{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163562,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163562,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163562,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163562,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163562,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163562,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163562,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163562,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163562,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163562,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163562,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163562,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163562,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163562,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163562,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163562,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163562,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20163562,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"16.3562","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":"La FINMA ha violato le regole nella comunicazione sul caso della Banca della Svizzera Italiana?","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il 24 maggio 2016 la FINMA ha comunicato pubblicamente l'apertura di un procedimento contro la BSI preannunciandone la liquidazione forzata entro fine anno e disponendo misure di divieto dell'esercizio della professione contro i suoi dirigenti. Questa comunicazione intempestiva - allorquando la Banca medesima aveva appena ricevuto un termine di 30 giorni per presentare le proprie osservazioni, e i fatti che le vengono rimproverati ancora non erano assodati - ha creato grosse difficolt\u00e0 alla Banca, che ha subito massici deflussi di clienti e si \u00e8 vista privata delle linee di credito interbancario da parecchi suoi partner, con grave danno per tutti i suoi dipendenti, clienti ed azionisti. Pi\u00f9 grave ancora, questa comunicazione ha portato un danno importante e ingiustificato all'intera piazza finanziaria ticinese. </p><p>In seguito, il 27 maggio 2016, confermando l'esistenza di procedimenti contro altre sei banche di cui non venivano rivelati n\u00e9 i nomi n\u00e9 i dirigenti, la medesima FINMA ha comunicato che \"nel caso BSI aveva voluto dare un segnale forte al mercato\".</p><p>A prescindere dai risultati del procedimento in corso e della maggiore o minore colpevolezza della BSI e dei suoi dirigenti, questo doppio standard della FINMA richiede un chiarimento sulla sua politica di comunicazione che usa in modo selettivo il principio del \"name and shame\". </p><p>Il Consiglio federale \u00e8 pertanto invitato a rispondere alle seguenti domande di portata generale:</p><p>1. La FINMA, nella sua comunicazione, deve o non deve rispettare - come ogni autorit\u00e0 - il diritto fondamentale alla presunzione di innocenza (art. 74 cpv. 3 del Codice di procedura penale)?</p><p>2. La FINMA \u00e8 tenuta o non \u00e8 tenuta a rispettare il principio di proporzionalit\u00e0 (art. 36 cpv. 3 della Costituzione federale), comunicando solo quando la pubblicazione \u00e8 l'unico strumento per tutelare gli interessi concreti dei clienti della banca? </p><p>3. La FINMA non dovrebbe perlomeno negoziare con le banche interessate questo genere di comunicati, come \u00e8 prassi di numerosi Ministeri pubblici in Svizzera?</p><p>4. Prima di emanare un divieto di esercitare la professione (Berufsverbot) secondo l'articolo 3 capoverso 2 lettera c della Legge federale sulle banche, la FINMA non dovrebbe essere tenuta ad ascoltare la persona interessata, nel rispetto dell'articolo 29 capoverso 2 della Costituzione federale?</p><p>5. Quando la FINMA intende adeguare la sua prassi alla sentenza del Tribunale federale del 25 maggio 2016, che ha annullato il divieto di esercizio della professione pronunciato contro un dirigente della Banca Frey di Zurigo?</p><p>6. La FINMA \u00e8 autorizzata a praticare una disparit\u00e0 di trattamento per \"dare segnali al mercato\" coinvolgendo un istituto in particolare e non altri? </p><p>Chiedo inoltre se il Consiglio federale \u00e8 in grado di informare il Parlamento sulle seguenti domande riguardanti il caso particolare del comunicato della FINMA del 24 maggio 2016 concernente le misure prese nei confronti della banca BSI di Lugano:</p><p>7. Perch\u00e9 la FINMA ha comunicato le proprie misure disciplinari di confisca e divieto dell'esercizio della professione prima che queste fossero passate in giudicato, come richiede l'articolo 34 capoverso 1 della LFINMA, e prima che la stessa misura disciplinare della pubblicazione fosse passata in giudicato come richiede l'articolo 34 capoverso 2 della LFINMA?</p><p>8. Perch\u00e9 la FINMA ha pubblicato la sua decisione di divieto dell'esercizio della professione contro alcuni dirigenti della BSI prima che questi fossero stati sentiti?</p><p>9. Si pu\u00f2 ritenere che la FINMA abbia tenuto conto nella sua comunicazione del diritto al rispetto della personalit\u00e0 degli interessati previsto dall'articolo 22 capoverso 4 della LFINMA? </p><p>10. Perch\u00e9 la FINMA nella sua comunicazione del 24 maggio 2016 non ha citato i due rapporti della Ernst &amp; Young certificanti la legalit\u00e0 della condotta della BSI in merito al Fondo Malese denominato 1MDB, il che avrebbe rispettato la personalit\u00e0 degli interessati come previsto dall'articolo 22 capoverso 4 della LFINMA? </p><p>11. Perch\u00e9 la FINMA ha diffuso il suo comunicato del 24 maggio 2016 concernente il Fondo Malese 1MDB bench\u00e9 gi\u00e0 nel gennaio 2015 il Consiglio d'amministrazione della BSI avesse deciso di chiudere questo conto e bench\u00e9 da oltre un anno la banca non avesse pi\u00f9 relazioni con il Fondo 1MDB?