{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173088,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173088,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173088,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173088,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173088,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173088,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173088,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173088,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173088,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173088,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173088,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173088,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173088,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173088,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173088,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173088,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173088,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20173088,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"17.3088","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":"Occorrono normative chiare per il settore dei taxi nell'ambito dell'accordo di libera circolazione?","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il settore dei taxi rimprovera alla Confederazione e ai Cantoni che le autorit\u00e0 responsabili e gli organi d'esecuzione non applicano l'accordo di libera circolazione con l'UE. A loro avviso, non controllano nemmeno a sufficienza la normativa dei 90 giorni. </p><p>Il 4 settembre 2014 il Tribunale amministrativo di Zurigo ha deciso che le corse in taxi da e per l'aeroporto di Zurigo costituiscono prestazioni ai sensi dell'accordo di libera circolazione delle persone (ALC), che va applicato di conseguenza. Secondo tale accordo, i fornitori indipendenti di servizi e i lavoratori distaccati provenienti da Paesi UE/AELS possono fornire prestazioni in Svizzera per un periodo massimo di 90 giorni all'anno civile senza dover richiedere un'autorizzazione. Le condizioni di lavoro e salariali dei collaboratori distaccati devono corrispondere a quelle svizzere. </p><p>L'applicazione dell'ALC alle prestazioni transfrontaliere di servizio taxi non riguarda soltanto l'aeroporto di Zurigo, bens\u00ec tutta la Svizzera. L'attuazione del regime ALC fino a 90 giorni all'anno spetta ai Cantoni. </p><p>A gennaio 2017 l'Austria ha posto in vigore la \"Lohn-und Sozialdumping-Bek\u00e4mpfungsgesetz\" (legge contro il dumping salariale e sociale), che si applica anche ai trasporti transfrontalieri di persone tramite taxi. Le corse transfrontaliere che partono o terminano in Austria devono essere notificate preliminarmente on line. Inoltre, i conducenti stranieri devono avere con s\u00e9 la prova che il loro datore di lavoro in patria versa i contributi sociali. La legge permette pure di esigere la prova del salario ricevuto e del tempo di lavoro effettuato.</p><p>In questo contesto pongo le domande seguenti:</p><p>1. Quale servizio federale verifica se l'ALC \u00e8 applicato correttamente nei Cantoni nell'ambito dei servizi transfrontalieri di taxi?</p><p>2. Questo servizio federale ha gi\u00e0 effettuato verifiche nei Cantoni?</p><p>3. Con quali risultati? L'ALC \u00e8 rispettato dai fornitori esteri di servizi?</p><p>4. Il Consiglio federale ritiene che la nuova normativa austriaca sia compatibile con l'ALC?</p><p>5. Non \u00e8 forse opportuno che la Svizzera emani normative analoghe per il settore dei taxi in relazione all'ALC?</p><p>6. Il Consiglio federale reputerebbe opportuna una soluzione unitaria con l'Austria?</p>","ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>1. I tassisti provenienti dall'Unione europea (UE) che trasportano viaggiatori da o verso il territorio svizzero per una durata massima di 90 giorni per anno civile sottostanno a un obbligo di notifica tramite il sistema elettronico messo a disposizione dalla Segreteria di Stato della migrazione. Le misure accompagnatorie approntate dalla Svizzera nell'ambito dell'accordo sulla libera circolazione delle persone mirano a evitare il dumping salariale. Per i settori economici che non prevedono salari minimi vincolanti, come quello dei taxi, le commissioni cantonali tripartite (CT) sono incaricate di osservare il mercato del lavoro (art. 360b CO). Queste CT sono tenute a controllare se i fornitori di servizi esteri rispettano le condizioni lavorative e salariali in uso nella regione e nel settore.</p><p>La Confederazione esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione delle misure accompagnatorie. Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca fissa con i Cantoni convenzioni annue sulle prestazioni in materia di esecuzione dei controlli e sul loro indennizzo da parte della Confederazione. In veste di autorit\u00e0 federale responsabile, la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) deve assicurarsi che queste convenzioni siano rispettate.</p><p>2./3. Di fatto, la stragrande maggioranza dei trasporti di viaggiatori in Svizzera da parte di tassisti UE nell'ambito della procedura di notifica sono effettuati da e verso il Cantone di Zurigo, principalmente per servire l'aeroporto internazionale di Kloten. La prassi adottata nei loro confronti dal Cantone di Zurigo si scosta leggermente dalle disposizioni federali in ragione di vecchi accordi conclusi con l'Austria e la Germania. D'intesa con le autorit\u00e0 federali e comunali competenti, il 18 marzo 2015 il Cantone di Zurigo ha modificato le sue precedenti disposizioni per tenere meglio conto di questa situazione particolare. In questo ambito, la prestazione di servizio deve essere notificata al pi\u00f9 tardi prima della partenza, contrariamente al termine di otto giorni prescritto dalle disposizioni federali. Il Consiglio federale non dispone di informazioni secondo cui le prescrizioni in materia di notifica non sarebbero rispettate.</p><p>Quanto al controllo delle condizioni lavorative e salariali, le CT svolgono autonomamente il loro compito di osservazione del mercato del lavoro. Definiscono le priorit\u00e0 in funzione delle esigenze regionali, strutturali ed economiche. Nel quadro degli audit allestiti dalla SECO, l'attuazione di questo compito di osservazione nei Cantoni \u00e8 esaminata approfonditamente nel rispetto del margine di autonomia di cui questi ultimi dispongono in materia di esecuzione.</p><p>Le CT trasmettono alla SECO un rapporto annuale sulle loro attivit\u00e0 d'osservazione del mercato del lavoro e i loro risultati. Ogni anno la SECO pubblica un rapporto sull'attuazione delle misure accompagnatorie alla libera circolazione delle persone e fornisce informazioni sul numero di controlli effettuati e i loro risultati. Per quanto riguarda il settore dei taxi, si \u00e8 constatato che sono stati oggetto di un controllo del mercato del lavoro in svariati Cantoni. Finora non \u00e8 stato necessario imporre alcuna misura in questo settore.</p><p>4.-6. Il sistema di notifica praticato dalla Svizzera \u00e8 compatibile con l'ALC e non si distingue significativamente da quello approntato dall'Austria. Le misure accompagnatorie svizzere sono comparabili a quelle introdotte negli Stati membri dell'UE. La loro efficacia \u00e8 controllata continuamente. All'occorrenza, sono adeguate all'evoluzione del mercato del lavoro. Dalla loro introduzione nel 2004, sono state potenziate a pi\u00f9 riprese. Alla luce della situazione, il Consiglio federale non vede la necessit\u00e0 di intraprendere nuovi passi. Non intende modificare la sua prassi in questo settore n\u00e9 trovare una soluzione comune con l'Austria.</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1494374400000)\/","SubmittedBy":"Seiler Graf Priska","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1497571200000)\/","ResponsibleDepartment":5,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento di giustizia e polizia","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFGP","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"10|44|48|2811","Category":null,"Modified":"\/Date(1690519005277)\/","SubmissionDate":"\/Date(1489017600000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":5007,"SubmissionLegislativePeriod":50,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Politica europea|Occupazione e lavoro|Trasporti|Migrazione"}}