{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20164094,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20164094,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20164094,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20164094,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20164094,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20164094,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20164094,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20164094,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20164094,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20164094,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20164094,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20164094,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20164094,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20164094,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20164094,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20164094,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20164094,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20164094,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"16.4094","BusinessType":5,"BusinessTypeName":"Mozione","BusinessTypeAbbreviation":"Mo.","Title":"Migliorare la situazione delle PMI nei procedimenti in materia di concorrenza","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il Consiglio federale \u00e8 incaricato di modificare le basi giuridiche in materia di concorrenza allo scopo di:</p><p>1. semplificare e sveltire i procedimenti giudiziari in questa materia, stabilendone i termini nella legislazione pertinente;</p><p>2. regolamentare per legge la pubblicazione di informazioni durante il procedimento. Per evitare che sul mercato e nell'opinione pubblica nascano pregiudizi inutili - e a volte ingiustificati - nei confronti delle parti, le decisioni prese dalla Commissione della concorrenza non devono essere pubblicate prima della loro entrata in vigore;</p><p>3. adeguare le sanzioni per accordi illeciti alle dimensioni delle imprese e alle loro capacit\u00e0 di sopportarne le conseguenze sul piano economico e finanziario; le sanzioni devono rispettare il principio di proporzionalit\u00e0 ed essere limitate per legge a un livello di gravit\u00e0 sopportabile dalle imprese sanzionate;</p><p>4. indennizzare le parti delle spese ripetibili.</p>","ReasonText":"<p>La legge sui cartelli si sviluppa mediante la sua applicazione. Sotto molti aspetti, la prassi corrente della Commissione della concorrenza e la giurisprudenza dei tribunali coincidono, nel rispetto della volont\u00e0 del legislatore, ma non tengono sufficientemente in considerazione la situazione delle PMI. Il legislatore si \u00e8 basato sulla struttura dell'economia svizzera, formata soprattutto da piccole e medie imprese, e inizialmente anche la Commissione ne ha tenuto conto, quando ha emanato la \"Comunicazione PMI\". Purtroppo la giurisprudenza ha seguito uno sviluppo contrario a questo approccio iniziale. Tende infatti a non considerare la particolare situazione delle PMI, che non dispongono delle risorse di personale qualificato, materiali e finanziarie di cui possono beneficiare i grandi gruppi nazionali e internazionali.</p><p>La presente mozione si prefigge di correggere questa tendenza: si tratta di concretizzare la volont\u00e0 iniziale del legislatore e di precisare come difendere meglio gli interessi delle PMI nell'ambito dei procedimenti relativi al diritto della concorrenza, per ristabilire condizioni di equit\u00e0 nel trattamento di grandi gruppi economici e PMI. Queste precisazioni sono necessarie al fine di garantire la certezza del diritto alle PMI, nelle questioni inerenti alla concorrenza disciplinate dalla legge sui cartelli, e il rispetto del principio di proporzionalit\u00e0. Inoltre, secondo la normativa vigente, nel quadro dei procedimenti della Commissione della concorrenza le parti non hanno diritto ad alcuna indennit\u00e0. Tuttavia, per le PMI interessate, questi procedimenti - solitamente molto complessi, lunghi e onerosi - costituiscono un onere finanziario considerevole. Perci\u00f2 \u00e8 opportuno garantire che in ogni procedimento in materia di concorrenza, basato sul diritto amministrativo, a seconda dell'esito del procedimento in questione le parti possano percepire indennit\u00e0 giudiziarie.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>Nel suo messaggio del 22 febbraio 2012 concernente la revisione della legge sui cartelli e una legge sull'Autorit\u00e0 della concorrenza (FF 2012 3469), il Consiglio federale, basandosi sulla valutazione prevista dall'articolo 59a della legge sui cartelli (LCart; RS 251), ha rilevato la necessit\u00e0 di un intervento legislativo in quest'ambito. Diversamente dal Consiglio degli Stati, il 17 settembre 2014 il Consiglio nazionale ha rifiutato, per la seconda volta, l'entrata in materia sul progetto di revisione, ponendo cos\u00ec termine alle attivit\u00e0 ad esso correlate. Da allora sono stati depositati numerosi interventi parlamentari diretti a modificare singoli aspetti della LCart: pur ritenendo che nel settore del diritto sui cartelli occorra ancora legiferare, il Consiglio federale \u00e8 dell'avviso che eventuali modifiche della LCart debbano essere considerate in un'ottica globale.