{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20174021,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20174021,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20174021,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20174021,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20174021,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20174021,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20174021,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20174021,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20174021,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20174021,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20174021,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20174021,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20174021,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20174021,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20174021,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20174021,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20174021,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20174021,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"17.4021","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":"Opporsi a una robusta barriera commerciale e alla limitazione arbitraria del principio \"Cassis de Dijon\" nel settore cosmetico","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il 3 ottobre 2017, l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ha emanato una decisione di portata generale riguardante i prodotti cosmetici contenenti furocumarine. Questa decisione costituisce per la Svizzera una robusta barriera al commercio di cosmetici che nel resto del mondo sono disponibili legalmente. Inoltre rappresenta una limitazione arbitraria del principio \"Cassis de Dijon\" e potrebbe far s\u00ec che diversi prodotti non siano pi\u00f9 disponibili sul mercato svizzero. La decisione colpisce tutti i produttori, gli importatori, i commercianti e i fornitori.</p><p>Le furocumarine sono sostanze che si trovano in piante come gli agrumi, il basilico o il sedano e che vengono utilizzate nell'industria cosmetica per la produzione di profumi. Nell'UE \u00e8 in vigore una limitazione quantitativa delle furocumarine contenute nei \"prodotti di protezione solare e autoabbronzanti\". In Svizzera la limitazione quantitativa viene ora applicata anche a tutti i cosmetici \"suscettibili di essere esposti al sole\". Il divieto di commercializzazione vige quindi per moltissimi prodotti che sono invece venduti liberamente nell'UE e nel resto del mondo (p. es. profumi, detergenti per il corpo e cosmetici).</p><p>Le restrizioni introdotte con la decisione di portata generale dell'USAV non sono necessarie. I prodotti vietati sono stati disponibili sul mercato svizzero per anni, e in quello europeo lo sono tuttora. Non c'\u00e8 motivo di aumentare il livello di protezione dell'UE, gi\u00e0 elevato. Inoltre i prodotti potranno sempre essere comprati e ordinati all'estero e importati in Svizzera. Se questi dovessero essere adattati o riformulati specificamente per la Svizzera, le conseguenze sarebbero un aumento spropositato dei costi e perdite finanziarie per i fornitori. Molti produttori esteri non potrebbero permettersi di adattare i prodotti per il nostro Paese e dovrebbero ritirarli dal commercio. Dal punto di vista scientifico non esistono prove sufficienti per giustificare questa limitazione e finora non \u00e8 noto alcun effetto indesiderato.</p><p>La Svizzera sarebbe l'unico Paese al mondo con una regolamentazione cos\u00ec restrittiva. In altri Paesi vige la regolamentazione UE o non vi \u00e8 alcuna limitazione.</p><p>Non \u00e8 altres\u00ec chiaro il motivo di un periodo transitorio cos\u00ec breve: la decisione di portata generale del 3 ottobre 2017 ne fissa la scadenza al 31 ottobre 2017. Per renderli conformi alle direttive, molti prodotti commerciabili nell'UE dovrebbero essere sottoposti a divieto, ritiro o riformulazione esclusivamente per la Svizzera. Soltanto a seguito di un'istanza specifica \u00e8 stato concesso l'effetto sospensivo a un ricorso contro la decisione dell'USAV.</p><p>Invito pertanto al Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:</p><p>1. \u00c8 davvero necessario imporre una robusta barriera commerciale contro il resto del mondo?</p><p>2. \u00c8 stato valutato l'impatto economico di questa decisione di ampia portata?</p><p>3. Per quale ragione i produttori di profumi, di cosmetici e i commercianti non sono mai stati coinvolti e sentiti in merito alla decisione?</p><p>4. Per quale motivo il periodo di transizione \u00e8 cos\u00ec breve?