{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163902,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163902,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163902,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163902,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163902,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163902,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163902,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163902,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163902,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163902,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163902,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163902,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163902,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163902,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163902,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163902,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163902,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20163902,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"16.3902","BusinessType":5,"BusinessTypeName":"Mozione","BusinessTypeAbbreviation":"Mo.","Title":"Vietare le clausole di parit\u00e0 tariffaria stabilite dalle piattaforme di prenotazione on line a scapito degli albergatori","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il Consiglio federale \u00e8 incaricato di presentare le modifiche legislative necessarie a vietare le cosiddette clausole di parit\u00e0 tariffaria nei rapporti contrattuali tra le piattaforme di prenotazione on line e gli alberghi.</p>","ReasonText":"<p>Nel settore alberghiero la digitalizzazione dell'economia procede molto velocemente e provoca effetti distorsivi sulla concorrenza: l'importanza di Internet per la vendita dei servizi alberghieri conosce un boom senza pari e sta soppiantando i vecchi canali commerciali. La maggior parte dei pernottamenti viene ora prenotata su piattaforme on line internazionali (Booking.com, ecc.), sulle quali praticamente nessun hotel si pu\u00f2 pi\u00f9 permettere di non comparire. Queste piattaforme applicano tuttavia commissioni a volte esorbitanti, a seconda della meta turistica e dell'ubicazione dell'albergo. Per mantenere la propria competitivit\u00e0, per l'albergatore \u00e8 quindi essenziale offrire la vendita diretta sul proprio sito internet. Applicando le cosiddette clausole di parit\u00e0 tariffaria, le piattaforme on line cercano per\u00f2 di togliere questa possibilit\u00e0 agli albergatori e di vincolarli quindi ancora di pi\u00f9. </p><p>\u00c8 vero che, con decisione del 19 ottobre 2015, la Commissione della concorrenza (COMCO) ha vietato alle piattaforme di prenotazione on line di applicare le clausole di parit\u00e0 tariffaria ampia, il che significa che gli albergatori non sono pi\u00f9 obbligati a offrire le stesse tariffe in tutte le piattaforme. Ma \u00e8 anche vero che le cosiddette clausole di parit\u00e0 tariffaria ristretta continuano a essere ammesse nei contratti stipulati tra le piattaforme e gli albergatori. Pur avendo riscontrato forti indizi di una posizione dominante sul mercato da parte di Booking.com, la COMCO ha deciso di non vietare l'uso di queste clausole asserendo che non \u00e8 ancora possibile valutare in via definitiva le loro ripercussioni concrete. Di conseguenza, dal 2015 gli albergatori non sono pi\u00f9 autorizzati a offrire sul proprio sito prezzi pi\u00f9 convenienti di quelli offerti su una piattaforma on line.</p><p>Di questa situazione approfitta innanzitutto il portale americano Booking.com, che con una quota di mercato del 70 per cento si \u00e8 ormai conquistato una posizione dominante in Svizzera. La decisione della COMCO di continuare ad ammettere le clausole di parit\u00e0 tariffaria ristretta lede invece in maniera palpabile la libert\u00e0 commerciale degli albergatori e, rispetto al mercato europeo, aggiunge un altro svantaggio concorrenziale al settore alberghiero elvetico, che deve gi\u00e0 fare i conti con la sua immagine di isola dai prezzi alle stelle.</p><p>I Paesi limitrofi, dal canto loro, hanno gi\u00e0 riconosciuto la gravit\u00e0 del problema e hanno reagito rapidamente a livello normativo. La Germania e la Francia hanno vietato simili clausole. In Italia il Senato sta esaminando una modifica di legge gi\u00e0 approvata dalla Camera dei deputati. In Austria il Parlamento intende vietare queste clausole; in autunno deliberer\u00e0 su alcune disposizioni di legge, che dovrebbero entrare in vigore alla fine del 2016. </p><p>Considerate le reazioni dei Paesi vicini e il rischio che il settore alberghiero svizzero sia oggetto di un altro grande svantaggio concorrenziale, appare fondamentale agire in fretta vietando anche in Svizzera le clausole di parit\u00e0 tariffaria ristretta.