</p>","ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>1./2. L'attivit\u00e0 di vigilanza della FINMA \u00e8 di natura amministrativa e non penale. Dato che non \u00e8 un'autorit\u00e0 penale, la FINMA non \u00e8 sottoposta alla procedura penale. Le basi legali determinanti sono segnatamente la legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA; RS 956.1), le altre leggi sui mercati finanziari e la legislazione in materia di procedura amministrativa.</p><p>Nelle sue attivit\u00e0, la FINMA deve rispettare il diritto costituzionale degli interessati a un trattamento rispettoso dell'uguaglianza giuridica e senza arbitrio nonch\u00e9 le garanzie procedurali generali (art. 29 Cost.); pu\u00f2 restringere i diritti fondamentali unicamente se sono date le condizioni di cui all'articolo 36 della Costituzione federale (base legale, interesse pubblico e proporzionalit\u00e0). </p><p>Per l'informazione del pubblico la norma determinante \u00e8 costituita dall'articolo 22 LFINMA, secondo cui l'informazione su singoli procedimenti \u00e8 permessa unicamente se vi \u00e8 speciale necessit\u00e0 dal profilo della legislazione in materia di vigilanza. Questa necessit\u00e0 pu\u00f2 sussistere per proteggere i partecipanti al mercato o gli assoggettati alla vigilanza, per rettificare informazioni false o fallaci, oppure per tutelare la reputazione della piazza finanziaria svizzera (art. 22 cpv. 2 LFINMA). Inoltre, nell'ambito della sua attivit\u00e0 informativa la FINMA deve tener conto dei diritti della personalit\u00e0 degli interessati (art. 22 cpv. 4 LFINMA) come pure del principio della proporzionalit\u00e0 (si veda al riguardo la decisione del Tribunale amministrativo federale del 14.10.2014 B-5579/2013, consid. 3.4.3) .</p><p>3. Se procede contro un assoggettato a vigilanza, la FINMA \u00e8 sempre in stretto contatto con lo stesso. Al riguardo mantiene uno scambio regolare sui contenuti di un'eventuale informazione del pubblico.</p><p>4. Secondo il comunicato stampa del 24 maggio 2016 della FINMA, nel caso della BSI la FINMA non ha pronunciato alcun divieto di esercitare la professione, bens\u00ec avviato un procedimento di \"enforcement\" contro due ex titolari di una funzione attivi presso la BSI per chiarire la loro responsabilit\u00e0 individuale.</p><p>5. Nella sentenza citata dall'autore dell'interpellanza il Tribunale federale ha annullato la decisione del Tribunale amministrativo federale e l'ha rinviata allo stesso per completamento della fattispecie e per nuova decisione. Con riguardo al divieto di esercitare la professione, in questo caso l'esito della procedura \u00e8 quindi ancora incerto.</p><p>6. Qualora la FINMA avesse in un caso concreto violato il principio costituzionale dell'uguaglianza giuridica e commesso quindi una (ingiustificata) disparit\u00e0 di trattamento, tale fattispecie pu\u00f2 essere sottoposta per giudizio al Tribunale amministrativo federale. Nel presente caso la BSI ha fatto uso di questo diritto.</p><p>7. L'informazione nel caso della BSI \u00e8 avvenuta nel quadro dell'articolo 22 LFINMA (cfr. risposta ad domande 1 e 2) ed \u00e8 da distinguere dalla pubblicazione della decisione finale con l'indicazione dei dati personali da parte della FINMA ai sensi dell'articolo 34 LFINMA. La FINMA \u00e8 autorizzata a effettuare questa pubblicazione in caso di grave violazione delle disposizioni del diritto in materia di vigilanza. La pubblicazione di una decisione ai sensi dell'articolo 34 LFINMA \u00e8 una sanzione individuale e repressiva di diritto amministrativo, ma \u00e8 anche una misura preventiva a protezione del pubblico.</p><p>8./9. Nel caso dell'informazione ai sensi dell'articolo 22 LFINMA, la FINMA \u00e8 vincolata alle prescrizioni legali (cfr. risposta ad domande 1 e 2). In particolare deve tener conto dei diritti della personalit\u00e0 degli interessati e deve ponderare con attenzione i loro interessi rispetto alla necessit\u00e0 di fornire informazioni dal profilo della legislazione in materia di vigilanza. Le persone interessate dalla presente procedura non sono state indicate dalla FINMA con i loro nomi, i quali non possono nemmeno essere desunti dalla comunicazione della FINMA. Per quanto riguarda la domanda 8, si veda anche la risposta ad domanda 4.</p><p>10./11. Per sapere quali informazioni vengono pubblicate ai sensi dell'articolo 22 LFINMA, la FINMA decide in base a una ponderazione degli interessi.</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1472601600000)\/","SubmittedBy":"Lombardi Filippo","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1474934400000)\/","ResponsibleDepartment":7,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento delle Finanze","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFF","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"4|24","Category":null,"Modified":"\/Date(1763109048217)\/","SubmissionDate":"\/Date(1466121600000)\/","SubmissionCouncil":2,"SubmissionCouncilName":"Consiglio degli Stati","SubmissionCouncilAbbreviation":"CS","SubmissionSession":5004,"SubmissionLegislativePeriod":50,"FirstCouncil1":2,"FirstCouncil1Name":"Consiglio degli Stati","FirstCouncil1Abbreviation":"CS","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Politica nazionale|Finanze"}}