{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163948,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163948,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163948,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163948,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163948,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163948,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163948,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163948,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163948,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163948,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163948,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163948,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163948,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163948,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163948,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163948,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163948,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20163948,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"16.3948","BusinessType":5,"BusinessTypeName":"Mozione","BusinessTypeAbbreviation":"Mo.","Title":"Introdurre un obbligo di rimborso delle prestazioni AOMS di cui si \u00e8 usufruito volontariamente all'estero","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il Consiglio federale \u00e8 incaricato di modificare la legge federale sull'assicurazione malattie ed eventualmente ulteriori basi legali in modo che in futuro l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) rimborsi visite mediche e ricoveri ospedalieri di cui gli assicurati hanno usufruito all'estero su base volontaria, nonch\u00e9 l'acquisto di mezzi EMAp e medicamenti, purch\u00e9 vi sia una prescrizione medica al riguardo e i prezzi all'estero siano inferiori ai prezzi massimi rimborsati dall'AOMS in Svizzera.</p>","ReasonText":"<p>Un livello dei prezzi pi\u00f9 elevato in Svizzera che all'estero ha ripercussioni anche sull'assicurazione sociale malattie. Efficaci misure di isolamento del mercato rendono molto costosi i trattamenti ospedalieri e medici; ad esempio, da studi di Sant\u00e9suisse emerge che in Svizzera i generici e le strisce reattive per il controllo della glicemia sono circa due volte pi\u00f9 cari rispetto ad altri Paesi europei. Nel presente caso questo comportamento di fabbricanti e importatori generali va a scapito dell'assicurazione sociale malattie e delle economie domestiche. \u00c8 particolarmente deplorevole che le persone che attualmente stanno gi\u00e0 sgravando l'assicurazione sociale malattie comprando attivamente all'estero siano punite per questo con il mancato rimborso dei loro acquisti.</p><p>Al fine di rendere giustizia al contributo di questi assicurati alla limitazione della spesa e di fornire un apporto urgentemente necessario al contenimento dei costi della sanit\u00e0 e dei premi dell'assicurazione malattie, in forte aumento, \u00e8 pertanto indispensabile che l'AOMS rimborsi le visite mediche, i ricoveri ospedalieri, i mezzi ausiliari e i medicamenti di cui gli assicurati hanno usufruito all'estero su base volontaria, purch\u00e9 vi sia una prescrizione medica al riguardo e i prezzi all'estero siano inferiori ai prezzi massimi rimborsati dall'AOMS in Svizzera.</p><p>In tal senso \u00e8 importante che la scelta dei pazienti svizzeri sia puramente volontaria e senza alcun obbligo. In un sistema liberale la decisione d'acquisto, che comprende anche il luogo in cui questo viene effettuato, spetta al paziente. Tuttavia \u00e8 inopportuno punire chi sgrava l'istituzione sociale AOMS acquistando a costi bassi.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>L'obbligo di rimborso delle prestazioni AOMS di cui i pazienti hanno scelto di usufruire all'estero \u00e8 oggetto anche della mozione Ettlin Erich 16.3988. Il Consiglio federale si permette pertanto di rispondere allo stesso modo ai due interventi.</p><p>Il Consiglio federale \u00e8 ben consapevole del problema dell'evoluzione dei costi dell'assicurazione malattie e dell'onere finanziario che ne risulta per le economie domestiche. Proprio per questo, uno degli obiettivi principali della sua Strategia sanit\u00e0 2020 sono le misure di contenimento dei costi. Alcune di queste misure sono gi\u00e0 state attuate e hanno permesso di ridurre i costi della salute di centinaia di milioni di franchi all'anno. Altre sono state avviate. Per elaborare nuove misure volte a contenere l'aumento dei costi, il Dipartimento federale dell'interno ha inoltre istituito un gruppo di esperti internazionali incaricato di valutare le esperienze positive fatte in altri Paesi europei nella gestione dell'aumento delle prestazioni sanitarie e dei costi e di elaborare proposte per la Svizzera entro l'autunno del 2017. Prima di introdurre eventuali nuove soluzioni sarebbe pertanto opportuno attendere la conclusione dei lavori in corso.