{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173214,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173214,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173214,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173214,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173214,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173214,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173214,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173214,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173214,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173214,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173214,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173214,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173214,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173214,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173214,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173214,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173214,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20173214,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"17.3214","BusinessType":5,"BusinessTypeName":"Mozione","BusinessTypeAbbreviation":"Mo.","Title":"Per un divieto delle armi autonome sancito dal diritto internazionale pubblico","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il Consiglio federale \u00e8 invitato a impegnarsi a livello internazionale affinch\u00e9 venga introdotto un divieto delle armi autonome sancito dal diritto internazionale pubblico.</p>","ReasonText":"<p>Un piccolo gruppo di Stati sviluppa attualmente sistemi d'arma che dopo l'attivazione, senza un ulteriore intervento umano, sono in grado di individuare, perseguire, scegliere e attaccare gli obiettivi. Con l'impiego di questi sistemi d'arma autonomi la decisione di uccidere una persona o di distruggere un determinato oggetto non sar\u00e0 presa da una persona dotata di ragione, ma sar\u00e0 soltanto il risultato di un complesso algoritmo.</p><p>La rinuncia alla partecipazione umana alla decisione di uccidere solleva gravi dubbi morali, umanitari, giuridici e di politica di sicurezza. Non si tratta qui di sistemi d'arma teleguidati da esseri umani (p. es. droni armati) o di sistemi d'arma in cui alcune funzioni sono automatiche (come piattaforme che si muovono autonomamente, ma non possono sparare autonomamente). Non si tratta neppure di veicoli autonomi o di robot non impiegati come armi. Si tratta piuttosto di sistemi d'arma in grado di decidere della vita e della morte delle persone in maniera completamente autonoma che vanno vietati mediante norme vincolanti del diritto internazionale pubblico. </p><p>Di questo divieto sta attualmente discutendo all'interno dell'ONU un gruppo di lavoro composto da esperti governativi. Nel dicembre del 2017 la Conferenza degli Stati parte alla Convenzione sul divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato ha approvato un mandato che permette di avviare negoziati formali nel 2018.</p><p>\u00c8 nell'interesse della sicurezza nazionale della Svizzera che il Consiglio federale adotti in questo processo un atteggiamento costruttivo che miri a un divieto dei sistemi d'arma autonomi sancito dal diritto internazionale pubblico. Analogamente ad altre armi vietate, come le armi atomiche, le mine antiuomo, le munizioni a grappolo o le armi chimiche e biologiche, i sistemi d'arma autonomi non contribuiranno mai alla sicurezza della Svizzera. Piuttosto costituiranno un pericolo per quest'ultima.</p><p>I sistemi d'arma autonomi sono inoltre incompatibili con il diritto internazionale umanitario perch\u00e9 neanche gli algoritmi pi\u00f9 intelligenti potranno mai distinguere con certezza tra combattenti e popolazione civile. Tali sistemi violano infine i diritti umani perch\u00e9 il loro impiego non permette pi\u00f9 di stabilire le responsabilit\u00e0 di eventuali crimini di guerra.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>Nel settore dello sviluppo degli armamenti si registra un tendenziale spostamento dall'automazione verso una maggiore autonomia, una tendenza trainata da interessi di carattere militare. Anche nel settore civile sono riscontrabili sviluppi simili. Il Consiglio federale segue con attenzione le possibili evoluzioni dei sistemi d'arma autonomi ed \u00e8 consapevole della portata di questi cambiamenti. Condivide inoltre l'istanza della mozione secondo cui \u00e8 necessario impedire che un giorno entrino in azione sistemi d'arma completamente autonomi, in violazione di principi fondamentali di diritto internazionale pubblico.</p><p>L'automazione nel settore delle armi solleva tuttavia complesse domande in campo tecnico, militare, etico e in materia di diritto internazionale pubblico, la cui risposta presuppone un'analisi pi\u00f9 dettagliata e impone di procedere con cautela. Se tutte le inquietudini formulate nella mozione sono rilevanti, non tutti gli sviluppi verso l'automazione sono da condannare a priori. Per esempio, non \u00e8 da escludere che un certo grado di autonomia possa, a seconda dei casi e dei contesti di impiego, contribuire a risparmiare la popolazione, altri civili e i beni di carattere civile. Il Consiglio federale trova pertanto positivo che a Ginevra, nel quadro della Convenzione dell'ONU su alcune armi convenzionali (CCW), si discuta approfonditamente la questione dei sistemi d'arma autonomi. La Svizzera si \u00e8 adoperata sin dall'inizio affinch\u00e9 un gruppo di esperti governativi della CCW si occupasse di questo delicato tema.</p><p>Il Consiglio federale verifica regolarmente l'eventuale necessit\u00e0 di una regolamentazione e le possibilit\u00e0 per concretizzarla. Contemporaneamente ribadisce la centrale importanza del diritto internazionale pubblico vigente nello sviluppo e nel dispiego delle armi. Il Consiglio federale sottolinea che l'impiego di ogni sistema d'arma, quindi anche dei sistemi d'arma autonomi, deve rispettare, senza restrizioni, i canoni del diritto internazionale pubblico, in particolare di quello umanitario, e che devono essere studiate adeguate misure di accompagnamento che favoriscano la conformit\u00e0 alla legge. Nel 2016 il Consiglio federale ha illustrato e confermato in un documento di lavoro nell'ambito della CCW le disposizioni di diritto internazionale pubblico applicabili ai sistemi d'arma autonomi, precisando cosa vuol dire rispettare il diritto internazionale umanitario e specificando che il diritto internazionale pubblico vigente impone requisiti molto elevati a tutti i potenziali sistemi d'arma autonomi. Su questo fronte assume particolare rilievo la questione inerente al ragionevole grado di sorveglianza e controllo. Il documento di lavoro si esprimeva anche a favore della ricerca di eventuali vuoti in materia di responsabilit\u00e0 nell'uso dei sistemi d'arma autonomi e, dove necessario, dell'eliminazione di tali lacune. Ferma restando la prospettiva che mantiene la centralit\u00e0 del diritto internazionale pubblico, la Svizzera si impegna per promuovere misure pratiche e - dove necessario - anche normative per garantire l'osservanza del diritto internazionale umanitario e il rispetto dei diritti umani.</p><p>Il Consiglio federale \u00e8 restio, come la maggior parte dei governi di altri Stati, a imporre, allo stadio attuale, un divieto preventivo ai sensi del diritto internazionale pubblico dei sistemi d'arma autonomi. Per il Consiglio federale questo parere prescinde da riflessioni sulle eventuali modalit\u00e0 di attuazione di un tale divieto. \u00c8 dell'idea che sia necessario innanzitutto chiarire dove \u00e8 opportuno tracciare i confini tra autonomia auspicabile, accettabile e non accettabile dei sistemi d'arma. Allo stesso tempo devono essere applicati, senza restrizioni, i limiti fissati dal diritto internazionale pubblico.</p>  Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposal":21,"FederalCouncilProposalText":"Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1494979200000)\/","SubmittedBy":"Gallad\u00e9 Chantal","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1497398400000)\/","ResponsibleDepartment":3,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento degli affari esteri","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFAE","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"9","Category":null,"Modified":"\/Date(1690518911707)\/","SubmissionDate":"\/Date(1489708800000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":5007,"SubmissionLegislativePeriod":50,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Politica di sicurezza"}}