{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173162,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173162,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173162,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173162,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173162,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173162,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173162,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173162,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173162,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173162,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173162,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173162,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173162,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173162,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173162,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173162,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173162,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20173162,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"17.3162","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":"Prolungare temporaneamente l'indennit\u00e0 per lavoro ridotto per salvaguardare i posti di lavoro","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il lavoro ridotto serve a far fronte a un calo temporaneo dell'attivit\u00e0 e a salvaguardare i posti di lavoro. Versando le indennit\u00e0, l'assicurazione contro la disoccupazione offre ai datori di lavoro un'alternativa al rischio di licenziamento. In questo modo si prevengono inoltre le fluttuazioni del personale e la perdita di know-how. Anche i lavoratori beneficiano del lavoro ridotto sottraendosi alla disoccupazione, mantenendo l'importante protezione sociale legata al contratto di lavoro ed evitando lacune nei contributi alla previdenza professionale.</p><p>Visti il forte apprezzamento del franco e il tasso di disoccupazione medio superiore alla media svizzera attesa a lungo termine, il 13 gennaio 2016 il Consiglio federale ha prolungato da 12 a 18 mesi la durata d'indennit\u00e0 per lavoro ridotto e ha abbreviato il termine di attesa al minimo, ossia a un giorno per periodo di conteggio. Queste modifiche rimarranno in vigore fino al 31 luglio 2017. Scaduto il termine, le norme derogatorie previste nell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione (OADI) non saranno pi\u00f9 valide e, in assenza di ulteriori decisioni del Consiglio federale, si applicheranno di nuovo le normali disposizioni. Le imprese che il 1\u00b0 agosto 2017 avranno gi\u00e0 riscosso le indennit\u00e0 per un periodo pari o superiore a 12 mesi non vi avranno quindi pi\u00f9 diritto. Il Consiglio federale potrebbe tuttavia sbloccare la situazione decidendo di prolungare ulteriormente nell'OADI la durata massima d'indennizzo (per altri 18 o 24 mesi).</p><p>Attualmente si constata che diversi settori, come ad esempio l'orologeria, l'industria meccanica e quella tessile, subiscono ancora una forte pressione sui costi a causa dell'apprezzamento del franco. Considerata l'incertezza diffusa a livello settoriale, macroeconomico e di politica economica, questi settori devono poter continuare a usufruire a breve e medio termine delle indennit\u00e0 per lavoro ridotto. Nella sua lettera del 4 gennaio 2017, la Conferenza dei governi cantonali della Svizzera occidentale si \u00e8 rivolta al capo del DEFR chiedendogli di analizzare rapidamente la situazione e di prolungare le deroghe in modo da salvaguardare i posti di lavoro a rischio e mantenere la competitivit\u00e0 della Svizzera.</p><p>A questo proposito, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:</p><p>1. Cosa pensa dell'indennit\u00e0 per lavoro ridotto? Questo strumento ha avuto l'effetto sperato?</p><p>2. Cosa pensa della situazione economica dei settori summenzionati, che subiscono la forza persistente del franco?</p><p>3. \u00c8 disposto a decidere un prolungamento della durata massima d'indennizzo tramite una modifica temporanea dell'OADI?</p><p>4. Ritiene giustificato l'aumento del lavoro ridotto da 18 a 24 mesi, come richiesto da alcuni settori?