{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163169,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163169,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163169,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163169,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163169,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163169,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163169,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163169,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163169,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163169,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163169,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163169,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163169,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163169,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163169,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163169,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163169,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20163169,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"16.3169","BusinessType":5,"BusinessTypeName":"Mozione","BusinessTypeAbbreviation":"Mo.","Title":"Introdurre l'obbligo per le casse malati di rimunerare i mezzi e gli apparecchi medici acquistati all'estero","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il Consiglio federale \u00e8 incaricato di introdurre l'obbligo di rimunerare i mezzi ausiliari acquistati all'estero dagli assicurati, se l'acquisto \u00e8 avvenuto dietro prescrizione medica, e di sottoporre al Parlamento i necessari adeguamenti di legge.</p>","ReasonText":"<p>Da diverso tempo sono spesso oggetto di critiche le differenze relativamente nette tra il prezzo richiesto in Svizzera e quello praticato all'estero per gli stessi dispositivi medici. Per ottenere una riduzione dei prezzi, in parte eccessivamente elevati, si importano prodotti dai Paesi confinanti, un'operazione del tutto legale e che non pone alcun problema. A quanto pare, tuttavia, i costi dei mezzi e degli apparecchi medici acquistati all'estero non sono rimunerati automaticamente dalle casse malati nonostante l'acquisto sia avvenuto su prescrizione medica. Pertanto il Consiglio federale \u00e8 incaricato di intervenire e di sottoporre al Parlamento gli adeguamenti di legge necessari per obbligare le casse malati ad assumere i costi dei mezzi e degli apparecchi acquistati all'estero a prezzi inferiori rispetto a quelli svizzeri se l'acquisto \u00e8 avvenuto su prescrizione medica. Affinch\u00e9 le forze di mercato del settore possano sviluppare una dinamica dei prezzi positiva per i pazienti, \u00e8 inoltre indispensabile che l'AOMS rimuneri anche prodotti acquistati direttamente in Europa (p. es. via Internet), al pari di quanto avviene con gli apparecchi acustici nell'ambito dell'assicurazione invalidit\u00e0.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>Per le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS), tra le quali rientrano anche i mezzi e gli apparecchi, vale il principio della territorialit\u00e0. Ci\u00f2 significa che sono assunte esclusivamente le prestazioni fornite in Svizzera. Il Consiglio federale pu\u00f2 decidere che l'AOMS assuma i costi delle prestazioni di cui agli articoli 25 capoverso 2 o 29 della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) eseguite all'estero per motivi d'ordine medico (art. 34 cpv. 2 LAMal). Pertanto derogano al principio della territorialit\u00e0 soltanto le prestazioni che non possono essere effettuate in Svizzera, i trattamenti effettuati in caso d'urgenza e, in casi particolari, i parti (art. 36 cpv. 1-3 dell'ordinanza sull'assicurazione malattie, OAMal; RS 832.102). Un'ulteriore deroga \u00e8 prevista nell'articolo 36a OAMal per i progetti pilota a tempo determinato che prevedono l'assunzione dei costi da parte degli assicuratori di prestazioni fornite all'estero. Convenzioni del genere possono essere stipulate soltanto con fornitori di prestazioni esteri delle zone di frontiera e devono essere autorizzate dal Dipartimento federale dell'interno (DFI). Attualmente sono in corso tre progetti pilota cantonali con cliniche in Germania e nel Principato del Liechtenstein. I progetti pilota sono a tempo determinato e si concluderanno alla fine del 2018 e del 2019.</p><p>A tale proposito si rimanda al messaggio del 18 novembre 2015 concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (adeguamento delle disposizioni con pertinenza internazionale; 15.078; FF 2016 1 segg.). Tra l'altro si intende sancire nella LAMal una base legale formale per la cooperazione transfrontaliera nelle zone di confine (con riferimento ai summenzionati progetti pilota conformemente all'art. 36a OAMal). Ciononostante, nell'assicurazione malattie svizzera il principio della territorialit\u00e0 continua ad essere un caposaldo al quale derogare soltanto in relazione alla cooperazione transfrontaliera.</p><p>Inoltre nell'elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp) figurano soltanto prodotti che possono essere utilizzati dal paziente da solo o con l'aiuto di una persona non professionista che collabora alla diagnosi e alla cura. Le descrizioni dei prodotti sono generiche e gli importi massimi rimborsabili (IMR) indicati comprendono anche servizi come l'istruzione, la consulenza, l'adattamento e le prestazioni in caso di emergenza. I centri di consegna hanno una responsabilit\u00e0 per quanto riguarda la dispensazione di prodotti idonei, la garanzia della qualit\u00e0 e l'istruzione dei pazienti. Per i mezzi e gli apparecchi acquistati all'estero non \u00e8 possibile garantire la fornitura n\u00e9 di adattamenti personali, n\u00e9 di istruzioni per l'uso da parte del fornitore di prestazioni. Anche per questo motivo vale il principio secondo il quale i centri di consegna di cui all'articolo 55 OAMal devono essere autorizzati in virt\u00f9 del diritto cantonale e aver stipulato un contratto con gli assicuratori. \u00c8 vero che ci sono prodotti che possono essere acquistati all'estero senza grossi rischi per la qualit\u00e0 o il corretto impiego. Tuttavia, all'insorgere di nuove situazioni di malattia, anche per questi prodotti devono essere possibili una consulenza e una rapida fornitura in Svizzera.</p><p>Come gi\u00e0 illustrato dal Consiglio federale nei suoi pareri in risposta alle mozioni 16.3069 e 16.3166, da un'analisi di posizioni da tempo immutate commissionata dall'Ufficio federale della sanit\u00e0 pubblica, \u00e8 emerso che gli IMR dei prodotti iscritti nell'EMAp non sono sistematicamente pi\u00f9 elevati dei prezzi praticati all'estero (inclusi quelli di Danimarca, Gran Bretagna, Germania, Paesi Bassi, Austria e Francia). Gli IMR superano i prezzi praticati all'estero solo per pochi gruppi di prodotti. Nel quadro della revisione dell'EMAp \u00e8 possibile anche tenere conto della diversit\u00e0 della situazione dei prodotti internazionalmente commerciabili che necessitano di poche istruzioni rispetto a quelli sui quali incidono maggiormente la consulenza, l'adattamento e le prestazioni di servizi, e ponderare di conseguenza i prezzi praticati all'estero nel fissare gli IMR.</p><p>Il Consiglio federale respinge pertanto l'introduzione di un obbligo di rimunerazione generale per i mezzi e gli apparecchi acquistati all'estero dagli assicurati. \u00c8 tuttavia disposto a studiare, nel quadro della revisione dell'EMAp, la possibilit\u00e0 di suddividere i prodotti in prodotti rimborsabili anche se acquistati all'estero e prodotti coperti soltanto in Svizzera, presentare un rapporto in merito al Parlamento e proporre eventualmente una pertinente modifica della LAMal.</p>  Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposal":21,"FederalCouncilProposalText":"Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1465516800000)\/","SubmittedBy":"Heim Bea","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1569456000000)\/","ResponsibleDepartment":4,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'interno","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFI","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"2841","Category":null,"Modified":"\/Date(1690555882213)\/","SubmissionDate":"\/Date(1458172800000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":5002,"SubmissionLegislativePeriod":50,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Salute"}}