{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20171080,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20171080,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20171080,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20171080,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20171080,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20171080,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20171080,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20171080,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20171080,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20171080,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20171080,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20171080,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20171080,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20171080,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20171080,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20171080,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20171080,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20171080,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"17.1080","BusinessType":19,"BusinessTypeName":"Interrogazione urgente","BusinessTypeAbbreviation":"IU","Title":"Paradise Papers. La Svizzera deve trarre le necessarie conseguenze","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Dai Paradise Papers \u00e8 emerso che le multinazionali delle materie prime operano ai margini o oltre i confini della legalit\u00e0 e non rispettano il loro obbligo di diligenza. Il dumping fiscale praticato legalmente \u00e8 un fenomeno molto diffuso.</p><p>Le societ\u00e0 internazionali e i super ricchi pagano molto meno imposte delle piccole e medie imprese e dei comuni cittadini. La Svizzera rischia di rimanere indietro nell'applicazione del principio di responsabilit\u00e0 sociale delle imprese.</p><p>1. I Paradise Papers evidenziano la necessit\u00e0 di intervenire sulla questione dell'equit\u00e0 fiscale. La Nike, ad esempio, in Svizzera paga un'imposta sull'utile del tre per cento soltanto.</p><p>a. Secondo il Consiglio federale a quanto ammontano le perdite fiscali (persone giuridiche e fisiche) a seguito di siffatte elusioni?</p><p>b. In che modo il Consiglio federale intende vietare tali strategie di elusione fiscale?</p><p>c. \u00c8 disposto a proporre nel PF 17 anche misure volte a contrastare l'elusione fiscale?</p><p>2. Dai Paradise Papers emerge che all'estero i commercianti di materie prime con sede in Svizzera disattendono, in alcuni casi gravemente, l'obbligo di diligenza. Diversi Paesi hanno rafforzato questo obbligo (Modern Slavery Act 2015, Regno Unito; Loi relative au devoir de vigilance 2017, Francia; Child Labour Due Diligence Law 2017, Paesi Bassi; Regolamento dell'UE 2017/821 sui minerali provenienti da zone di conflitto). Il Consiglio federale si attiver\u00e0 in questa direzione?</p><p>3. Il Consiglio federale condivide il timore che in questo caso l'inazione potrebbe condurre a una situazione analoga a quella creatasi nel settore bancario, in cui la Svizzera \u00e8 con le spalle al muro ed obbligata a recepire letteralmente le regolamentazioni internazionali?</p><p>4. L'UE istituzionalizza la pubblicazione di informazioni sulla responsabilit\u00e0 sociale delle imprese: la direttiva 2014/95 introduce l'obbligo per talune imprese di grandi dimensioni di comunicare informazioni di carattere non finanziario sulla base di standard riconosciuti a livello internazionale. In questo modo si accresce la responsabilit\u00e0 sociale delle imprese. Queste devono ottemperare al loro obbligo di rendicontazione anche nei confronti degli stakeholder, che possono quindi pretendere l'adempimento degli obblighi di diligenza e l'equit\u00e0 fiscale. Anche altri Paesi vanno in questa direzione.</p><p>a. Il Consiglio federale concorda che il rafforzamento della responsabilit\u00e0 sociale delle imprese \u00e8 nell'interesse di tutti?</p><p>b. Come pensa di garantire che le imprese operanti in Svizzera dichiarino le informazioni di carattere non finanziario rilevanti per gli stakeholder?</p><p>5. A prescindere dai punti elencati in precedenza, ritiene necessario reagire in qualche modo sul piano nazionale o internazionale?</p>","ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>1.a. La corretta attribuzione a livello internazionale dei fatturati e degli utili realizzati con l'attivit\u00e0 aziendale (ripartizione fiscale) costituisce la base per l'imposizione delle multinazionali. In Svizzera le autorit\u00e0 fiscali cantonali competenti per la tassazione ai fini della riscossione dell'imposta sull'utile determinano la base di imposizione sotto la vigilanza dell'AFC. I casi in cui Paesi hanno fatto valere una ripartizione fiscale internazionale differente hanno mostrato che la collaborazione tra la Svizzera e questi Paesi funziona. Non si deve quindi supporre che l'imposizione in Svizzera di tali gruppi comporti generalmente perdite fiscali ingiustificate. Il Consiglio federale non si esprime sul caso citato dall'autore dell'interpellanza. Se dai controlli dovessero emergere casi di risparmio fiscale ingiustificato o di sottrazione d'imposta (cfr. risposta ad 1.b e 1.c), si proceder\u00e0 alle rettifiche necessarie. Non ci si pu\u00f2 riferire a tali casi per effettuare una stima generale delle perdite.