{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173639,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173639,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173639,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173639,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173639,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173639,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173639,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173639,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173639,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173639,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173639,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173639,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173639,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173639,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173639,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173639,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173639,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20173639,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"17.3639","BusinessType":5,"BusinessTypeName":"Mozione","BusinessTypeAbbreviation":"Mo.","Title":"Responsabilit\u00e0 e solidariet\u00e0 impongono alla Confederazione che il Ticino sia compensato finanziariamente per la mancata entrata in vigore dell'Accordo sui frontalieri","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il Consiglio federale \u00e8 incaricato di compensare finanziariamente il Canton Ticino per la mancata entrata in vigore del nuovo accordo italo-svizzero sui frontalieri, parafato dalle autorit\u00e0 fiscali dei due Paesi il 22 dicembre 2015 scorso.</p>","ReasonText":"<p>Malgrado le continue ufficiali rassicurazioni italiane, i pi\u00f9, gi\u00e0 scottati in passato da queste promesse, temono che l'accordo non sar\u00e0 oggetto di una firma prima delle prossime votazioni del 2018. Il Consiglio federale deve perci\u00f2 farsi carico, da un profilo finanziario, dei danni che questa situazione arreca al Cantone. A difesa di questa tesi si citano alcuni elementi:</p><p>1. Con l'entrata in vigore dell'accordo sulla libera circolazione delle persone, la Svizzera ha modificato l'accordo sui frontalieri con l'Austria, stornando il 12,5 per cento delle imposte incassate alla fonte dai frontalieri al Governo austriaco.</p><p>2. Con il nuovo accordo fiscale tra Svizzera e Italia, parafato verso la fine del 2015, il Ticino potr\u00e0 incassare il 70 per cento delle imposte in luogo dell'attuale 61,2 per cento e, soprattutto, i lavoratori frontalieri dovranno dichiarare il loro salario in Italia.</p><p>3. La mancata entrata in vigore dell'accordo ha, indirettamente, pesanti conseguenze sul mercato del lavoro ticinese che subisce un significativo dumping salariale a causa dei lavoratori frontalieri. Il danno finanziario stimato per il Cantone per mancato accordo sui frontalieri \u00e8 pari a circa 15 milioni di franchi, ovvero la differenza tra il 70 e il 61,2 per cento. Secondo la Costituzione federale , la Confederazione ha la competenza esclusiva di concludere accordi con gli Stati esteri (art. 54 cpv. 1 della Costituzione) e deve salvaguardare gli interessi dei Cantoni (art. 54 cpv. 3 della Costituzione). Per queste ragioni viene chiesto al Consiglio federale, a seguito della violazione dell'articolo 54 capoverso 3 della Costituzione, una solidariet\u00e0 confederale sulla base dell'articolo 44 capoverso 1 della Costituzione che stabilisce che Confederazione e Cantoni collaborano e si aiutano reciprocamente nell'adempimento dei loro compiti. Questa disposizione di stampo \"federalista\" riconosce una solidariet\u00e0 tra Confederazione e Cantoni. Alla luce del mutato contesto socio-economico intercorso dal 1974 ad oggi, si chiede quindi al Consiglio federale una compensazione finanziaria dalla Confederazione al Cantone Ticino, per un importo di 15 milioni di franchi annui, sino a quando il nuovo accordo non sar\u00e0 entrato in vigore.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>Il 22 dicembre 2015 la Svizzera e l'Italia hanno parafato l'avamprogetto di un nuovo accordo relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri (di seguito \"accordo sui lavoratori frontalieri\"). Tale progetto non \u00e8 ancora stato firmato. Un accordo internazionale \u00e8 considerato concluso se \u00e8 stato firmato da entrambe le parti contraenti. L'avamprogetto sar\u00e0 applicabile soltanto dopo che i due Stati lo hanno ratificato e una volta entrato in vigore.</p><p>Compensare finanziariamente il Cantone Ticino per coprire, secondo l'autore della mozione, la differenza tra la quota dell'imposta alla fonte trattenuta dai tre Cantoni frontalieri interessati (61,2 per cento) e la quota prevista nel suddetto avamprogetto (70 per cento) non \u00e8 possibile in virt\u00f9 delle considerazioni seguenti. Da una parte, l'avamprogetto prevede un nuovo dispositivo per evitare le doppie imposizioni che si basa su premesse diverse da quelle dell'accordo del 3 ottobre 1974 relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri (RS 0.642.045.43). Queste condizioni, che giustificano anche una quota dell'imposta alla fonte del 70 per cento, non sono applicabili finch\u00e9 l'avamprogetto non entra in vigore. Dall'altra parte, in osservanza dell'articolo 5 capoverso 1 della Costituzione federale (RS 101), qualsiasi attivit\u00e0 dello Stato deve avere una base legale. Quindi, in mancanza di una regolamentazione che permette di procedere nel modo richiesto dall'autore della mozione, la Confederazione non pu\u00f2 versare compensazioni finanziarie. Infine, il Consiglio federale conferma la sua posizione espressa in passato (v. I <a href=\"https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20111043\">11.1043</a> o Ip. 11.3797), secondo la quale un tale risarcimento a favore del Cantone Ticino costituisce una discriminazione nei confronti degli altri Cantoni che, in alcuni casi, si trovano confrontati con soluzioni meno vantaggiose rispetto all'accordo sui lavoratori frontalieri del 1974.</p><p>Il Consiglio federale ritiene dunque che la richiesta dell'autore di compensare finanziariamente il Cantone Ticino non sia giustificabile sotto l'aspetto legale e politico.</p>  Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposal":21,"FederalCouncilProposalText":"Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1508889600000)\/","SubmittedBy":"Chiesa Marco","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1552435200000)\/","ResponsibleDepartment":7,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento delle Finanze","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFF","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"4|8|24|44|2811","Category":null,"Modified":"\/Date(1690518102320)\/","SubmissionDate":"\/Date(1505088000000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":5010,"SubmissionLegislativePeriod":50,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Politica nazionale|Politica internazionale|Finanze|Occupazione e lavoro|Migrazione"}}