{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163221,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163221,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163221,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163221,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163221,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163221,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163221,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163221,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163221,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163221,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163221,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163221,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163221,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163221,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163221,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163221,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163221,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20163221,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"16.3221","BusinessType":6,"BusinessTypeName":"Postulato","BusinessTypeAbbreviation":"Po.","Title":"Voli Frontex. Monitorare l'esecuzione degli allontanamenti nell'ambito della collaborazione con Frontex","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il Consiglio federale \u00e8 incaricato di studiare e valutare l'evoluzione nell'ambito dell'esecuzione degli allontanamenti e delle misure coercitive nel quadro della collaborazione con Frontex.</p>","ReasonText":"<p>Nell'agosto 2009 il Consiglio federale ha approvato l'accordo complementare relativo a Frontex che permette alla Svizzera di partecipare ai vari voli collettivi organizzati. Dal 2013, su iniziativa di determinati cantoni, la Svizzera partecipa a pieno titolo a voli collettivi quale Stato organizzatore o partecipante, a patto che gli altri Paesi partecipanti al volo accettino le prescrizioni svizzere per i rimpatri per via aerea. A questo proposito, la Svizzera tiene conto degli orientamenti comuni sulle misure di sicurezza da adottare per le operazioni comuni di allontanamento (allegato alla decisione 2004/573). I voli collettivi costituiscono un'alternativa efficace quando la Svizzera non dispone di un accordo di riammissione con il Paese di destinazione o il numero di persone da rinviare in questo Stato non giustifica i costi di un volo speciale.</p><p>Si \u00e8 tuttavia constatato che le prassi di polizia e i costi variano considerevolmente da un Paese all'altro (e persino da un cantone all'altro). Alcune polizie praticano l'immobilizzazione completa a titolo preventivo in Svizzera, mentre altri Stati adeguano le misure caso per caso o ricorrono a tecniche di de-escalation. </p><p>Al fine di disporre di un apprezzamento circostanziato e di garantire la coerenza sulla strategia utilizzata, sarebbe opportuno valutare l'evoluzione in questo ambito, acquisendo in particolare le informazioni concernenti:</p><p>1. la descrizione precisa dei mezzi coercitivi nonch\u00e9 del loro utilizzo nella prassi d'allontanamento e la menzione delle persone che li applicano;</p><p>2. il processo di armonizzazione delle prassi di polizia da parte della CDDGP, dei Paesi collaboranti e di Frontex (compresa una valutazione dell'utilizzo medio dell'immobilizzazione);</p><p>3. la presa in carico delle persone che necessitano di cure mediche (autori dell'accompagnamento medico e prassi);</p><p>4. modalit\u00e0 concernenti la separazione delle famiglie e l'aiuto al ritorno;</p><p>5. organizzazione e intensit\u00e0 del monitoraggio (cfr. art. 8.6 DR, art. 71a cpv. 1 LStr e art. 15f OEAE), in particolare la qualifica e l'intensit\u00e0;</p><p>6. i costi.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>Dal gennaio 2009 la Svizzera ha la possibilit\u00e0 di partecipare ai voli collettivi (o congiunti) UE, coordinati e finanziati dall'Agenzia europea per le frontiere esterne (Frontex). Fino al 2014 il nostro Paese si \u00e8 avvalso relativamente poco di questa possibilit\u00e0 in ragione delle prescrizioni cantonali in materia di politica di sicurezza. Nel corso degli ultimi due anni la Segreteria di Stato della migrazione e i cantoni hanno svolto un progetto pilota al fine di aumentare la partecipazione svizzera ai voli collettivi UE, esaminando e valutando le condizioni quadro (procedure, collaborazione, mezzi coercitivi applicabili, aspetti in materia di sicurezza, ecc.) di questi voli. Le autorit\u00e0 coinvolte hanno ritenuto complessivamente positive le missioni compiute durante la fase pilota. Alla luce di ci\u00f2, a novembre 2015 il Dipartimento federale di giustizia e polizia e la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia hanno deciso di partecipare definitivamente e senza restrizioni ai voli collettivi UE. A tal fine le procedure e l'applicazione dei mezzi coercitivi nei voli speciali sono state adeguate alle normative Frontex.</p><p>La decisione del Consiglio 2004/573/CE del 29 aprile 2004 e il codice di condotta allestito da Frontex per i voli collettivi UE prevedono che i mezzi coercitivi possono essere utilizzati soltanto nei confronti delle persone che si oppongono al rimpatrio o costituiscono un pericolo per s\u00e9 stesse o terzi, sempre rispettando il principio della proporzionalit\u00e0. Prima del volo collettivo, lo Stato organizzatore definisce i mezzi di immobilizzazione e ausiliari consentiti, che soddisfano i requisiti delle autorit\u00e0 svizzere e rispettano in ogni caso la legislazione nazionale, in particolare la legge sulla coercizione (RS 364) e la pertinente ordinanza d'esecuzione (RS 364.3).</p><p>Alla stregua dei voli speciali svizzeri, tutti i voli collettivi UE sono accompagnati da personale medico. Lo Stato organizzatore mette a disposizione il team medico necessario previa analisi dei rischi. La SEM ha tuttavia la possibilit\u00e0 di impiegare anche il proprio personale medico.</p><p>Il monitoraggio secondo l'articolo 8 paragrafo 6 della direttiva UE sul rimpatrio (2008/115/CE) \u00e8 in linea di massima garantito dallo Stato organizzatore. La Commissione nazionale per la prevenzione della tortura pu\u00f2 inoltre accompagnare ogni volo collettivo UE su cui si trovano persone da rimpatriare dalla Svizzera. Sono gi\u00e0 disponibili vari studi o panoramiche sull'organizzazione del monitoraggio del rimpatrio nei singoli Paesi europei (p. es. da parte dell'Agenzia dell'UE per i diritti fondamentali, FRA).</p><p>L'esecuzione scaglionata dell'allontanamento di famiglie \u00e8 retta dalle basi legali vigenti (art. 34 cpv. 1 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali; RS 142.311) anche per i voli collettivi UE. L'aiuto al ritorno serve a promuovere la partenza volontaria. Le persone che devono essere rimpatriate in maniera coatta non ricevono alcun aiuto al ritorno, a prescindere dal tipo di volo (volo di linea, volo speciale nazionale o volo collettivo UE).</p><p>Una maggiore partecipazione ai voli collettivi UE permette di ridurre considerevolmente i costi per l'esecuzione dell'allontanamento, tra le altre cose poich\u00e9 i costi del volo e dell'accompagnamento medico sono rimborsati integralmente da Frontex.</p><p>Il Consiglio federale ritiene che gli accertamenti svolti durante la fase pilota abbiano gi\u00e0 adempiuto la richiesta avanzata nel postulato e che un rapporto supplementare non apporterebbe quindi alcun nuovo elemento. Vista la piena partecipazione della Svizzera ai voli collettivi UE, la prassi di rimpatrio svizzera \u00e8 gi\u00e0 stata armonizzata a quella degli altri Stati europei.</p>  Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.","FederalCouncilProposal":20,"FederalCouncilProposalText":"Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1462924800000)\/","SubmittedBy":"Amarelle Cesla","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1505865600000)\/","ResponsibleDepartment":5,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento di giustizia e polizia","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFGP","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"10|2811","Category":null,"Modified":"\/Date(1690522311390)\/","SubmissionDate":"\/Date(1458259200000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":5002,"SubmissionLegislativePeriod":50,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Politica europea|Migrazione"}}