{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163926,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163926,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163926,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163926,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163926,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163926,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163926,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163926,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163926,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163926,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163926,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163926,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163926,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163926,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163926,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163926,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163926,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20163926,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"16.3926","BusinessType":6,"BusinessTypeName":"Postulato","BusinessTypeAbbreviation":"Po.","Title":"Obbligo di versamento supplementare ai sensi dell'articolo 80 LENu al fondo di disattivazione per impianti nucleari e al fondo di smaltimento per centrali nucleari da parte degli azionisti delle societ\u00e0 Kernkraftwerk G\u00f6sgen-D\u00e4niken AG e Kernkraftwerk Leibstadt AG","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Si invita il Consiglio federale a presentare un rapporto che illustri il carattere vincolante ed esecutivo, sul piano giuridico, dell'obbligo di versamento supplementare ai sensi dell'articolo 80 della legge sull'energia nucleare (LENu; RS 732.1) per gli azionisti delle societ\u00e0 Kernkraftwerk G\u00f6sgen-D\u00e4niken AG (KKG AG) e Kernkraftwerk Leibstadt AG (KKL AG).</p>","ReasonText":"<p>Secondo l'articolo 77 capoverso 3 LENu, i proprietari degli impianti nucleari sono tenuti a versare contributi al fondo di disattivazione e al fondo di smaltimento (Stenfo). Essi hanno altres\u00ec l'obbligo di corrispondere un versamento supplementare illimitato, qualora risultasse che le richieste di risarcimento giustificate di altri proprietari non fossero coperte con le risorse finanziarie del fondo. Secondo l'articolo 80 capoverso 4 l'obbligo di versamento supplementare viene limitato soltanto nel caso in cui i proprietari degli impianti nucleari non siano pi\u00f9 economicamente in grado di farsi carico di tali versamenti.</p><p>Le societ\u00e0 proprietarie KKG AG e KKL AG sono concepite come centrali partner. Tra esse vige un contratto di partenariato di diritto privato (ma non pubblico) che regola l'assunzione degli oneri annuali da parte degli azionisti delle societ\u00e0 stesse. Tuttavia, i proprietari delle centrali nucleari di G\u00f6sgen e Leibstadt sono le societ\u00e0 KKG AG e KKL AG, che dispongono di un capitale azionario esiguo. Esse rispondono solo con questo modesto capitale azionario se il contratto di partenariato non stabilisce altre disposizioni con carattere sufficientemente vincolante sul piano giuridico. Vista tale struttura societaria con capitale proprio limitato, \u00e8 lecito chiedersi se l'obbligo di versamento supplementare ai sensi della LENu possa realmente esplicare un effetto. Il rapporto ha quindi il compito di chiarire se per i \"partner\" coinvolti, come ad esempio Alpiq SA (Olten), Alpiq Suisse SA (Losanna), Axpo Power AG (Baden), Alpiq Trading AG (Baden), citt\u00e0 di Zurigo, citt\u00e0 di Berna (ewb); AEW Energie AG (Aarau) sussiste un obbligo di versamento supplementare inderogabile, se tale obbligo \u00e8 riconosciuto da tutti gli azionisti e se, sul piano giuridico, pu\u00f2 essere fatto valere dalla Confederazione. Se cos\u00ec non fosse, il rapporto dovr\u00e0 presentare proposte per migliorare le relative disposizioni della LENu. Nel rapporto sulla governance del Stenfo (2014) il Controllo federale delle finanze (CDF) ha fatto presente che per la Confederazione il rischio legato alla responsabilit\u00e0 civile \u00e8 elevato e, in particolare, che la costituzione di centrali partner non chiarisce l'obbligo di versamento supplementare. A completamento, sarebbe dunque auspicabile anche un rapporto del CDF.