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>Le piattaforme di prenotazione on line, una delle innovazioni digitali degli ultimi anni, hanno permesso agli alberghi svizzeri di aumentare notevolmente la propria visibilit\u00e0 in Rete. D'altro canto, la possibilit\u00e0 di confrontare prezzi e qualit\u00e0 delle prestazioni in modo rapido, dettagliato e trasparente rappresenta anche per i consumatori un vantaggio significativo. Si pu\u00f2 facilmente immaginare come a un crescente numero di clienti e fornitori su tali piattaforme corrisponda un crescente beneficio per entrambi. Va tuttavia osservato che, in Svizzera, continuano a prevalere le prenotazioni fatte direttamente presso gli alberghi.</p><p>La concentrazione del mercato sulle piattaforme di prenotazione on line, alle quali sono associate condizioni contrattuali specifiche, solleva per\u00f2 anche alcune questioni legate al diritto in materia di concorrenza. Accettando la cosiddetta clausola di parit\u00e0 tariffaria ampia un albergatore si impegna a non offrire, praticamente tramite nessun altro canale di vendita, le proprie camere a prezzi o condizioni pi\u00f9 favorevoli di quelle proposte nella piattaforma, il che limita la concorrenza. In primo luogo, simili clausole precludono la possibilit\u00e0 di offrire prezzi diversi tramite diversi canali, on line od off line. Nell'ottica del gestore del portale queste clausole fanno in modo che i gli utenti non vi si connettano solo per confrontare la qualit\u00e0 degli alberghi, per poi prenotare a tariffe pi\u00f9 convenienti attraverso un altro canale. In secondo luogo, queste clausole limitano la concorrenza tra le piattaforme, dato che viene praticamente a mancare la competizione a livello di commissioni. La concorrenza tra alberghi, invece, rimane pressoch\u00e9 invariata. \u00c8 pertanto necessario considerare questi fattori dal punto di vista del diritto in materia di concorrenza.</p><p>Nella decisione del 19 ottobre 2015 concernente le piattaforme di prenotazione on line (DPC 2016/1, pag. 67 segg.), la Commissione della concorrenza (COMCO) ha analizzato a fondo le conseguenze delle clausole di parit\u00e0 tariffaria ampia classificandole infine come accordi illeciti dal punto di vista della legislazione sui cartelli.</p><p>La Commissione ha invece lasciato aperta la questione delle clausole di parit\u00e0 tariffaria ristretta, ossia delle clausole con le quali un albergatore si impegna a non offrire sul proprio sito internet tariffe pi\u00f9 basse di quelle offerte sulla piattaforma on line. Gli albergatori non sono tuttavia costretti a proporre le stesse tariffe in tutti i portali e possono quindi fare differenze tra l'uno e l'altro. Inoltre, allo stato attuale, gli albergatori sono autorizzati a proporre prezzi pi\u00f9 convenienti tramite un canale di vendita off line, per esempio nel caso di prenotazioni telefoniche, ma anche sul proprio sito se l'offerta rientra in una formula ben definita, per esempio in un programma di fidelizzazione.</p><p>\u00c8 quindi discutibile fino a che punto l'applicazione di clausole di parit\u00e0 tariffaria ristretta ostacoli in modo significativo e ingiustificato una concorrenza efficace. Se, sulla base di ulteriori accertamenti, dovesse risultare che tali clausole pregiudicano illecitamente la concorrenza, la COMCO potr\u00e0 intervenire in virt\u00f9 della legge sui cartelli, possibilit\u00e0 che si \u00e8 tra l'altro riservata lei stessa nella decisione summenzionata. In questo senso, le autorit\u00e0 garanti della concorrenza continueranno a monitorare gli sviluppi del mercato. Il Consiglio federale ritiene quindi che, al momento, non si giustifichi l'introduzione di un nuovo divieto e che la legge sui cartelli offra gi\u00e0 una protezione sufficiente in materia di concorrenza.</p><p>Facendo astrazione dal caso concreto in esame, in generale le misure legislative finalizzate a regolarizzare un dato settore vanno prese in considerazione con moderazione. Viste le peculiarit\u00e0 dei modelli digitali di commercio - diverse a seconda del mercato e del prodotto -, nel caso di sviluppi indesiderati del mercato conviene innanzitutto che intervengano la COMCO e il sorvegliante dei prezzi sfruttando i margini di manovra offerti dalle leggi in vigore. La tendenza a una posizione dominante su un mercato, infatti, varia a seconda del prodotto ed \u00e8 per definizione effimera, in ragione del dinamismo dei mercati, dell'entrata in gioco di nuovi concorrenti e della facilit\u00e0 con cui i consumatori cambiano fornitori.</p>  Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposal":21,"FederalCouncilProposalText":"Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1479254400000)\/","SubmittedBy":"Bischof Pirmin","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1654646400000)\/","ResponsibleDepartment":8,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DEFR","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"15|34","Category":null,"Modified":"\/Date(1750810582987)\/","SubmissionDate":"\/Date(1475193600000)\/","SubmissionCouncil":2,"SubmissionCouncilName":"Consiglio degli Stati","SubmissionCouncilAbbreviation":"CS","SubmissionSession":5005,"SubmissionLegislativePeriod":50,"FirstCouncil1":2,"FirstCouncil1Name":"Consiglio degli Stati","FirstCouncil1Abbreviation":"CS","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Economia|Media e comunicazione"}}