{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20160414,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20160414,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20160414,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20160414,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20160414,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20160414,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20160414,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20160414,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20160414,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20160414,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20160414,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20160414,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20160414,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20160414,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20160414,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20160414,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20160414,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20160414,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"16.414","BusinessType":4,"BusinessTypeName":"Iniziativa parlamentare","BusinessTypeAbbreviation":"Iv. pa.","Title":"Flessibilizzare parzialmente la legge sul lavoro preservando i modelli di orario di lavoro dimostratisi validi","Description":null,"InitialSituation":"<p><b>Comunicato stampa della commissione dell'economia e dei tributi</b><b>del Consiglio degli Stati del 03.05.2019</b></p><p>Il 14 febbraio 2019 la Commissione aveva adottato il proprio progetto di modifica della legge sul lavoro (<a href=\"https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160414\">16.414</a> s Iv. Pa. Graber Konrad. Flessibilizzare parzialmente la legge sul lavoro preservando i modelli di orario di lavoro dimostratisi validi), invitando il Consiglio federale a esprimersi in merito. Il Consiglio federale rinuncia a sottoporre alla Commissione proposte materiali, ma le raccomanda di sospendere i lavori intorno al progetto fino a quando non sar\u00e0 disponibile lo studio commissionato sulle ripercussioni degli articoli 73a e 73b dell'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro, che consentono rispettivamente una registrazione semplificata della durata del lavoro e la rinuncia a tale registrazione. La Commissione ha comunque esaminato il progetto in seconda lettura e formula ora diverse nuove proposte:</p><p>1. Il campo d'applicazione del nuovo modello di orario di lavoro annualizzato \u00e8 limitato ai superiori e agli specialisti che guadagnano almeno 120'000 franchi o che sono titolari di un diploma di studio superiore.</p><p>2. \u00c8 ora necessario il consenso degli interessati o dei rappresentanti dei lavoratori dell'azienda in questione.</p><p>3. La durata del lavoro settimanale non deve superare le 67 ore e la durata del lavoro annuale deve essere suddivisa su almeno 40 settimane.</p><p>4. La responsabilit\u00e0 per la protezione della salute dei lavoratori in questo modello incombe ai datori di lavoro, fermo restando che la disposizione potestativa \u00e8 ora divenuta cogente.</p><p>5. Il lavoro domenicale a propria libera discrezione deve essere svolto al di fuori dell'azienda.</p><p>6. Le regolamentazioni previste per il nuovo modello speciale di orario di lavoro annualizzato non si applicano ad altri modelli di lavoro annuale gi\u00e0 esistenti.</p><p>La Commissione pubblicher\u00e0 le sue nuove decisioni unitamente a un rapporto aggiuntivo e le trasmetter\u00e0 nuovamente al Consiglio federale. L'oggetto sar\u00e0 affrontato nuovamente dalla CET-S durante la riunione di ottobre, quando dovrebbe essere disponibile il citato studio della SECO. In tale occasione saranno anche sentite le parti sociali in merito alle modifiche previste.</p><p></p><p><b>Parere complementare del Consiglio federale del 20 settembre 2019 </b></p><p>Per quanto concerne le premesse da considerare in relazione al progetto della CET-S si rinvia al parere del Consiglio federale del 17 aprile 2019. </p><p>Il Consiglio federale prende atto delle modifiche effettuate dalla CET-S per tener conto di vari timori espressi in sede di consultazione, come ad esempio l'introduzione di criteri oggettivi per delimitare la cerchia dei lavoratori a cui pu\u00f2 essere applicato il modello speciale di orario di lavoro. Fissare la durata massima della settimana lavorativa a 67 ore e ripartire la durata del lavoro annuale su almeno 40 settimane sono misure volte a tutelare la salute dei lavoratori interessati. La limitazione del lavoro domenicale facoltativo a impieghi al di fuori dell'azienda