{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173200,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173200,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173200,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173200,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173200,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173200,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173200,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173200,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173200,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173200,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173200,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173200,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173200,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173200,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173200,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173200,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173200,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20173200,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"17.3200","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":"La direttiva UE sulle armi tra tradizione svizzera e acquis di Schengen","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il PLR sostiene un diritto liberale in materia di armi. Nel contesto dell'adozione, il 14 marzo 2017, della revisione della direttiva UE sulle armi da parte del Parlamento europeo, il Consiglio federale \u00e8 pregato di rispondere alle domande seguenti:</p><p>1. Arma d'ordinanza: condivide l'opinione secondo cui la custodia a domicilio dell'arma continua a essere possibile conformemente all'articolo 6 della direttiva UE sulle armi, in particolare anche perch\u00e9 il fucile d'assalto 90, una volta terminato il servizio militare, \u00e8 gi\u00e0 oggi convertito da arma automatica a semiautomatica anche se \u00e8 dotato di un caricatore di venti cartucce?</p><p>2. Il Consiglio federale considera l'obbligo di essere membro di un'associazione di tiro come un ostacolo per la custodia dell'arma d'ordinanza? \u00c8 disposto a presentare una soluzione pragmatica? Se s\u00ec, quale?</p><p>3. Disposizioni eccezionali: l'articolo 6 cifra 2 della direttiva sulle armi disciplina le disposizioni eccezionali per le armi di categoria A. Secondo tale norma, possono essere autorizzate eccezioni, in particolare per scopi difensivi, formativi, culturali o storici. Il Consiglio federale vede qui un margine di manovra per la trasposizione della direttiva nel diritto svizzero in modo da non mettere in pericolo le tradizioni svizzere? \u00c8 disposto ad avvalersi di questo margine di manovra?</p><p>4. Un margine di manovra esiste anche nell'ambito del controllo continuo delle autorizzazioni e del requisito delle informazioni mediche e psicologiche secondo l'articolo 5 cifra 2. Il Consiglio federale intende presentare un disegno di legge che comporti il minor onere burocratico possibile?</p><p>5. In generale: ritiene che il tiro sportivo svizzero e la custodia dell'arma d'ordinanza a domicilio facciano parte dell'identit\u00e0 culturale e storica della Svizzera?</p><p>6. Categoria A: per motivi storici il fucile d'assalto 57 \u00e8 ampiamente diffuso in Svizzera. Questo modello pu\u00f2 tuttavia essere dotato di un caricatore con oltre venti cartucce e secondo la direttiva UE rientra quindi nella categoria A (armi proibite). La direttiva non prevede alcuna clausola retroattiva, per cui non risultano nuovi obblighi per i possessori di vecchi fucili d'assalto. Anche il Consiglio federale \u00e8 di questo avviso?</p><p>7. Gli attuali registri cantonali on line delle armi sono conformi alla direttiva?</p><p>8. Da ultimo: il Consiglio federale \u00e8 invitato a effettuare una valutazione di politica interna della direttiva sulle armi in considerazione dell'acquis di Schengen.</p>","ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>1.-4. Grazie a una disposizione introdotta appositamente per la Svizzera nella direttiva UE sulle armi, la cessione in propriet\u00e0 dell'arma d'ordinanza in occasione del proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare rester\u00e0 in linea di massima possibile alle condizioni di cui all'articolo 6 cifra 6 della direttiva, ossia essere un membro attivo di un'organizzazione di tiro sportivo ufficialmente riconosciuta ed esercitarsi regolarmente per competizioni di tiro.</p><p>Nel quadro delle consultazioni concernenti la modifica della direttiva UE sulle armi, la Svizzera si \u00e8 adoperata con successo per cercare soluzioni pragmatiche. Anche in occasione della trasposizione di queste modifiche nel diritto svizzero, il Consiglio federale sfrutter\u00e0 il proprio margine discrezionale e interpreter\u00e0 il testo tenendo conto delle tradizioni svizzere.</p><p>5. Il Consiglio federale riconosce espressamente l'importanza attribuita in Svizzera al tiro fuori del servizio, strettamente legato al sistema di milizia e all'arma d'ordinanza. Per tale ragione la Svizzera si \u00e8 adoperata con successo affinch\u00e9 al termine del servizio la vecchia arma dell'esercito possa continuare a essere ceduta in propriet\u00e0 e utilizzata per il tiro sportivo.</p><p>6. Il Consiglio federale condivide la valutazione secondo cui la modifica della direttiva UE sulle armi lascia agli Stati Schengen un margine di manovra per garantire la tutela dei diritti acquisiti su armi da fuoco originariamente acquisite in modo legittimo. Il Consiglio federale intende sfruttare tale margine.</p><p>7. I registri cantonali delle armi potranno continuare a essere gestiti in modo decentralizzato anche in seguito alla modifica della direttiva UE sulle armi.</p><p>8. Secondo il parere del Consiglio federale, la partecipazione della Svizzera alla cooperazione Schengen in materia di polizia \u00e8 indispensabile in particolare ai fini della cooperazione di polizia con le autorit\u00e0 partner europee e, pertanto, per la sicurezza interna della Svizzera. Il sistema d'informazione Schengen (SIS II) permette in particolare alla Svizzera di partecipare a un sistema di ricerca europeo. La cessazione dell'Accordo di associazione alla normativa di Schengen impedirebbe alle autorit\u00e0 di polizia, doganali e migratorie svizzere di accedere alle informazioni, creando cos\u00ec notevoli lacune all'interno del dispositivo di sicurezza della Svizzera. La cessazione di tale accordo comporterebbe anche gravi conseguenze per l'economia nazionale. Le frontiere nazionali svizzere diventerebbero una frontiera esterna di Schengen. I controlli di frontiera conseguentemente necessari si ripercuoterebbero negativamente sul traffico viaggiatori, in particolare sui frontalieri. Anche il turismo ne risentirebbe particolarmente, in quanto i turisti non potrebbero pi\u00f9 entrare in Svizzera con un visto Schengen, bens\u00ec dovrebbero procurarsi un visto supplementare. La cessazione dell'Accordo di associazione a Schengen determinerebbe inoltre anche l'esclusione della Svizzera dalla cooperazione Dublino. Nel 2016 sono state registrate negli Stati Dublino circa 1 235 000 nuove domande d'asilo, circa 640 000 delle quali sono state respinte. In caso di cessazione della cooperazione Dublino, la Svizzera non potrebbe in particolare impedire che i richiedenti l'asilo respinti in altri Paesi europei possano presentare sul suo territorio una nuova domanda e sarebbe per giunta tenuta a evadere tali domande e a decidere nel merito seguendo una procedura ordinaria. I trasferimenti di richiedenti l'asilo in altri Stati Dublino sarebbero possibili soltanto sulla base di accordi bilaterali di riammissione. Questa situazione determinerebbe pertanto un incremento considerevole dei costi nel settore dell'asilo. La partecipazione della Svizzera alla cooperazione Dublino ha comportato per il sistema d'asilo svizzero un risparmio annuo medio di circa 270 milioni di franchi nel periodo dal 2012 al 2016.</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1496361600000)\/","SubmittedBy":"Eichenberger-Walther Corina","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1497571200000)\/","ResponsibleDepartment":5,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento di giustizia e polizia","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFGP","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"9|10","Category":null,"Modified":"\/Date(1763103609510)\/","SubmissionDate":"\/Date(1489622400000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":5007,"SubmissionLegislativePeriod":50,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Politica di sicurezza|Politica europea"}}