</p><p>Il Consiglio federale attribuisce grande importanza ai bisogni delle PMI, visto che costituiscono pi\u00f9 del 99 per cento delle imprese attive in Svizzera. Sotto questo profilo \u00e8 molto importante garantire l'efficacia della concorrenza, per impedire che subisca limitazioni ingiustificate e, soprattutto, proteggere le PMI dalle societ\u00e0 che occupano una posizione dominante sul mercato.</p><p>1. Anche il Consiglio federale auspica che i procedimenti relativi ai cartelli si svolgano in modo rapido e semplice. Bisogna tuttavia considerare la complessit\u00e0 della materia, l'entit\u00e0 degli accertamenti necessari, i diritti delle parti e le risorse a disposizione delle autorit\u00e0 preposte alla concorrenza e dei tribunali, nonch\u00e9 la loro autonomia operativa. Le procedure concernenti le sanzioni applicate in virt\u00f9 della LCart sono analoghe a quelle penali e perci\u00f2 i diritti delle parti e i diritti procedurali (diritto di essere sentiti, ecc.) rivestono grande importanza: lo Stato di diritto non pu\u00f2 essere oggetto di compromessi. Le norme vigenti consentono la flessibilit\u00e0 necessaria per affrontare le problematiche legate al perseguimento di pratiche inerenti al diritto sui cartelli. Imponendo termini rigidi si metterebbe a rischio soprattutto la qualit\u00e0 delle inchieste e delle decisioni prese dalle autorit\u00e0 preposte alla concorrenza e dai tribunali.</p><p>2. La Segreteria della Commissione della concorrenza (COMCO) \u00e8 tenuta a comunicare l'apertura di un'inchiesta mediante pubblicazione ufficiale, menzionando esplicitamente l'oggetto e le persone inquisite (art. 28 LCart). Questa disposizione \u00e8 finalizzata a richiamare l'attenzione dei terzi interessati, affinch\u00e9 possano partecipare all'inchiesta. Ai fini dell'economicit\u00e0 procedurale \u00e8 auspicabile che chi \u00e8 potenzialmente leso dal cartello possa partecipare al procedimento gi\u00e0 nelle sue fasi iniziali, cos\u00ec da poter far valere tempestivamente le sue ragioni. Si tratta perci\u00f2 di una disposizione che riveste un interesse anche pubblico. Inoltre, l'apertura di un'inchiesta non ha alcun carattere pregiudiziale.</p><p>La LCart contempla norme complesse, con concetti da interpretare. Per le imprese \u00e8 importante conoscere in anticipo e, per quanto possibile, in dettaglio, le modalit\u00e0 di applicazione di dette norme da parte delle autorit\u00e0 competenti. Se la pubblicazione delle decisioni fosse possibile soltanto dopo il loro passaggio in giudicato (cio\u00e8 dopo un'eventuale decisione del Tribunale federale), si potrebbero consultare unicamente le vecchie decisioni della COMCO - che in alcuni casi potrebbero risultare superate -, e si avrebbe cos\u00ec un netto peggioramento della situazione per quanto concerne la prevenzione e la trasparenza delle attivit\u00e0 amministrative. Inoltre, alcune imprese sarebbero incentivate ad avvalersi dei rimedi giuridici soltanto per rimandare la pubblicazione. Da ultimo, il tentativo di mantenere segreta una decisione della COMCO, di cui spesso molti partecipanti al procedimento sono a conoscenza, spingerebbe i media a tentare di scoprirne i contenuti e favorirebbe la diffusione di indiscrezioni che l'impresa interessata avrebbe difficolt\u00e0 a gestire a livello comunicativo.</p><p>3. La LCart prevede che l'importo addossato a un'impresa a titolo di sanzione non possa in alcun caso superare il 10 per cento della cifra d'affari realizzata in Svizzera negli ultimi tre esercizi (art. 49a cpv. LCart). L'ordinanza sulle sanzioni in caso di limitazioni illecite della concorrenza (OS LCart; RS 251.5) tiene conto del principio della proporzionalit\u00e0 (art. 2 cpv. 2 OS LCart); la sanzione \u00e8 calcolata in funzione della durata e della gravit\u00e0 delle pratiche illecite, e secondo il presunto guadagno che l'impresa ha conseguito con dette pratiche (art. 2 cpv. 1 OS LCart). Inoltre, la prassi seguita dalla COMCO considera anche i rischi di insolvenza che la sanzione comporterebbe per l'impresa colpita. In virt\u00f9 di questo regime sanzionatorio, equilibrato e basato sull'entit\u00e0 della cifra d'affari realizzata, che valuta nella loro concretezza sia gli autori dell'infrazione sia l'infrazione stessa, \u00e8 possibile gi\u00e0 oggi tenere conto delle capacit\u00e0 economiche e finanziarie delle imprese.</p><p>4. In generale la legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021) non prevede un indennizzo delle parti in relazione a procedure amministrative di prima istanza. Si tratta di richieste che possono essere avanzate soltanto nel quadro di una procedura di ricorso intentata davanti a tribunali. Il Consiglio federale ritiene che una deroga a questo principio, valida unicamente nell'ambito del diritto sui cartelli, e l'introduzione di disposizioni speciali sarebbero ingiustificate.</p>  Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposal":21,"FederalCouncilProposalText":"Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1487116800000)\/","SubmittedBy":"Fournier Jean-Ren\u00e9","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1749031913000)\/","ResponsibleDepartment":8,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DEFR","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"15","Category":"IV","Modified":"\/Date(1749118371210)\/","SubmissionDate":"\/Date(1481760000000)\/","SubmissionCouncil":2,"SubmissionCouncilName":"Consiglio degli Stati","SubmissionCouncilAbbreviation":"CS","SubmissionSession":5006,"SubmissionLegislativePeriod":50,"FirstCouncil1":2,"FirstCouncil1Name":"Consiglio degli Stati","FirstCouncil1Abbreviation":"CS","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Economia"}}