permette di circoscrivere le situazioni a cui pu\u00f2 essere applicata la disposizione. L'impegno dei datori di lavoro ad adottare misure preventive sottolinea la volont\u00e0 del legislatore di proteggere adeguatamente la salute dei lavoratori. </p><p>Nonostante questi adeguamenti, la CET-S ha rinunciato a coinvolgere esplicitamente le principali parti sociali. Nel frattempo queste cerchie non sono state consultate. Gi\u00e0 solo per questo motivo, il Consiglio federale ritiene che il progetto di revisione abbia poche chance di andare in porto. Inoltre, i timori espressi in sede di consultazione non vengono sostanzialmente mitigati dagli adeguamenti effettuati, motivo per cui <b>l'Esecutivo propone al Parlamento di non entrare in materia. </b></p><p>Tuttavia, se il Parlamento dovesse decidere altrimenti, il Consiglio federale raccomanda non solo di sentire le parti sociali e di prendere in considerazione i risultati dello studio sulla valutazione delle nuove regole di registrazione della durata del lavoro, che saranno disponibili in autunno, ma anche di esaminare gli aspetti esposti qui di seguito in vista di una discussione con le parti sociali nell'ottica di trovare soluzioni condivise. (...)</p>","Proceedings":"<p><strong>Comunicato stampa della commissione dell'economia e dei tributidel Consiglio degli Stati del 04.02.2022</strong></p><p><strong>La Commissione ha ripreso i lavori sul progetto di attuazione dell'iniziativa parlamentare </strong><a href=\"https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160414\">16.414</a><strong> dell'allora consigliere agli Stati Konrad Graber sulla flessibilizzazione parziale della legge sul lavoro. Al fine di consentire a talune categorie di lavoratori una maggiore flessibilit\u00e0 nella pianificazione del proprio orario di lavoro, ora la maggioranza si pronuncia a favore di un'eccezione alla subordinazione alla legge sul lavoro e non pi\u00f9, come finora, di un particolare modello di orario di lavoro annuale.</strong></p><p>La CET-S aveva sospeso a lungo i lavori sul progetto, in attesa di vedere se le parti sociali avrebbero trovato una soluzione a livello di ordinanza per quanto chiesto dall'iniziativa parlamentare Graber. Nonostante i relativi lavori siano in corso, la Commissione \u00e8 giunta alla conclusione che le principali richieste dell'iniziativa, ossia la possibilit\u00e0 di una breve interruzione del periodo di riposo e la possibilit\u00e0 di lavorare volontariamente la domenica, non possono essere attuate nell'ambito del vigente diritto sul lavoro. Dopo un'intensa discussione, con 8 voti contro 4 la Commissione ha pertanto deciso di intraprendere una via diversa da quella seguita finora per l'attuazione dell'iniziativa parlamentare: la maggioranza propone ora alla propria Camera di definire nell'articolo 3 i presupposti per l'esclusione dei lavoratori dal campo di applicazione della legge. Si menzionano, tra l'altro, una funzione di superiore, un reddito lordo di oltre 120 000 franchi o un diploma universitario, nonch\u00e9 un'ampia autonomia nella pianificazione dell'orario di lavoro; inoltre, la deroga dovrebbe essere limitata ai lavoratori che lavorano in imprese operanti principalmente nei settori tecnologia dell'informazione, consulenza, revisione contabile o societ\u00e0 fiduciarie e che hanno accettato per iscritto di non essere assoggettati alla legge sul lavoro. La Commissione stabilisce altres\u00ec esplicitamente che le disposizioni relative alla protezione della salute devono applicarsi anche alle categorie di lavoratori ora escluse dal campo di applicazione. La minoranza si oppone a questa opzione esattamente come ha fatto con l'attuale progetto. Pur riconoscendo che il diritto del lavoro potrebbe essere aggiornato in taluni punti, nel complesso si \u00e8 costantemente evidenziato come esso sia sufficientemente flessibile da consentire gli adeguamenti necessari ai cambiamenti tecnologici e sociali. La minoranza ritiene inoltre che un'azione che ignori il partenariato sociale non sia orientata alla ricerca di soluzioni n\u00e9 votata al successo. La Commissione vuole invitare il Consiglio federale a pronunciarsi sulle proprie nuove proposte prima di sottoporle al Consiglio degli Stati. L'oggetto giunger\u00e0 pertanto al vaglio di quest'ultimo non prima della sessione estiva.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Parere del Consiglio federale del 06.04.2022</strong></p><p>Nella riunione del 6 aprile 2022 il Consiglio federale ha adottato il parere concernente la proposta della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati del 3 febbraio 2022.</p><p>L'Esecutivo propone al Parlamento di non entrare in materia.