</p>","ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>1. L'indennit\u00e0 per lavoro ridotto si \u00e8 dimostrata uno strumento fondamentale della politica del mercato del lavoro, soprattutto durante la recessione del 2009, quando ha permesso di evitare tagli ancora pi\u00f9 drastici dei posti di lavoro e ha dato a molte imprese una sicurezza a livello di pianificazione. In seguito al forte e inatteso apprezzamento del franco nel 2011 e allo sganciamento del franco dall'euro all'inizio del 2015 molte imprese sono di nuovo ricorse pi\u00f9 spesso al lavoro ridotto, anche se in misura sensibilmente inferiore rispetto al 2009. Il Consiglio federale ritiene che il lavoro ridotto sia un mezzo efficace per far fronte a crolli imprevisti della domanda. Le esperienze degli ultimi anni sono state positive, tant'\u00e8 che i picchi di lavoro ridotto si sono sempre rapidamente ridimensionati con il miglioramento della situazione economica. La limitazione a 12 o, in via eccezionale, 18 mesi nell'arco di due anni contribuisce a far s\u00ec che il lavoro ridotto, conformemente al suo scopo, sia destinato ad aiutare soltanto le aziende sane che si trovano temporaneamente in difficolt\u00e0 economiche.</p><p>2. Il difficile contesto monetario profilatosi dall'inizio del 2015 si \u00e8 ripercosso sulla situazione economica di molti settori orientati all'esportazione. Alla fine del 2016 il settore manifatturiero aveva perso in totale 16 800 posti di lavoro a tempo pieno rispetto al quarto trimestre del 2014. Il calo \u00e8 stato particolarmente accentuato presso i fabbricanti di apparecchiature elettriche, nell'industria tessile e dell'abbigliamento e nell'orologeria. Recentemente alcuni settori di esportazione, come ad esempio l'industria meccanica, hanno nuovamente beneficiato degli impulsi pi\u00f9 positivi dell'economia mondiale. Per contro, l'industria orologiera e quella tessile cercano di contrastare da due anni fattori negativi di tipo sia congiunturale che strutturale. Le esportazioni di strumenti di precisione, orologi e gioielli hanno registrato, tra ottobre e dicembre 2016, il trimestre pi\u00f9 debole dal 2009. Nel 2016 sono calate anche le esportazioni di tessili.</p><p>3. Il Consiglio federale pu\u00f2 decidere tramite ordinanza di prolungare la durata massima dell'indennit\u00e0 per lavoro ridotto, da 12 a 18 mesi, purch\u00e9 siano adempiute le condizioni previste dalla legge sull'assicurazione contro la disoccupazione. In caso di disoccupazione persistente e rilevante il prolungamento pu\u00f2 essere generale, e riguardare tutta la Svizzera, o essere limitato a singole regioni o rami economici particolarmente colpiti (art. 35 cpv. 2 LADI). Il Consiglio federale valuta di continuo se un prolungamento risulta opportuno e se le condizioni richieste sono adempiute. Se necessario, decider\u00e0 di modificare l'ordinanza di conseguenza.</p><p>4. La legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, nella sua versione attuale, permette un prolungamento dell'indennit\u00e0 per lavoro ridotto a 18 mesi al massimo. Un prolungamento a 24 mesi richiede una modifica della legge e non \u00e8 pertanto di competenza del Consiglio federale. Le imprese possono far valere un diritto all'indennit\u00e0 per lavoro ridotto all'inizio di ogni termine quadro biennale.</p><p>Un prolungamento della durata massima d'indennizzo a 24 mesi significherebbe che potrebbero riscuotere l'indennit\u00e0 ininterrottamente. Una tale regolamentazione rischierebbe di incoraggiare un mantenimento strutturale indesiderato e di provocare distorsioni della concorrenza che non sarebbero nell'interesse dell'economia.</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1494374400000)\/","SubmittedBy":"Keller-Sutter Karin","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1497398400000)\/","ResponsibleDepartment":8,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DEFR","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"15|44","Category":null,"Modified":"\/Date(1690518632083)\/","SubmissionDate":"\/Date(1489622400000)\/","SubmissionCouncil":2,"SubmissionCouncilName":"Consiglio degli Stati","SubmissionCouncilAbbreviation":"CS","SubmissionSession":5007,"SubmissionLegislativePeriod":50,"FirstCouncil1":2,"FirstCouncil1Name":"Consiglio degli Stati","FirstCouncil1Abbreviation":"CS","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Economia|Occupazione e lavoro"}}