{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20170053,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20170053,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20170053,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20170053,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20170053,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20170053,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20170053,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20170053,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20170053,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20170053,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20170053,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20170053,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20170053,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20170053,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20170053,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20170053,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20170053,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20170053,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"17.053","BusinessType":1,"BusinessTypeName":"Oggetto del Consiglio federale","BusinessTypeAbbreviation":"OCF","Title":"Cooperazione amministrativa transfrontaliera. Convenzioni n. 94 e 100 del Consiglio d'Europa. Approvazione","Description":"Convenzione europea sulla notificazione all\u2019estero dei documenti in materia amministrativa","InitialSituation":"<p><b>Comunicato stampa del Consiglio federale del 30.08.2017</b></p><p><b>Migliorare la cooperazione amministrativa transfrontaliera </b></p><p><b>Nella sua seduta del 30 agosto 2017 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente l'approvazione e l'attuazione di due convenzioni del Consiglio d'Europa sulla cooperazione amministrativa transfrontaliera. Scopo delle convenzioni \u00e8 potenziare ulteriormente gli attuali strumenti della cooperazione internazionale nel settore amministrativo. Nel quadro del miglioramento dell'esecuzione delle misure collaterali nonch\u00e9 della lotta agli abusi sul mercato del lavoro, il 18 maggio 2016 il Consiglio federale ha deciso e di sottoporre al Parlamento due convenzioni. </b></p><p>Il diritto federale disciplina soltanto in alcuni punti e senza uniformit\u00e0 le modalit\u00e0 della notificazione di atti amministrativi stranieri a destinatari in Svizzera e di atti amministrativi svizzeri a destinatari all'estero. Nella prassi amministrativa, Confederazione e Cantoni devono spesso decidere come trattare le domande di assistenza amministrativa nei settori in cui non vi sono normative di legge n\u00e9 accordi internazionali. Le due convenzioni del Consiglio d'Europa n. 94 del 1977 e n. 100 del 1978 sulla cooperazione amministrativa transfrontaliera offrono a queste problematiche soluzioni basate su strumenti internazionali che hanno dato buoni risultati nella pratica, in particolare negli Stati confinanti con il nostro Paese.</p><p></p><p>Agevolare l'attivit\u00e0 amministrativa e consolidare la certezza del diritto</p><p>La Svizzera ha firmato una quarantina di anni fa la Convenzione n. 94 sulla notificazione all'estero dei documenti in materia amministrativa e la Convenzione n. 100 sul conseguimento all'estero di informazioni e di prove in materia amministrativa, ma fino a oggi non le ha ratificate. Riflettendo sui problemi di esecuzione delle misure collaterali si \u00e8 giunti alla conclusione che le due convenzioni potrebbero agevolare le relazioni con le autorit\u00e0 amministrative degli Stati limitrofi e consolidare la certezza del diritto. In tal modo i documenti ufficiali potranno essere notificati in maniera agevolata in esecuzione della legge sul lavoratori distaccati, il che aumenter\u00e0 l'efficacia delle misure collaterali.</p><p>Le due convenzioni danno agli Stati parte diverse opzioni e possibilit\u00e0 di scegliere soluzioni concrete di cui la Svizzera, secondo il Consiglio federale, pu\u00f2 fare uso formulando pertinenti dichiarazioni. Le due convenzioni non vanno, ad esempio, applicate nel settore della vigilanza sui mercati finanziari e delle attivit\u00e0 informative.</p><p></p><p>Conclusione autonoma di trattati di assistenza amministrativa e di assistenza giudiziaria in materia amministrativa</p><p>Unitamente all'approvazione e all'attuazione delle due convenzioni, si intende finalmente creare le basi legali per permettere in futuro al Consiglio federale di concludere in modo autonomo trattati internazionali in materia di assistenza amministrativa e di assistenza giudiziaria in materia amministrativa. Tali trattati possono disciplinare le modalit\u00e0 della notificazione specifiche dei settori, abbreviare le vie di notificazione e contribuire ad agevolare la cooperazione internazionale, in particolare con Paesi che non sono Stati contraenti delle convenzioni n. 94 e 100.