{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173772,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173772,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173772,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173772,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173772,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173772,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173772,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173772,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173772,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173772,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173772,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173772,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173772,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173772,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173772,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173772,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20173772,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20173772,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"17.3772","BusinessType":5,"BusinessTypeName":"Mozione","BusinessTypeAbbreviation":"Mo.","Title":"Gestire le autorizzazioni per i medici svizzeri e stranieri adottando gli stessi criteri per tutti","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il Consiglio federale \u00e8 incaricato di integrare nella legge sulle professioni mediche i seguenti criteri ai fini della gestione delle autorizzazioni dei medici:</p><p>1. Attivit\u00e0 medica nella disciplina oggetto dell'autorizzazione: i medici devono esercitare per almeno tre anni un'attivit\u00e0 medica con un tasso di occupazione minimo dell'80 per cento in un centro di perfezionamento riconosciuto per la disciplina oggetto dell'autorizzazione, conformemente ai programmi di perfezionamento dell'ISFM per la formazione medica.</p><p>2. Competenze linguistiche: i medici devono comprovare le loro conoscenze in una lingua ufficiale della regione in cui esercitano sostenendo un esame di lingua in Svizzera.</p><p>3. Attestato di aggiornamento professionale: in ogni disciplina deve essere richiesto regolarmente un attestato di aggiornamento professionale, che costituisce un criterio di qualit\u00e0 chiaro e facile da verificare.</p>","ReasonText":"<p>La Svizzera non forma un numero sufficiente di professionisti per garantire la copertura medica e di conseguenza dipende da persone titolari di un diploma estero e desiderose di esercitare nel nostro Paese. \u00c8 quindi fondamentale che sia assicurata l'elevata qualit\u00e0 delle attivit\u00e0 mediche, in quanto \u00e8 una garanzia dell'attrattiva della Svizzera, oltre che un fattore di riduzione dei costi sanitari. Con la presente mozione chiedo pertanto l'introduzione di criteri restrittivi che dovranno essere soddisfatti da tutti i medici che esercitano in Svizzera.</p><p>Il ping-pong tra il Consiglio federale e i Cantoni sulle autorizzazioni per i medici stranieri a esercitare in Svizzera \u00e8 dannoso per il cittadino. I Cantoni e i loro centri ospedalieri ricorrono infatti a cacciatori di teste incuranti della qualit\u00e0 per sopperire alla mancanza di medici. Come se non bastasse, nella risposta alla mia interpellanza 17.3147, il Consiglio federale ha affermato che questo aspetto non lo riguarda.</p><p>I criteri di autorizzazione per i medici stranieri devono corrispondere alle esigenze poste a chi ha svolto la sua formazione in Svizzera.</p><p>Attualmente, i medici stranieri non obbligati a esercitare nella disciplina oggetto dell'autorizzazione: possono svolgere i tre anni di attivit\u00e0 in un qualsiasi centro di perfezionamento di loro scelta. Inoltre, una volta che sono autorizzati a fatturare a carico dell'assicurazione malattie obbligatoria, non \u00e8 pi\u00f9 richiesto loro nessun attestato di perfezionamento professionale. Dulcis in fundo, i medici stranieri che esercitano in Svizzera devono soddisfare i requisiti linguistici meno severi d'Europa.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>Come l'autrice della mozione, il Consiglio federale \u00e8 dell'avviso che chi esercita una professione medica debba soddisfare elevati requisiti di qualit\u00e0.</p><p>1. Gi\u00e0 attualmente, l'articolo 55a della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), che per\u00f2 scadr\u00e0 il 30 giugno 2019, d\u00e0 al Consiglio federale la possibilit\u00e0 di subordinare al bisogno cantonale l'autorizzazione a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) dei medici. Da questa disposizione \u00e8 escluso chi ha esercitato per almeno tre anni in un centro svizzero di perfezionamento riconosciuto. Il 5 luglio 2017 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione sul disciplinamento dell'autorizzazione dei fornitori di prestazioni a esercitare a carico dell'AOMS che subentrer\u00e0 a quello vigente. Nell'avamprogetto propone una procedura che permette di verificare se i medici, oltre al titolo di medico specialista, dispongano anche delle conoscenze del sistema sanitario svizzero necessarie per l'autorizzazione.</p><p>Da questa verifica sarebbero dispensati solo i medici che dimostrano di aver svolto una pratica di due anni in Svizzera nel campo di attivit\u00e0 oggetto della richiesta dopo la conclusione del perfezionamento. Se il Parlamento dovesse esprimersi in favore di questa proposta, i criteri qualitativi da adempiere per l'autorizzazione aumenterebbero. I lavori in corso soddisfano dunque gi\u00e0 in parte la richiesta dell'autrice della mozione.</p><p>2. A partire dal 1\u00b0 gennaio 2018, data dell'entrata in vigore della revisione parziale della legge sulle professioni mediche (LPMed; RS 811.11), potr\u00e0 esercitare una professione medica universitaria solo chi dispone delle conoscenze linguistiche necessarie. Per le persone che esercitano una professione medica universitaria nel settore pubblico o come attivit\u00e0 economica privata sotto vigilanza professionale la verifica delle conoscenze linguistiche compete al datore di lavoro (cfr. articolo 33a capoverso 3 lett. b LPMed). Per le persone che invece esercitano la professione come attivit\u00e0 economica privata sotto la propria responsabilit\u00e0 professionale la verifica delle conoscenze necessarie di una lingua ufficiale del Cantone \u00e8 svolta dall'autorit\u00e0 cantonale nel quadro della procedura di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione (cfr. articolo 36 capoverso 1 lett. c LPMed). Inoltre, la riveduta ordinanza sulle professioni mediche (OPMed; RS 811.112.0) prevede per l'esercizio di una professione medica universitaria un livello minimo di conoscenze linguistiche corrispondente al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. L'obiettivo formulato nella mozione trover\u00e0 quindi adempimento il 1\u00b0 gennaio 2018 con l'entrata in vigore della modifica della LPMed.</p><p>3. Tra gli obblighi professionali sanciti dall'articolo 40 LPMed per chi esercita una professione medica universitaria come attivit\u00e0 economica privata sotto la propria responsabilit\u00e0 professionale figura anche l'obbligo di aggiornamento permanente. Le autorit\u00e0 di vigilanza sono i Cantoni, i quali, in caso di violazione degli obblighi professionali, possono prendere le misure necessarie per farli rispettare (articolo 41 e 43 LPMed). Su questo punto, il Consiglio federale ritiene che al momento non sia necessario intervenire e si attiene alla ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni per ci\u00f2 che concerne la sorveglianza degli obblighi professionali, ivi compreso l'obbligo di aggiornamento per chi esercita una professione medica come attivit\u00e0 economica privata sotto la propria responsabilit\u00e0 professionale.</p>  Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposal":21,"FederalCouncilProposalText":"Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1512086400000)\/","SubmittedBy":"Glauser-Zufferey Alice","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1569542400000)\/","ResponsibleDepartment":4,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'interno","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFI","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"32|2811|2831|2841","Category":null,"Modified":"\/Date(1690517374970)\/","SubmissionDate":"\/Date(1506470400000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":5010,"SubmissionLegislativePeriod":50,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Formazione|Migrazione|Cultura|Salute"}}