</p><p>Per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) vige il principio della territorialit\u00e0, vale a dire che di norma sono rimborsate soltanto le prestazioni fornite sul territorio nazionale da fornitori di prestazioni autorizzati in Svizzera. Costituiscono un'eccezione a questo principio per esempio i casi d'emergenza e le cure non coperte dall'offerta medica in Svizzera. Inoltre, per quanto riguarda gli Stati dell'UE/AELS, possono essere fatti valere i diritti garantiti dalla tessera europea di assicurazione malattia e i casi soggetti ad autorizzazione. Nell'ultima sessione autunnale, il Parlamento ha inoltre approvato un allentamento controllato del principio della territorialit\u00e0 (FF 2016 6859) che consente ai Cantoni di confine e agli assicuratori malattie di condurre progetti di collaborazione transfrontaliera con i fornitori di prestazioni esteri. Questi progetti, circoscritti alle regioni di confine, devono essere approvati dal Consiglio federale.</p><p>Sui prodotti dell'EMAp il Consiglio federale si \u00e8 gi\u00e0 espresso nel suo parere in risposta alla mozione Heim 16.3169, \"Introdurre l'obbligo per le casse malati di rimunerare i mezzi e gli apparecchi medici acquistati all'estero\", dichiarando la propria disponibilit\u00e0 a studiare, nel quadro della revisione dell'EMAp, la possibilit\u00e0 di suddividere i prodotti in prodotti rimborsabili anche se acquistati all'estero e prodotti coperti soltanto in Svizzera. Sottoporr\u00e0 al Parlamento un rapporto in merito e proporr\u00e0 eventualmente una pertinente modifica della LAMal. I lavori sono gi\u00e0 stati avviati e il rapporto sar\u00e0 presentato nel corso del 2017. Il Consiglio federale \u00e8 disposto a verificare se anche per i medicamenti possa essere opportuno prevedere, a condizioni specifiche, un rimborso di determinati prodotti acquistati all'estero.</p><p>Il Consiglio federale ritiene che un ulteriore allentamento del principio della territorialit\u00e0, in particolare per le visite mediche o ospedaliere, porterebbe a un ampliamento dell'offerta di prestazioni e di conseguenza a un aumento del potenziale di consumo: questo impedirebbe di raggiungere l'auspicata diminuzione dei costi sanitari. Attualmente si stanno sondando nei dettagli diverse possibilit\u00e0 di gestione strategica nel settore ambulatoriale. Va tuttavia sottolineato che in questo settore si registra un continuo aumento dei costi, dovuto non soltanto alle tariffe elevate, ma anche e soprattutto al fatto che cresce la richiesta di prestazioni, in particolare delle prestazioni pi\u00f9 costose. Un ulteriore allentamento non permetterebbe di contrastare questa tendenza, anzi rischierebbe di accentuarla, perch\u00e9 sarebbero a disposizione ancora pi\u00f9 prestazioni anche se a prezzi probabilmente meno elevati. In seguito all'approvazione del postulato 16.3000 sono in corso preparativi per un contenimento dei costi pi\u00f9 efficace nel settore ambulatoriale. Il rapporto in merito sar\u00e0 sottoposto al Parlamento nelle prossime settimane. Un altro argomento contrario all'allentamento del principio della territorialit\u00e0 \u00e8 l'impossibilit\u00e0 da parte della Svizzera di verificare i requisiti qualitativi applicabili a prestazioni e fornitori esteri e di adottare misure in caso di mancata osservanza.</p><p>Se la mozione dovesse essere accolta dalla Camera prioritaria, il Consiglio federale chiederebbe alla seconda Camera di modificarla in modo che sia possibile usufruire all'estero unicamente delle prestazioni prescritte da un fornitore di prestazioni residente in Svizzera.</p>  Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposal":21,"FederalCouncilProposalText":"Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1487721600000)\/","SubmittedBy":"Lohr Christian","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1544745600000)\/","ResponsibleDepartment":4,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'interno","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFI","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"15|2841","Category":null,"Modified":"\/Date(1690519768990)\/","SubmissionDate":"\/Date(1481068800000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":5006,"SubmissionLegislativePeriod":50,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Economia|Salute"}}