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Comunicato stampa della commissione dell'economia e dei tributidel Consiglio degli Stati del 25.04.2023</strong></p><p>Per quanto riguarda l'iniziativa parlamentare <a href=\"https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160414\">16.414</a> (Iv. Pa. Graber Konrad. Flessibilizzare parzialmente la legge sul lavoro preservando i modelli di orario di lavoro dimostratisi validi) la Commissione \u00e8 stata consultata in merito alla soluzione elaborata per l'ordinanza sulla base di una proposta delle parti sociali (cfr. <a href=\"https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-wak-s-2022-10-11.aspx-11.aspx\">comunicato stampa della CET-S dell'11 ottobre 2022</a>). Con la prevista modifica dell'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro si vuole offrire alle aziende del settore TIC e alle aziende che forniscono servizi nei settori della revisione contabile, dei servizi fiduciari e della consulenza fiscale una maggiore flessibilit\u00e0 nell'impiego dei propri dipendenti: le aziende nel settore TIC potranno, a determinate condizioni, prolungare il lavoro diurno e serale e ridurre il riposto giornaliero, mentre le aziende che forniscono servizi nei settori della revisione contabile, dei servizi fiduciari e della consulenza fiscale avranno la possibilit\u00e0 di concordare con determinate categorie di lavoratori e a determinate condizioni un particolare modello di orario di lavoro annuale. Pur constatando che la prevista modifica di ordinanza non attua tutte le richieste formulate dall'iniziativa parlamentare, la Commissione accoglie con favore il fatto che le parti sociali abbiano concordato una soluzione e propone pertanto alla sua Camera di togliere dal ruolo l'iniziativa parlamentare <a href=\"https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160414\">16.414</a>.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Dibattito al Consiglio degli Stati, 07.06.2023</strong></p><p>Stralcio dal ruolo</p>","DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:</p><p>Chiedo al Parlamento di considerare le esigenze del polo industriale e laboratorio di idee che \u00e8 la Svizzera flessibilizzando parzialmente la legge sul lavoro, senza tuttavia aumentare gli orari di lavoro o pregiudicare la protezione degli addetti alla produzione industriale e artigianale. Propongo quindi di completare le disposizioni della legge sul lavoro (LL) come segue: </p><p>Nuovo art. 27 cpv. 3</p><p>I lavoratori con funzioni direttive e gli specialisti che godono di un'autonomia comparabile sono esonerati dalle prescrizioni degli articoli 9-17a, 17b capoverso 1, 18-20, 21 e 36, sempre che vi acconsentano e lavorino per aziende del settore terziario.</p><p>Nuovo art. 9 cpv. 3bis</p><p>Determinati rami economici, categorie di aziende o lavoratori possono essere esonerati mediante ordinanza dall'osservare la durata massima della settimana lavorativa, sempre che i lavoratori interessati siano soggetti a un modello di orario di lavoro annualizzato che consente di rispettare nella media annua la durata massima settimanale prevista dall'articolo 9 capoverso 1 lettera a della legge (45 ore a settimana).</p><p>Completamento dell'art. 15a cpv. 2 (ultima frase)</p><p>Il riposo di lavoratori adulti pu\u00f2 essere ridotto una volta per settimana fino a otto ore, a condizione che nella media di due settimane venga rispettata la durata di undici ore; mediante ordinanza il Consiglio federale pu\u00f2 prevedere ulteriori eccezioni.</p><p>Nuovo art. 15a cpv. 3</p><p>Il riposo di lavoratori adulti soggetti a un modello di orario di lavoro annuale secondo l'articolo 9 capoverso 3bis della legge pu\u00f2 essere ridotto pi\u00f9 di una volta per settimana fino a otto ore, a condizione che nella media di quattro settimane venga rispettata la durata di undici ore.</p><p>Adeguamenti a livello di ordinanza</p><p>Invito il Consiglio federale ad appoggiare l'auspicata flessibilizzazione della legge sul lavoro adeguando le ordinanze 1 e 2 concernenti la legge sul lavoro (per i dettagli v. motivazione).</p>","ReasonText":"<p>1. Le basi su cui poggia l'attuale legge sul lavoro risalgono alla prima met\u00e0 del secolo scorso ed intendevano rispondere innanzitutto alle esigenze dell'industria. Ne consegue che la rigida impostazione della settimana lavorativa, funzionale al processo industriale, non risponde pi\u00f9 alle esigenze della nostra societ\u00e0 dei servizi e favorisce la dislocazione di posti di lavoro all'estero. Google, ad esempio, ha trasferito impieghi a Londra a causa, tra l'altro, delle rigide prescrizioni sugli orari di lavoro.