque accordato (cfr. parere del Consiglio federale sulla mozione 15.3801). L'armonizzazione della normativa concernente il ricongiungimento familiare per le persone bisognose di protezione con quella concernente le persone ammesse provvisoriamente consentirebbe dunque di agevolare l'applicazione dello statuto S.</p><p>Questa modifica non limiterebbe il diritto al ricongiungimento familiare dei richiedenti l'asilo. Finora lo statuto S non \u00e8 mai stato applicato e i profughi di guerra e le persone provenienti da Stati confrontati con una situazione di violenza generalizzata sono stati in massima parte ammessi provvisoriamente. L'applicazione dello statuto di protezione a queste persone permetterebbe di sgravare il sistema e di offrire al richiedente l'asilo protezione in tempi rapidi.</p><p>\u00c8 necessario garantire che sia le persone bisognose di protezione sia quelle ammesse provvisoriamente soggiornino in Svizzera soltanto temporaneamente. Occorre quindi verificare con regolarit\u00e0 la situazione nel Paese di provenienza e, in caso di miglioramento, disporre l'esecuzione dell'allontanamento.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":null,"FederalCouncilProposal":null,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":null,"SubmittedBy":"M\u00fcller Philipp","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1614729600000)\/","ResponsibleDepartment":5,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento di giustizia e polizia","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFGP","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"28|2811","Category":null,"Modified":"\/Date(1770756327773)\/","SubmissionDate":"\/Date(1456876800000)\/","SubmissionCouncil":2,"SubmissionCouncilName":"Consiglio degli Stati","SubmissionCouncilAbbreviation":"CS","SubmissionSession":5002,"SubmissionLegislativePeriod":50,"FirstCouncil1":2,"FirstCouncil1Name":"Consiglio degli Stati","FirstCouncil1Abbreviation":"CS","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Questioni sociali|Migrazione"}}