</p>","Proceedings":"<p>Notizia ATS</p><p><b>Dibattito al Consiglio degli Stati, 14.03.2018</b></p><p><b>Facilitare la notifica all'estero di documenti amministrativi </b></p><p><b>La notifica all'estero di documenti amministrativi va facilitata, in particolare adesso che, con l'introduzione della Legge sui lavoratori distaccati (LDist), il loro numero \u00e8 notevolmente cresciuto. Per questo motivo il Consiglio degli Stati ha ratificato la Convenzione europea sulla notificazione all'estero dei documenti in materia amministrativa risalente al 1977.</b></p><p>Questa convenzione del Consiglio d'Europa sulla cooperazione amministrativa transfrontaliera - che porta il numero 94 - non era stata finora ratificata dalla Svizzera poich\u00e9 non se ne vedeva la necessit\u00e0, ha spiegato il relatore commissionale Robert Cramer (Verdi/GE), ricordando solo pochi i Paesi ad averlo fatto. Tra di questi ci sono per\u00f2 tutti i nostri vicini.</p><p>Con l'introduzione della LDist le autorit\u00e0 sono state confrontate a una esplosione del numero di notifiche da inoltrare all'estero, ha affermato Cramer facendo l'esempio della Germania (2343 dossier nel 2015). La convenzione permetter\u00e0 ora di semplificare le pratiche e aumentare la certezza del diritto, ha precisato il ginevrino.</p><p>Attualmente la notificazione di un documento ufficiale a un destinatario all'estero \u00e8 possibile solo ricorrendo all'assistenza giudiziaria o amministrativa. Uno studente che abita a L\u00f6rrach (D) a due passi da Basilea, potr\u00e0 cos\u00ec ricevere il suo diploma universitario per posta, ha affermato la consigliera federale Simonetta Sommaruga.</p><p>Con 24 voti contro 13, i \"senatori\" hanno invece bocciato la Convenzione europea sul conseguimento all'estero d'informazioni e di prove in materia amministrativa del 1978 - la convenzione n\u00b0 100 - ritenendola priva di rilevanza pratica. Il dossier passa ora al Nazionale.</p><p></p><p>Notizia ATS</p><p><b>Dibattito al Consiglio nazionale, 17.09.2018</b></p><p><b>La notifica all'estero di documenti amministrativi va facilitata, in particolare adesso che, con l'introduzione della Legge sui lavoratori distaccati (LDist), il loro numero \u00e8 notevolmente cresciuto. Per questo motivo, dopo gli Stati, anche il Consiglio Nazionale - con 184 contro 3 e 3 astenuti - ha ratificato la Convenzione europea sulla notificazione all'estero dei documenti in materia amministrativa risalente al 1977.</b></p><p>Questa convenzione del Consiglio d'Europa sulla cooperazione amministrativa transfrontaliera - che porta il numero 94 - non era stata finora ratificata dalla Svizzera poich\u00e9 non se ne vedeva la necessit\u00e0, ha spiegato il relatore commissionale Giovanni Merlini (PLR/TI), ricordando che solo pochi Paesi l'hanno fatto. Tra di questi ci sono per\u00f2 tutti i nostri vicini.</p><p>Con l'introduzione della LDist le autorit\u00e0 sono state confrontate con un'esplosione del numero di notifiche da inoltrare all'estero: ad esempio nel 2015 l'ambasciata svizzera in Germania ha ricevuto 2343 richieste da parte di autorit\u00e0 cantonali. La convenzione permetter\u00e0 ora di semplificare le pratiche e aumentare la certezza del diritto, ha precisato il ticinese.</p><p>Attualmente la notifica di un documento ufficiale a un destinatario all'estero \u00e8 possibile solo ricorrendo all'assistenza giudiziaria o amministrativa. Uno studente che abita a L\u00f6rrach (D) a due passi da Basilea, potr\u00e0 cos\u00ec ricevere il suo diploma universitario per posta.</p><p>Con 130 voti contro 52, il plenum ha invece bocciato la Convenzione europea sul conseguimento all'estero d'informazioni e di prove in materia amministrativa del 1978 - la convenzione n\u00b0 100 - ritenendola priva di rilevanza pratica.</p><p>Stando a Merlini, \"tra il 2007 e il 2016, la Svizzera ha depositato soltanto sei domande in tal senso all'estero\".</p><p>La consigliera federale Simonetta Sommaruga ha tentato invano di convincere il plenum che \"sussiste il bisogno di una cooperazione fondata su basi solide\", pur ammettendo che non vi siano svantaggi o vantaggi a ratificare questa convenzione.</p>","DraftText":null,"SubmittedText":null,"ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":null,"FederalCouncilProposal":null,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":null,"SubmittedBy":null,"BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1538092800000)\/","ResponsibleDepartment":5,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento di giustizia e polizia","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFGP","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"8|10","Category":"IIIb/IV","Modified":"\/Date(1770757137140)\/","SubmissionDate":"\/Date(1504051200000)\/","SubmissionCouncil":null,"SubmissionCouncilName":null,"SubmissionCouncilAbbreviation":null,"SubmissionSession":5010,"SubmissionLegislativePeriod":50,"FirstCouncil1":2,"FirstCouncil1Name":"Consiglio degli Stati","FirstCouncil1Abbreviation":"CS","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Politica internazionale|Politica europea"}}