{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163387,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163387,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163387,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163387,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163387,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163387,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163387,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163387,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163387,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163387,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163387,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163387,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163387,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163387,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163387,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163387,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163387,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20163387,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"16.3387","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":"La fattura elettronica senza firma elettronica \u00e8 conforme alle disposizioni concernenti l'imposta sul valore aggiunto?","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:</p><p>1. Ogni invio di fattura mediante posta elettronica costituisce una fattura elettronica ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA)?</p><p>2. Quali possibilit\u00e0 alternative alla firma digitale consentono di provare l'invio con successo della fattura?</p><p>3. Il Consiglio federale ritiene opportuno elaborare linee direttrici chiare in materia di fatture elettroniche per ovviare alle problematiche relative all'insicurezza e alla burocrazia?</p><p>4. In che misura il Consiglio federale intende adeguare la legislazione svizzera in materia di IVA a quella internazionale allo scopo di rafforzare la piazza economica svizzera?</p>","ReasonText":"<p>Le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) consentono di sostituire l'invio di fatture cartacee con l'invio mediante posta elettronica se sono adempite le seguenti condizioni: prova della provenienza, prova dell'integrit\u00e0 e incontestabilit\u00e0 dell'invio. Secondo la prassi dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, una fattura elettronica adempie tali condizioni in modo chiaro unicamente se \u00e8 corredata di firma digitale. In base al principio della libert\u00e0 dei mezzi di prova, chi invia una fattura elettronica senza firma digitale ha la possibilit\u00e0 di utilizzare altri mezzi per provare i fatti rilevanti in materia di IVA (ad es. il diritto alla deduzione dell'imposta precedente), ma nella prassi non \u00e8 chiaro quali mezzi di prova debbano essere utilizzati e neppure se tutte le modalit\u00e0 di invio elettronico di una fattura (ad esempio l'invio di una copia della fattura mediante posta elettronica) costituiscano fatture elettroniche ai sensi delle disposizioni in materia di IVA. Le imprese devono sopportare tutti i rischi connessi con tali incertezze (ad es. la mancata deduzione dell'imposta precedente) e possono addirittura essere ritenute punibili. Per evitare questo rischio le imprese non possono fare altro che corredare le fattura di firma elettronica, ma i prezzi di questa firma sono talmente elevati da annullare la riduzione dei costi conseguita grazie all'invio mediante posta elettronica. Contrariamente agli obiettivi perseguiti con l'introduzione delle fatture elettroniche, l'invio di fatture e l'esazione dell'IVA sono sempre ancora operazioni costose e complesse. I Paesi limitrofi hanno preso coscienza del problema. In Germania le fatture elettroniche sono conformi alle disposizioni in materia di IVA se le imprese predispongono attraverso una procedura di controllo interna un percorso probatorio affidabile che collega la fattura e la relativa prestazione. L'obbligo di fatto vigente in Svizzera di abbinare sempre fattura elettronica e firma elettronica nuoce pertanto alla nostra piazza economica.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>1. S\u00ec. Non appena dati e informazioni vengono trasmessi elettronicamente (ad es. documento PDF inviato per e-mail) si \u00e8 in presenza di una fattura elettronica.</p><p>2. Nell'articolo 81 capoverso 3 della legge del 12 giugno 2009 sull'IVA \u00e8 stato introdotto il principio del libero apprezzamento delle prove, per cui l'ammissione di una prova non pu\u00f2 pi\u00f9 essere fatta dipendere dalla presentazione di determinati mezzi di prova. Dunque \u00e8 consentito addurre anche altri mezzi di prova. Con tale principio il legislatore intendeva discostarsi consapevolmente dalla regolamentazione rigida sui mezzi di prova e concedere alla prassi un margine di manovra notevolmente maggiore nella valutazione delle circostanze dei singoli casi. L'autenticit\u00e0 (provenienza) e l'integrit\u00e0 delle fatture elettroniche possono essere provate anche adducendo mezzi di prova diversi dalla firma digitale, ad esempio una regolare tenuta dei conti, documenti di ordinazione, bollettini di consegna, passaggi contabili, pagamenti o un sistema di controllo interno (SCI) che crei una tracciabilit\u00e0 affidabile tra la fattura elettronica e la corrispondente fornitura di prestazioni. Il loro valore probatorio va verificato caso per caso (libero apprezzamento delle prove).</p><p>3. Sul piano della prassi amministrativa, la libert\u00e0 dei mezzi di prova non pone alcun problema. In base alle circostanze generali, le fatture elettroniche non firmate - cos\u00ec come le copie cartacee della fattura - vengono accettate senza difficolt\u00e0. L'unica condizione \u00e8 che vi sia una regolare tenuta dei conti. Resta il fatto che non pu\u00f2 essere allestito un catalogo dei mezzi di prova esaustivo, poich\u00e9 ci\u00f2 sarebbe contrario al principio della libert\u00e0 dei mezzi di prova sancito dalla legge. Attualmente l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) intrattiene colloqui con i rappresentanti dell'economia svizzera per capire come eliminare le incertezze presso le imprese. Entro il 2017 al pi\u00f9 tardi l'AFC verificher\u00e0 le pertinenti direttive dell'ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto e apporter\u00e0 eventuali adeguamenti.</p><p>4. Anche nell'UE l'autenticit\u00e0 e l'integrit\u00e0 delle fatture elettroniche devono essere garantite, ma il requisito della firma digitale \u00e8 stato abolito. In alternativa, ora la prova pu\u00f2 essere fornita attraverso i cosiddetti controlli di gestione in seno all'azienda (equivalenti al SCI). Inoltre nell'UE i requisiti concernenti la fatturazione e il contenuto delle fatture sono ben pi\u00f9 rigorosi che in Svizzera. Perci\u00f2 la normativa svizzera, che oltre allo SCI ammette tutti gli altri mezzi di prova, \u00e8 tutto sommato pi\u00f9 liberale della regolamentazione europea. Al momento il Consiglio federale non intende quindi adeguare la legislazione svizzera alle pi\u00f9 severe prescrizioni dell'UE. Del resto si sta andando sempre pi\u00f9 verso l'automatizzazione delle procedure fiscali. Inoltre nei prossimi anni l'AFC amplier\u00e0 la sua offerta di applicazioni nell'ambito del governo elettronico, cos\u00ec da semplificare le procedure fiscali per le imprese. Alla luce di queste considerazioni sar\u00e0 necessario verificare se e dove, nella procedura fiscale, sia possibile fornire i mezzi di prova richiesti in altro modo rispetto alla firma digitale. A tutt'oggi questo non \u00e8 ancora valutabile in maniera esaustiva.</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1471392000000)\/","SubmittedBy":"Regazzi Fabio","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1475193600000)\/","ResponsibleDepartment":7,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento delle Finanze","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFF","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"1211|2446","Category":null,"Modified":"\/Date(1690520699383)\/","SubmissionDate":"\/Date(1465257600000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":5004,"SubmissionLegislativePeriod":50,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Diritto civile|Imposte"}}