{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173043,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173043,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173043,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173043,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173043,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173043,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173043,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173043,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173043,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173043,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173043,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173043,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173043,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173043,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173043,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173043,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173043,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20173043,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"17.3043","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":"Attuazione della nuova legge sulle scuole svizzere all'estero","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Due anni fa \u00e8 entrata in vigore la revisione totale della legge sulle scuole svizzere all'estero. Questa revisione ha introdotto un cambiamento di paradigma, nella misura in cui non si tratta ormai pi\u00f9 di promuovere la formazione dei giovani Svizzeri all'estero, quanto piuttosto di fare delle scuole svizzere delle vetrine della formazione e della cultura svizzere all'estero. La nuova legge permette inoltre alla Confederazione di sostenere finanziariamente la fondazione di nuove scuole.</p><p>Il Consiglio federale \u00e8 invitato a rispondere alle seguenti domande:</p><p>1. A che punto si trova l'attuazione della nuova legge? Quante sono le nuove scuole sostenute dalla Confederazione all'estero e in base a quali criteri? Quali sono i progetti in corso?</p><p>2. Quale strategia persegue il Consiglio federale per sviluppare la rete delle scuole svizzere?</p><p>3. Che ruolo ha la Confederazione e come influisce sulla fondazione di nuove scuole svizzere all'estero?</p><p>4. Qual \u00e8 il meccanismo di finanziamento delle scuole svizzere all'estero e quali sono gli eventuali problemi legati al finanziamento di queste ultime?</p><p>5. Il Consiglio federale come intende assicurare il finanziamento delle scuole svizzere all'estero a lungo termine per garantire il raggiungimento degli obiettivi della legge ed evitare che la fondazione di nuove scuole avvenga a scapito di quelle esistenti?</p>","ReasonText":"<p>Attualmente la Confederazione sostiene 17 scuole svizzere all'estero. Queste scuole godono di una reputazione pedagogica eccellente, contribuiscono a diffondere l'immagine di qualit\u00e0 della Svizzera e promuovono la mobilit\u00e0 internazionale. I sussidi federali per la fondazione di nuove scuole consentono alla Confederazione di influire sulla fondazione di nuove scuole svizzere, rafforzando cos\u00ec la formazione e la cultura svizzere all'estero.</p><p>Vista la costante crescita a livello mondiale della domanda di strutture di formazione di qualit\u00e0, occorre chiedersi come rafforzare la posizione della Svizzera in questo settore con la fondazione di nuove scuole svizzere all'estero, in particolare nei Paesi emergenti quali la Cina. A due anni dall'entrata in vigore, appare opportuno stilare una prima valutazione delle esperienze maturate con la nuova legge, dei progetti sussidiati e dei mezzi stanziati per garantirne il finanziamento.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>1. Conformemente alla legge sulle scuole svizzere all'estero (LSSE; RS 418.0), entrata in vigore il 1\u00b0 gennaio 2015, e all'ordinanza del 28 novembre 2014 sulle scuole svizzere all'estero (OSSE; RS 418.01), la Confederazione sostiene 17 scuole svizzere nelle seguenti localit\u00e0: Bangkok, Barcellona, Bogota, Catania, Lima, Madrid, Milano (con filiale a Como), Citt\u00e0 del Messico (con filiali a Cuernavaca e Quer\u00e9taro), Bergamo, Roma, Santiago del Cile, San Paolo (con filiale a Curitiba) e Singapore. Inoltre la Confederazione sostiene 13 scuole tedesche, francesi o internazionali con docenti svizzeri in luoghi con una folta comunit\u00e0 svizzera.</p><p>Le scuole svizzere sono un vettore della formazione e della cultura svizzere all'estero e contribuiscono a promuovere nel Paese ospitante la conoscenza del nostro Paese, delle sue tradizioni e dei suoi valori. Il legislatore intende sviluppare la rete delle scuole svizzere in modo da avvalersene per rafforzare la diffusione della cultura svizzera.</p><p>Con la revisione totale delle basi legali le scuole svizzere all'estero usufruiscono di una maggiore flessibilit\u00e0 d'esercizio che ne consente la crescita. Per la fondazione e la creazione di nuove scuole possono essere concessi aiuti finanziari (art. 14 cpv. 2 lett. e LSSE). Inoltre la Confederazione pu\u00f2 sostenere le offerte di formazione professionale di base proposte dalle scuole svizzere, se portano al conseguimento di un diploma riconosciuto in Svizzera (art. 5 LSSE).</p><p>Dall'entrata in vigore della nuova legge sono stati presentati alla Confederazione diversi progetti: a Pechino \u00e8 imminente l'apertura di una nuova scuola, risultato di un progetto accuratamente sviluppato da un ente svizzero negli ultimi tre anni. Sono gi\u00e0 stati assunti docenti per il primo anno scolastico, che prender\u00e0 il via nell'estate del 2017. Altri progetti sono in cantiere in Vietnam (Citt\u00e0 di Ho Chi Minh, cooperazione con una scuola tedesca), Brasile (ampliamento dell'attuale offerta di scuole svizzere con una filiale e una sezione di formazione professionale) e Medio Oriente (progetti in Egitto, Qatar e Kuwait).