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>I diritti e i doveri determinanti in materia di garanzia per i costi di disattivazione e smaltimento per gli impianti nucleari sono stabiliti dalla legge del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu; RS 732.1) nonch\u00e9 dall'ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (OFDS; RS 732.17). Secondo l'articolo 31 capoverso 1 LENu, chi produce scorie radioattive (gli esercenti degli impianti nucleari) \u00e8 tenuto a smaltirle a proprie spese e in modo sicuro. I costi di smaltimento che insorgono durante l'esercizio delle centrali nucleari devono essere pagati dagli esercenti in modo continuato. I costi per la disattivazione delle centrali nucleari, nonch\u00e9 i costi per lo smaltimento delle scorie radioattive che insorgono dopo la loro disattivazione, sono coperti invece da due fondi indipendenti: il Fondo di disattivazione e il Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari. Entrambi sono alimentati con contributi versati dagli esercenti. Alla scadenza ordinaria di cinque anni, questi contributi sono soggetti a nuova tassazione sulla base dello studio sui costi o, in via straordinaria, a una tassazione intermedia secondo l'articolo 9 OFDS.</p><p>La LENu prevede una regolamentazione specifica per i costi non coperti nell'ambito della disattivazione e dello smaltimento. La regolamentazione a cascata della responsabilit\u00e0 civile definita negli articoli 79 e 80 prevede che gli esercenti debbano sostenere per intero i propri costi; inoltre sussiste un obbligo di effettuare versamenti supplementari, analogo a un obbligo di solidariet\u00e0, in relazione ai costi a carico degli altri esercenti. Se questa assunzione di oneri non \u00e8 sostenibile sotto il profilo economico, l'Assemblea federale decide se e in che misura la Confederazione partecipa ai costi non coperti.</p><p>Le centrali di G\u00f6sgen e di Leibstadt sono organizzate come centrali partner e sono proprietarie delle societ\u00e0 istituite appositamente per l'esercizio, ovvero la Kernkraftwerk G\u00f6sgen-D\u00e4niken AG (KKG AG) e la Kernkraftwerk Leibstadt AG (KKL AG). Queste societ\u00e0 anonime possiedono diversi azionisti (partner). Le centrali partner si caratterizzano per il fatto che gli azionisti riprendono l'energia prodotta e in contropartita rimborsano i costi annui.</p><p>Qualora la KKG AG o la KKL AG dovesse essere tenuta a effettuare versamenti supplementari per i costi sostenuti da un altro esercente e non fosse in grado di sostenere i relativi oneri, si pone la domanda se gli azionionisti debbano sostenere tali oneri come costi annui sulla base dei contratti di partenariato. Anche se l'assunzione di tali oneri fosse possibile sulla base dei contratti di partenariato di diritto privato, a livello giuridico la Confederazione non la potrebbe imporre agli azionisti, in quanto non \u00e8 parte contrattuale.</p><p>L'introduzione nella LENu di una regolamentazione applicabile concernente l'assunzione degli oneri da parte degli azionisti equivarrebbe a un regresso su questi ultimi. Nel rapporto del Consiglio federale del 21 gennaio 2015 in adempimento del postulato Vischer Daniel 11.3356, \"Centrali nucleari. Responsabilit\u00e0 civile dello Stato\", nonch\u00e9 nel parere del Consiglio federale relativo alla mozione Fetz 13.4185, \"Centrali nucleari. Estensione agli azionisti dell'obbligo di effettuare versamenti\", \u00e8 stata trattata la possibilit\u00e0 di introdurre nella legge il regresso sugli azionisti. In ultima analisi l'introduzione del regresso \u00e8 stata considerata problematica dal punto di vista costituzionale e non praticabile. Nel tempo tale valutazione \u00e8 rimasta immutata.</p><p>Tuttavia, nel quadro degli adeguamenti della OFDS, il Consiglio federale dispone di altre misure, conformi alla Costituzione e alla legge, atte a garantire il finanziamento, in ampia misura e in tempi rapidi, dei costi di disattivazione e smaltimento. A questo scopo nel 2015 il governo ha introdotto in particolare un supplemento di sicurezza del 30 per cento sui costi calcolati. In base allo studio sui costi 2016, si dovr\u00e0 verificare se l'attuale modello di calcolo dei contributi annui ai Fondi debba essere nuovamente adeguato.</p>  Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.","FederalCouncilProposal":20,"FederalCouncilProposalText":"Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1485302400000)\/","SubmittedBy":"Nussbaumer Eric","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1520467200000)\/","ResponsibleDepartment":9,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DATEC","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"66","Category":null,"Modified":"\/Date(1690519858847)\/","SubmissionDate":"\/Date(1480464000000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":5006,"SubmissionLegislativePeriod":50,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Energia"}}