</p><p>2. L'esecuzione di prescrizioni sull'orario di lavoro ormai superate minaccia inoltre da decenni validi modelli imprenditoriali e occupazionali (come l'orario di lavoro annualizzato), che offrono interessanti possibilit\u00e0 di formazione e di sviluppo e che sono auspicati anche dagli stessi lavoratori. Nel contempo si impedisce ai lavoratori di scegliere modelli occupazionali moderni, in grado di rispondere a esigenze familiari ed esistenziali individuali. Secondo la legge sul lavoro in vigore, ad esempio, non sarebbe ammesso andare a prendere i figli all'asilo alle 17, trascorrere la serata con loro e poi alle 22 rispondere alle ultime mail per poi riprendere a lavorare il mattino dopo alle 8.30. Viceversa, soprattutto le imprese del settore terziario non riescono pi\u00f9, in Svizzera, a rispondere alle esigenze del mercato in particolare nei momenti in cui devono lavorare a pieno regime (progetti, alta stagione, scadenze legali, ecc.) e dunque sono costrette a ricorrere a prestazioni all'estero.</p><p>3. I lavoratori con funzioni direttive, che in parte gi\u00e0 oggi non sottostanno alla legge sul lavoro, e gli specialisti hanno un maggiore bisogno di flessibilit\u00e0 anche in termini di orari di lavoro. Poich\u00e9 inoltre sottostanno in misura minore a istruzioni e sono autonomi nel definire i propri orari di lavoro, almeno nel settore terziario \u00e8 pi\u00f9 che giustificato esonerarli - sempre che ovviamente vi acconsentano - dall'osservanza di prescrizioni sul tempo di lavoro e di riposo che ricalcano il modello industriale. Studi scientifici dimostrano inoltre che l'autonomia riguardo all'orario di lavoro (orari flessibili e stabiliti autonomamente) si ripercuote positivamente sulla salute e sull'equilibrio vita-lavoro dei lavoratori.</p><p>4. A complemento delle modifiche di legge proposte, il Consiglio federale \u00e8 invitato a modificare le ordinanze 1 e 2 concernenti la legge sul lavoro per garantire l'efficacia della modifica legale che \u00e8 opportuno perseguire.</p><p>Ordinanza 2 concernente la LL</p><p>Nuovo art. 14bis (riguarda il modello dell'orario di lavoro annualizzato) </p><p>1 I lavoratori impiegati in un ramo economico del settore terziario sono esentati dal rispettare la durata massima della settimana lavorativa di cui all'articolo 9 capoverso 1 della legge sempre che il datore di lavoro li abbia assoggettati a un modello di orario di lavoro annualizzato.</p><p>Nella media annuale, il tempo di lavoro deve rispettare la durata massima di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera a della legge (45 ore a settimana).</p><p>2 Per ogni anno civile o commerciale possono essere effettuate al massimo 170 ore in esubero. Queste vanno compensate nel corso dell'anno successivo oppure remunerate addizionandole di un supplemento del 25 per cento.</p><p>3 Prima di introdurre un modello di orario di lavoro annualizzato, il datore di lavoro sente i rappresentanti dei lavoratori e, in loro assenza, i lavoratori interessati.</p><p>4 Il datore di lavoro informa l'autorit\u00e0 cantonale competente per il luogo in cui l'impresa ha la sua sede principale in Svizzera circa il modello di orario di lavoro annualizzato che intende introdurre e fornisce la documentazione corrispondente. </p><p>Ordinanza 1 concernente la LL</p><p>Riformulazione dell'art. 19 cpv. 3 (riguarda il telelavoro a discrezione del lavoratore)</p><p>Il periodo di riposo giornaliero pu\u00f2 essere interrotto da interventi di picchetto giusta l'articolo 14 o da prestazioni di lavoro rese dal lavoratore a propria discrezione al di fuori dell'impresa, purch\u00e9 sia seguito immediatamente dalla frazione di riposo rimanente. Se non pu\u00f2 essere raggiunto un periodo di riposo minimo di quattro ore consecutive, il periodo di riposo giornaliero di 11 ore dev'essere accordato immediatamente dopo l'ultimo intervento.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":null,"FederalCouncilProposal":null,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":null,"SubmittedBy":"Graber Konrad","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1686096000000)\/","ResponsibleDepartment":8,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DEFR","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"44","Category":null,"Modified":"\/Date(1770757267420)\/","SubmissionDate":"\/Date(1458172800000)\/","SubmissionCouncil":2,"SubmissionCouncilName":"Consiglio degli Stati","SubmissionCouncilAbbreviation":"CS","SubmissionSession":5002,"SubmissionLegislativePeriod":50,"FirstCouncil1":2,"FirstCouncil1Name":"Consiglio degli Stati","FirstCouncil1Abbreviation":"CS","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Occupazione e lavoro"}}