{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163875,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163875,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163875,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163875,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163875,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163875,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163875,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163875,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163875,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163875,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163875,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163875,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163875,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163875,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163875,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163875,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163875,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20163875,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"16.3875","BusinessType":5,"BusinessTypeName":"Mozione","BusinessTypeAbbreviation":"Mo.","Title":"Dichiarazione di obbligatoriet\u00e0 generale dei contratti collettivi di lavoro. Introdurre un diritto di ricorso contro le decisioni delle autorit\u00e0 competenti","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il Consiglio federale \u00e8 incaricato di modificare la legge federale del 28 settembre 1956 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (LOCCL) in modo da accordare alle parti contraenti e ai Cantoni un diritto di partecipazione e di ricorso contro le decisioni delle autorit\u00e0 federali competenti previste agli articoli 12 e 13 LOCCL.</p>","ReasonText":"<p>Su richiesta delle parti contraenti, i contratti collettivi di lavoro (CCL) possono essere dichiarati di obbligatoriet\u00e0 generale. La dichiarazione di obbligatoriet\u00e0 generale dei CCL \u00e8 diventata ancora pi\u00f9 importante con la stipulazione degli accordi bilaterali e l'accesso di imprese straniere al mercato del lavoro svizzero (che in parte favoriscono il dumping salariale). Si tratta di uno strumento fondamentale per contrastare la pressione che la libera circolazione delle persone esercita sui salari e sulle condizioni di lavoro.</p><p>Con il conferimento del carattere obbligatorio generale l'autorit\u00e0 federale stabilisce unilateralmente il campo d'applicazione territoriale, professionale e aziendale. In caso di ulteriori dubbi, il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) pu\u00f2 di nuovo modificare in qualsiasi momento il campo d'applicazione senza che gli interessati abbiano il diritto di opporre ricorso. In pratica la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) esprime un parere che diventa vincolante.</p><p>\u00c8 sconcertante che le decisioni delle autorit\u00e0 federali non possano essere impugnate n\u00e9 dalle parti contraenti o dagli interlocutori sociali n\u00e9 dai Cantoni interessati. Una simile procedura non rispecchia i principi dello Stato di diritto e della democrazia. Attraverso questa egemonia unilaterale e discriminante dell'autorit\u00e0 federale, l'attuale procedura limita i diritti generalmente conferiti alle parti contraenti e rappresenta un'ingerenza nel federalismo, vanificando inoltre la libert\u00e0 d'associazione. Dovrebbe ormai essere scontato che richiedenti, le parti contraenti o i Cantoni, possano impugnare le decisioni delle autorit\u00e0 federali.</p><p>Le parti contraenti, gli interlocutori sociali e i Cantoni che negoziano e stipulano i CCL conoscono meglio di chiunque altro la situazione economica, sociale e occupazionale della loro regione, come anche le esigenze specifiche del ramo in questione.</p><p>Per i motivi esposti, \u00e8 necessario modificare la LOCCL in modo da accordare ai Cantoni e alle parti contraenti interessate un maggior diritto di partecipazione e in particolare un diritto di ricorso in caso di decisioni concernenti la dichiarazione di obbligatoriet\u00e0 generale.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>Il conferimento del carattere obbligatorio generale a un contratto collettivo di lavoro (CCL) implica l'estensione delle disposizioni del CCL, negoziate dagli interlocutori sociali, ai datori di lavoro e ai lavoratori che non sono vincolati da tale contratto. La procedura di conferimento del carattere obbligatorio generale a un CCL \u00e8 una particolare forma di procedura legislativa che riprende le disposizioni di un CCL negoziate dai partner sociali. Nel quadro di questa procedura le persone interessate e i Cantoni possono esprimere il loro parere. La decisione di conferimento dell'obbligatoriet\u00e0 generale non \u00e8 una decisione impugnabile, non essendo n\u00e9 individuale n\u00e9 concreta.</p><p>La legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (LOCCL, RS 221.215.311) disciplina in modo esaustivo i diritti delle persone interessate nell'ambito della suddetta procedura. La pubblicazione delle domande di conferimento dell'obbligatoriet\u00e0 generale delle parti contraenti d\u00e0 alle persone interessate e ai Cantoni la possibilit\u00e0 di fare opposizione mediante un atto scritto motivato e di esporre il loro punto di vista, analogamente a quanto avviene nella normale procedura legislativa. Le decisioni concernenti tali domande sono notificate alle parti contraenti e agli oppositori, insieme a una motivazione che commenta le ragioni avanzate da questi ultimi. La dichiarazione di obbligatoriet\u00e0 generale viene infine pubblicata nel Foglio federale o nel foglio ufficiale del Cantone in questione e vale per tutti i lavoratori e i datori di lavoro che rientrano nel suo campo d'applicazione.</p><p>Con la sua decisione, l'autorit\u00e0 competente (il Consiglio federale o l'autorit\u00e0 designata dal Cantone) delimita il campo d'applicazione territoriale, professionale e aziendale dell'obbligatoriet\u00e0 generale di un CCL. La delimitazione avviene su richiesta delle associazioni che hanno concluso il contratto. La decisione dell'autorit\u00e0 competente tiene conto delle prescrizioni della LOCCL, che non permette di estendere l'obbligatoriet\u00e0 generale ad altri rami economici che non siano quelli rappresentati dalle parti contraenti.</p><p>La Segreteria di Stato dell'economia (SECO), quale autorit\u00e0 incaricata dell'esecuzione della procedura, invita le parti contraenti a chiarire con altre eventuali cerchie interessate le questioni di delimitazione riguardanti il campo d'applicazione aziendale prima della decisione di conferimento dell'obbligatoriet\u00e0 generale, in modo da evitare che le autorit\u00e0 intervengano in merito al campo d'applicazione. Se un chiarimento non \u00e8 possibile e si pongono questioni di fondo che mettono a rischio la certezza del diritto, spetta al Consiglio federale definire il campo d'applicazione vista la portata generale della sua estensione.</p><p>Il Consiglio federale \u00e8 generalmente rest\u00eco a intervenire nel campo d'applicazione richiesto dalle parti contraenti. Dal punto di vista materiale le indicazioni fornite in proposito dai partner sociali vengono quasi sempre riprese.</p><p>Il Consiglio federale ritiene che l'attuale procedura prevista dalla LOCCL e le possibilit\u00e0 di partecipazione che ne derivano per le persone interessate e i Cantoni rispecchino un approccio di partenariato sociale. L'introduzione di un diritto di ricorso contro le decisioni delle autorit\u00e0 competenti nuocerebbe considerevolmente a questo approccio o lo rimetterebbe in questione.</p>  Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposal":21,"FederalCouncilProposalText":"Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1479254400000)\/","SubmittedBy":"Schmidt Roberto","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1505347200000)\/","ResponsibleDepartment":8,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DEFR","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"4|44|1211","Category":null,"Modified":"\/Date(1690520001770)\/","SubmissionDate":"\/Date(1475193600000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":5005,"SubmissionLegislativePeriod":50,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Politica nazionale|Occupazione e lavoro|Diritto civile"}}