{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20164153,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20164153,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20164153,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20164153,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20164153,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20164153,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20164153,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20164153,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20164153,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20164153,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20164153,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20164153,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20164153,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20164153,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20164153,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20164153,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20164153,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20164153,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"16.4153","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":"Valori limite per i residui chimico-sintetici negli alimenti. Bisogna intervenire","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>I valori limite per i residui chimico-sintetici negli alimenti dovrebbero essere fissati in maniera tale da proteggere tutte le categorie della popolazione dai danni alla salute che potrebbero derivare dall'assunzione di queste sostanze (principio di precauzione). Secondo il rapporto di Greenpeace Svizzera che valuta il livello di sicurezza dei valori limite legali per i pesticidi negli alimenti (\"Gesetzliche Grenzwerte f\u00fcr Pestizide im Essen. Alles sicher?\"), tali valori sono definiti sulla base di una procedura discutibile. Sempre secondo il rapporto di Greenpeace, questi valori limite non proteggono in misura sufficiente le persone particolarmente sensibili o le categorie della popolazione pi\u00f9 vulnerabili, quali i bambini piccoli, e nella loro definizione non si considera in particolare che, su determinati sistemi organici, le sostanze possono avere un effetto additivo o addirittura potenziatore (effetto cocktail).</p><p>Il Consiglio federale \u00e8 invitato a rispondere alle seguenti domande:</p><p>1. \u00c8 sufficiente il \"fattore di sicurezza\" 100, utilizzato per fissare i valori limite dei residui di prodotti fitosanitari, per proteggere le categorie della popolazione pi\u00f9 vulnerabili, come i bambini piccoli?</p><p>2. Il Consiglio federale ritiene che l'attuale metodo di definizione dei valori limite debba essere valutato e adeguato e, se s\u00ec, in che modo?</p><p>3. Secondo l'articolo 3 dell'OSoE occorre considerare l'effetto additivo delle sostanze che agiscono sugli stessi sistemi biologici. Secondo l'USAV, tuttavia, non vi sono metodi per farlo. Questo \u00e8 conforme alla Costituzione e/o corrisponde al principio di precauzione? In che modo si pu\u00f2 garantire che in futuro si considereranno adeguatamente gli effetti additivi e potenziatori?</p><p>4. In osservanza del principio di precauzione, occorre introdurre un valore limite cumulativo per i residui chimico-sintetici, al fine di prevenire potenziali interazioni dannose dei diversi principi attivi nell'organismo umano?</p><p>5. Il Consiglio federale \u00e8 disposto a impegnarsi in seno agli organismi internazionali competenti a favore dello sviluppo dei metodi di definizione dei valori limite?</p>","ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>Le concentrazioni massime (CM) sono fissate in modo tale che, se rispettate, il consumo delle derrate alimentari non comporta pericoli per la salute umana. Allo scopo, nel quadro dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari si esigono dal richiedente numerosi studi con diverse specie animali, poi valutati dagli uffici federali competenti.</p><p>1. L'utilizzo di un fattore di sicurezza garantisce un adeguato margine di sicurezza per l'essere umano, qualora quest'ultimo dovesse rivelarsi pi\u00f9 vulnerabile rispetto alla specie animale testata in laboratorio. Questo fattore \u00e8 scientificamente ed empiricamente fondato. Per i principi attivi fitosanitari, le CM sono autorizzate al minor livello possibile e solo nella quantit\u00e0 inevitabile dal punto di vista agronomico. In genere dunque le CM sono fissate a un livello inferiore rispetto a quanto sarebbe necessario in termini di protezione della salute. Di fatto, il margine di sicurezza tra le dosi che non hanno prodotto effetti nocivi osservabili negli esperimenti sugli animali e quelle assunte dall'uomo tramite i residui alimentari \u00e8 superiore a 100, in molti casi di vari ordini di grandezza. Le CM stabilite con il fattore di sicurezza 100 offrono sufficiente protezione a tutte le categorie della popolazione.</p><p>2./5. Nella definizione delle CM per i principi attivi fitosanitari negli alimenti si impiegano metodi internazionalmente accettati e utilizzati. La Confederazione segue gli sviluppi scientifici e i nuovi risultati nel campo della definizione delle CM e collabora attivamente in seno ai competenti organismi internazionali dell'Autorit\u00e0 europea per la sicurezza alimentare e dell'Organizzazione mondiale della sanit\u00e0. Per definire le CM si tiene sempre conto delle pi\u00f9 recenti scoperte scientifiche. Per il momento non sono necessari adeguamenti procedurali.</p><p>3. Vari Paesi, dopo aver analizzato gli \"effetti cocktail\" per specifici gruppi di sostanze (p. es. per gli organofosfati), hanno classificato il rischio come basso. In mancanza di un'indicazione di rischio per la salute, il principio di precauzione \u00e8 considerato impraticabile. Nell'ambito del Piano d'azione per la riduzione del rischio e l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari si prevede di stimare il rischio specifico per la Svizzera sulla base di dati svizzeri di consumo e monitoraggio. Inoltre, a livello internazionale si svilupperanno anche i piani e i metodi per la valutazione cumulativa dei rischi.</p><p>4. Possibili interazioni quali cumulazioni o sinergie degli effetti tra sostanze con effetti dello stesso tipo sono osservate nel caso di dosi medie o elevate, per esempio nei medicamenti. Nel caso di dosi molto basse, come quelle assunte con i residui negli alimenti, \u00e8 per\u00f2 improbabile che le interazioni cumulative o sinergiche possano essere tali da avere effetto. Siccome in genere, tramite l'alimentazione, l'essere umano \u00e8 esposto a dosi ridotte di vari principi attivi fitosanitari e non essendovi per ora indizi di rischi sanitari provocati da residui multipli, si pu\u00f2 fare a meno di un valore limite cumulativo a titolo precauzionale.</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1487116800000)\/","SubmittedBy":"Munz Martina","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1544745600000)\/","ResponsibleDepartment":4,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'interno","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFI","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"15|2841","Category":null,"Modified":"\/Date(1690519711243)\/","SubmissionDate":"\/Date(1481846400000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":5006,"SubmissionLegislativePeriod":50,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Economia|Salute"}}