</p><p>b./c. Il Consiglio federale \u00e8 consapevole che le interconnessioni internazionali possono anche essere utilizzate per influenzare in modo illecito la ripartizione fiscale internazionale, ad esempio fornendo informazioni incomplete alle autorit\u00e0 fiscali o generando per le societ\u00e0 del gruppo spese ingiustificate attraverso presunte imprese terze. Siffatte pratiche possono essere considerate un'elusione o una sottrazione d'imposta. I controlli e i procedimenti penali fiscali condotti dalle autorit\u00e0 fiscali svizzere sono le misure adeguate per contrastarle.</p><p>Inoltre la Svizzera si impegna su molti fronti adottando misure preventive: in particolare con l'estensione dell'assistenza amministrativa sulla base delle convenzioni per evitare la doppia imposizione, lo scambio di informazioni spontaneo e la rendicontazione Paese per Paese la Svizzera contribuisce ad assicurare che i Paesi partner interessati dalle attivit\u00e0 aziendali internazionali e essa stessa ottengano le informazioni necessarie per individuare e impedire gli abusi nell'ambito della ripartizione fiscale internazionale.</p><p>2. Il Consiglio federale promuove la gestione aziendale responsabile e il rispetto dei diritti umani basandosi sul piano d'azione 2015-2019 relativo alla responsabilit\u00e0 sociale d'impresa (documento programmatico RSI) e sul piano d'azione nazionale per l'attuazione dei Principi Guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani. Esso segue gli sviluppi internazionali concernenti i meccanismi di diligenza per i minerali provenienti da zone di conflitto ed osserva le loro ripercussioni sull'economia svizzera. Se necessario, esaminer\u00e0 l'opportunit\u00e0 di presentare proposte adeguate in linea con questi sviluppi. Fondandosi sul rapporto di base sulle materie prime, il Consiglio federale ha conferito il mandato di elaborare delle linee guida per l'attuazione dei Principi Guida delle Nazioni Unite, contenenti anche raccomandazioni sui meccanismi di diligenza in materia di diritti umani per le imprese che operano nel settore delle materie prime. La Svizzera si ispira quindi ai principi internazionali delle Nazioni Unite.</p><p>3. Le autorit\u00e0 interessate dal settore delle materie prime non sono inattive. Infatti si incontrano regolarmente nell'ambito della piattaforma interdipartimentale sulle materie prime per valutare la situazione. A inizio dicembre 2017 si \u00e8 svolta la tavola rotonda annuale sulle materie prime che ha riunito i rappresentanti di Cantoni, imprese, associazioni e ONG. Il Consiglio federale ha incaricato la piattaforma di redigere entro novembre 2018 una nuova valutazione della situazione del settore svizzero delle materie prime, per stabilire in particolare se sia opportuno che le autorit\u00e0 intervengano per quanto riguarda la competitivit\u00e0, l'integrit\u00e0, l'ambiente o altri aspetti.</p><p>4. Il Consiglio federale accorda grande importanza alla responsabilit\u00e0 sociale d'impresa (\"Corporate Social Responsibility\", CSR), al rispetto dei diritti umani e alla tutela dell'ambiente. Nel suo programma di legislatura 2016-2019, questi temi sono obiettivi permanenti e prioritari. Il Consiglio federale mira a utilizzare un dispositivo armonizzato sul piano internazionale e gli strumenti esistenti, segnatamente i piani d'azione menzionati nella risposta 2 e il rapporto del 20 aprile 2016 sull'economia verde (\"Gr\u00fcne Wirtschaft. Massnahmen des Bundes f\u00fcr eine ressourcenschonende, zukunftsf\u00e4hige Schweiz\").</p><p>Il Consiglio federale verifica regolarmente l'attuazione dei piani d'azione e, se necessario, adeguer\u00e0 i pertinenti strumenti. Se l'attuazione non dovesse corrispondere alle aspettative, esso si riserva la facolt\u00e0 di vagliare ulteriori misure o addirittura strumenti giuridicamente vincolanti.</p><p>5. La Svizzera si impegna sul piano internazionale a favore di una maggiore trasparenza delle societ\u00e0 offshore. Nella sua legislazione nazionale ha adottato misure di ampio respiro per migliorare la trasparenza e impedire gli abusi (AIA, rendicontazione Paese per Paese, ultima revisione della legge sul riciclaggio di denaro). Il Consiglio federale ha incaricato il DFF di elaborare un progetto per la procedura di consultazione volto a introdurre obblighi di diligenza che dovranno essere rispettati nella fornitura di prestazioni di consulenza in relazione alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di societ\u00e0.</p><p>L'AFC e la SIF seguono gli sviluppi dei cosiddetti Panama Papers e i Paradise Papers sul piano fiscale. Nel concreto, la Svizzera partecipa alle sedute del gruppo di lavoro dell'OCSE e collabora alla definizione dei requisiti per le domande di informazione nel quadro dello scambio automatico di informazioni.</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1512691200000)\/","SubmittedBy":"Gl\u00e4ttli Balthasar","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1512691200000)\/","ResponsibleDepartment":7,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento delle Finanze","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFF","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"15|2446","Category":null,"Modified":"\/Date(1750803143270)\/","SubmissionDate":"\/Date(1512000000000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":5011,"SubmissionLegislativePeriod":50,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Economia|Imposte"}}