</p><p>2. Nel giugno del 2016 il Dipartimento federale dell'interno (DFI) ha adottato la Strategia per lo sviluppo della rete delle scuole svizzere all'estero, che fornisce un orientamento per la gestione di progetti di fondazione o riconoscimento di nuove scuole svizzere (www.bak.admin.ch &gt; Produzione culturale &gt; Scuole svizzere all'estero). La strategia dovrebbe indicare le regioni effettivamente prioritarie, nonch\u00e9 la forma e l'entit\u00e0 dell'eventuale impegno della Confederazione, con l'obiettivo di rafforzare la diffusione della formazione e della cultura svizzere all'estero (ai sensi dell'art. 2 LSSE).</p><p>Le priorit\u00e0 geografiche si basano anzitutto sulle strategie della Confederazione per la cooperazione internazionale in materia di cultura e formazione e in secondo luogo sulle priorit\u00e0 generali di politica estera. Il sostegno attivo della Confederazione alla fondazione di nuove scuole \u00e8 possibile in particolare nelle regioni in crescita, caratterizzate da una forte presenza di imprese svizzere e da un elevato fabbisogno di insegnamento di qualit\u00e0.</p><p>3. Il sistema delle scuole svizzere all'estero si basa sul principio della sussidiariet\u00e0: le nuove scuole non vengono fondate dalla Confederazione, ma create e gestite da enti privati in loco. Tuttavia, la Confederazione pu\u00f2 esercitare un considerevole influsso sullo sviluppo della rete delle scuole svizzere attraverso la concessione di sussidi. Per la fondazione e la creazione di nuove scuole, la Confederazione pu\u00f2 concedere un sussidio pari al massimo al 50 per cento dei costi fino a un massimo di 3 milioni di franchi (art. 11 cpv. 3 OSSE).</p><p>La Confederazione sostiene inoltre progetti importanti sotto il profilo strategico fornendo contatti con autorit\u00e0 o con possibili Cantoni patrocinanti. A questo scopo l'Ufficio federale della cultura mantiene stretti rapporti con le rappresentanze svizzere all'estero. Il Dipartimento federale degli affari esteri e il DFI sostengono l'associazione delle scuole svizzere all'estero, che secondo il contratto di prestazioni concluso con la Confederazione pu\u00f2 fornire aiuto e consulenza ai responsabili dei progetti in loco.</p><p>4. La Confederazione versa sussidi annuali per le spese d'esercizio delle scuole svizzere all'estero riconosciute. Le condizioni per il riconoscimento sono fissate nella legge (art. 3 LSSE), mentre le basi di calcolo degli aiuti finanziari sono definite sia nella legge (art. 10 LSSE) sia nell'ordinanza (art. 4 OSSE). Il riconoscimento delle scuole svizzere e delle loro offerte di formazione \u00e8 di competenza del Consiglio federale.</p><p>Una scuola svizzera all'estero riconosciuta ha diritto a ricevere aiuti finanziari. Per questo motivo il riconoscimento genera direttamente dei costi, anche al di l\u00e0 di un eventuale contributo d'investimento per la fondazione. Il sostegno a nuove scuole non deve per\u00f2 essere offerto a scapito di quelle gi\u00e0 esistenti. Il messaggio del Consiglio federale del 7 giugno 2013 concernente la legge federale sulla trasmissione della formazione svizzera all'estero prevede pertanto che le domande di sussidio per la fondazione e lo sviluppo di nuove scuole svizzere debbano essere sottoposte al Parlamento (FF 2013 4517, in particolare pag. 4537).</p><p>Per sostenere le scuole svizzere all'estero, per il periodo 2016-2020 il Parlamento ha approvato uno stanziamento di circa 21 milioni di franchi all'anno (Decreto federale che stabilisce un limite di spesa nell'ambito delle scuole svizzere all'estero negli anni 2016-2020, FF 2015 7709). I contributi federali coprono in media il 25-30 per cento delle spese delle scuole, che si finanziano principalmente attraverso le rette scolastiche.</p><p>5. L'attuale limite di spesa per il sostegno delle scuole svizzere all'estero non permette un sostanziale sviluppo della loro rete senza ripercussioni sulle scuole gi\u00e0 esistenti.</p><p>Per quanto riguarda la fondazione di una nuova scuola svizzera a Pechino (per il momento l'unico progetto in dirittura d'arrivo), nella fase di sviluppo \u00e8 possibile un sovvenzionamento ordinario dal credito corrente. Inizialmente il numero di allievi e allieve sar\u00e0 contenuto e non sono previste spese d'investimento per un progetto di costruzione. A partire dal 2020, quando saranno in funzione tutte le classi e se saranno raggiunte le 150 iscrizioni previste, il contributo federale annuale sar\u00e0 di circa 0,5 milioni di franchi. Nel quadro della consultazione sul messaggio sulla cultura 2021-2024 verr\u00e0 esaminata la possibilit\u00e0 di un aumento del limite di spesa, tenendo in debito conto la situazione finanziaria della Confederazione e i suoi altri impegni in ambito culturale.</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1493164800000)\/","SubmittedBy":"Seydoux-Christe Anne","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1497312000000)\/","ResponsibleDepartment":4,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'interno","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFI","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"4|8|24|32","Category":null,"Modified":"\/Date(1690519511470)\/","SubmissionDate":"\/Date(1488326400000)\/","SubmissionCouncil":2,"SubmissionCouncilName":"Consiglio degli Stati","SubmissionCouncilAbbreviation":"CS","SubmissionSession":5007,"SubmissionLegislativePeriod":50,"FirstCouncil1":2,"FirstCouncil1Name":"Consiglio degli Stati","FirstCouncil1Abbreviation":"CS","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Politica nazionale|Politica internazionale|Finanze|Formazione"}}