{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163995,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163995,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163995,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163995,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163995,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163995,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163995,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163995,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163995,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163995,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163995,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163995,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163995,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163995,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163995,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163995,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20163995,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20163995,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"16.3995","BusinessType":5,"BusinessTypeName":"Mozione","BusinessTypeAbbreviation":"Mo.","Title":"Preservare gli impieghi in caso di licenziamenti collettivi. Sanzionare pi\u00f9 severamente gli abusi della procedura di consultazione","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il Consiglio federale \u00e8 incaricato di presentare un disegno di legge che stralci l'articolo 336a capoverso 3 del Codice delle obbligazioni (CO) affinch\u00e9 la sanzione in caso di licenziamento collettivo abusivo sia identica a quella prevista in caso di licenziamento abusivo \"ordinario\" (cfr. art. 336a cpv. 2 CO).</p>","ReasonText":"<p>In caso di licenziamento collettivo abusivo il giudice pu\u00f2 accordare ai lavoratori vittime soltanto un'indennit\u00e0 massima di due mesi di salario e non di sei mesi come in caso di disdetta abusiva in un altro contesto. Questo importo esiguo \u00e8 criticato dalla dottrina, la quale rileva che i giudici tendono ad accordare quasi sempre l'indennit\u00e0 massima al fine di renderla per quanto possibile dissuasiva. Ora, questa indennit\u00e0 mira semplicemente a che il datore di lavoro costretto a procedere a un licenziamento collettivo agisca in buona fede quando consulta i lavoratori interessati o i loro rappresentanti. Un datore di lavoro onesto, previdente e rispettoso del partenariato sociale non ha dunque nulla da temere e non sar\u00e0 condannato per licenziamento collettivo abusivo, anche se deve sopprimere un gran numero di impieghi. \u00c8 invece importante prevedere una sanzione dissuasiva per evitare che datori di lavoro senza scrupoli, poco attenti al partenariato sociale o in mala fede ostacolino la ricerca di soluzioni volte a preservare i posti di lavoro e attenuare l'impatto dei licenziamenti. </p><p>Negli ultimi mesi sono fortemente aumentate le pratiche abusive nelle quali i datori di lavoro agiscono in mala fede o fanno ricorso a tattiche dilatorie per addossare alla collettivit\u00e0, in particolare l'assicurazione contro la disoccupazione e l'aiuto sociale, i costi della soppressione di posti. Occorre pertanto constatare che un'indennit\u00e0 massima di due mesi non esplica l'effetto dissuasivo sperato, anche se deve essere versata a un gran numero di lavoratori. Un'indennit\u00e0 pi\u00f9 elevata indurr\u00e0 tutti i datori di lavoro, e non solo quelli onesti che agiscono come buoni partner sociali, a rispettare le procedure di cui agli articoli 335d e seguenti e 335h e seguenti CO. Ci\u00f2 comporter\u00e0 un maggior numero di soluzioni che permettano di preservare i posti di lavoro o attenuare le conseguenze negative dei licenziamenti inevitabili. Non si tratta in alcun modo di limitare la libert\u00e0 di licenziare, ma semplicemente di fare in modo che i datori di lavoro agiscano in buona fede in caso di licenziamento collettivo. </p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>L'articolo 336a capoverso 3 CO \u00e8 in vigore dal 1\u00b0 maggio 1994. \u00c8 stato introdotto con il programma consecutivo al rigetto dell'Accordo SEE (Swisslex), contemporaneamente agli articoli 335d e seguenti CO applicabili in caso di licenziamento collettivo. Il massimo di due mesi di salario \u00e8 stato introdotto in occasione dei dibattiti parlamentari dopo una discussione dettagliata e varie proposte divergenti avanzate nelle due Camere (si veda Boll. Uff. 1993 N 1721 segg. e Boll. Uff. 1993 S 875 seg.). Nel suo messaggio, il Consiglio federale aveva proposto di fondarsi sul massimo di sei mesi fissato all'articolo 336a capoverso 2 CO, ma alla fine ha approvato la soluzione adottata dal Parlamento (Boll. Uff. 1993 S 876). Dai dibattiti emergono due argomenti a favore di una soglia massima meno elevata: da un lato, il Legislatore ha voluto sancire la differenza tra l'omissione totale della procedura di consultazione e imperfezioni formali poco gravi, fissando una soglia pi\u00f9 bassa e non lasciando ai giudici il compito di fissare indennit\u00e0 meno elevate nei casi poco gravi. Dall'altro, \u00e8 stato rilevato che le indennit\u00e0 totali possono raggiungere importi elevati in caso di un gran numero di licenziamenti abusivi.</p><p>Le indennit\u00e0 applicate dalla giurisprudenza in caso di licenziamenti collettivi abusivi sono variabili. A volte sono state ordinate indennit\u00e0 di due mesi di salario, ma anche di un mese o mezzo mese di salario (p. es. decisioni del Tribunale federale del 31 maggio 2011, 4A_173/2011 e del 5 marzo 2009, 4A_571/2008).</p><p>Il Consiglio federale ha ritenuto che il massimo di 6 mesi di salario previsto all'articolo 336a capoverso 2 CO non offriva ai giudici un margine di manovra sufficiente per tenere conto del carattere sia riparatore sia punitivo della sanzione. Ha pertanto proposto di aumentarlo a 12 mesi di salario (si veda l'avamprogetto di revisione parziale del Codice delle obbligazioni - sanzione in caso di disdetta abusiva o ingiustificata - del 1\u00b0 ottobre 2010). I due studi approfonditi chiesti dal Consiglio federale sulla protezione accordata ai rappresentanti dei lavoratori e la protezione in caso di sciopero legale hanno confermato tale constatazione. Questa proposta \u00e8 attualmente discussa. Un aumento del massimo di due mesi di salario previsto all'articolo 336a capoverso 3 CO va valutato nel contesto del riesame generale in corso della sanzione in caso di disdetta abusiva o ingiustificata.</p><p>Un adeguamento alla sanzione generale non \u00e8 necessariamente la soluzione da prediligere. Non \u00e8 nemmeno opportuno esaminare la soglia particolare di cui all'articolo 336a capoverso 3 CO separatamente dalle discussioni sulla sanzione generale. Per questi motivi il Consiglio federale propone di respingere la mozione.</p>  Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposal":21,"FederalCouncilProposalText":"Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1487116800000)\/","SubmittedBy":"Schwaab Jean Christophe","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1537315200000)\/","ResponsibleDepartment":5,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento di giustizia e polizia","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFGP","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"15|44","Category":null,"Modified":"\/Date(1690520247357)\/","SubmissionDate":"\/Date(1481673600000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":5006,"SubmissionLegislativePeriod":50,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Economia|Occupazione e lavoro"}}