</p>","ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>1. La legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (RS 817.0) e le pertinenti disposizioni di esecuzione intendono tra l'altro proteggere i consumatori da cosmetici che mettono in pericolo la salute. Sia l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) sia le autorit\u00e0 europee di valutazione dei rischi considerano non sicuri i cosmetici contenenti furocumarine applicati nelle regioni cutanee esposte al sole. Data la loro fototossicit\u00e0, gi\u00e0 in quantit\u00e0 minime possono provocare l'insorgenza di tumori. Sulla cute esposta al sole non sono applicati soltanto prodotti abbronzanti o per la protezione solare, ma anche altri cosmetici usati regolarmente, come le creme per il viso o le lozioni per il corpo. Per questo motivo, in Svizzera il tenore di furocumarine dei cosmetici suscettibili di essere esposti al sole deve essere inferiore a 1 mg/kg. Bench\u00e9 il rischio per la salute derivante dai prodotti sopraindicati sia indiscusso, le disposizioni di legge in materia non sono state finora adattate nell'UE. Per queste ragioni \u00e8 indispensabile che la regolamentazione svizzera, pi\u00f9 restrittiva, si applichi anche ai prodotti immessi sul mercato in Svizzera secondo il principio \"Cassis de Dijon\".</p><p>2. Se reso necessario da interessi pubblici preponderanti, l'articolo 19 della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (RS 946.51) conferisce agli organi di esecuzione incaricati la competenza di disporre misure che limitino in certi casi il principio \"Cassis de Dijon\". Tali restrizioni vanno evitate il pi\u00f9 possibile e ordinate solo in casi motivati, poich\u00e9 limitano il commercio con l'UE e possono dunque contribuire a mantenere elevati i prezzi in Svizzera. Prima di emanare la decisione di portata generale, l'USAV ha svolto numerose analisi dei rischi e, come sempre in caso di misure di gestione dei rischi, ponderato accuratamente gli interessi considerando tra l'altro che la maggior restrittivit\u00e0 della regolamentazione svizzera non \u00e8 una novit\u00e0. Gi\u00e0 prima del 1\u00b0 maggio 2017, quando \u00e8 entrata in vigore l'ordinanza del DFI sui cosmetici (OCos; RS 817.023.31), per le furocumarine era applicato un valore limite di &lt; 1 mg/kg nei prodotti per la cura della pelle e nei prodotti solari utilizzati di giorno. Fino al 31 marzo 2008 il valore limite per le furocumarine nei cosmetici era addirittura di &lt; 0,1 mg/kg. I prodotti fabbricati secondo prescrizioni tecniche estere possono essere immessi sul mercato svizzero solo dal 1\u00b0 luglio 2010: in precedenza tutti i fabbricanti che volevano immettere i loro prodotti sul mercato svizzero dovevano quindi osservare i valori limite vigenti in Svizzera. Per i fabbricanti era ed \u00e8 perci\u00f2 possibile rispettare il valore limite per tutti i cosmetici potenzialmente esposti al sole. Secondo quanto dichiarato dagli attori del mercato, inoltre, adeguare le ricette richiederebbe poche settimane. Dato l'effetto cancerogeno delle furocumarine, l'interesse di protezione della salute \u00e8 stato ritenuto globalmente preponderante rispetto all'interesse economico degli attori a un libero accesso al mercato e dei consumatori a prezzi pi\u00f9 bassi.</p><p>3. Le decisioni di portata generale sono solitamente indirizzate a un gran numero di destinatari sconosciuti. Una consultazione preliminare, per altro non prevista dalla legge, sarebbe quindi impraticabile. La decisione di portata generale sulle furocumarine \u00e8 stata emanata in seguito alla contestazione di un cosmetico ben preciso da parte di un'autorit\u00e0 cantonale competente. Il distributore interessato \u00e8 stato pi\u00f9 volte ascoltato nel corso della procedura.</p><p>4. Se la salute \u00e8 potenzialmente esposta a un pericolo, un termine transitorio lungo \u00e8 incompatibile con la sua protezione. Nel caso in oggetto per\u00f2 la decisione di portata generale non \u00e8 applicabile fino alla conclusione dei procedimenti giudiziari.</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1518566400000)\/","SubmittedBy":"Noser Ruedi","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1521072000000)\/","ResponsibleDepartment":4,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'interno","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFI","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"10|15|2841","Category":null,"Modified":"\/Date(1690516878730)\/","SubmissionDate":"\/Date(1512432000000)\/","SubmissionCouncil":2,"SubmissionCouncilName":"Consiglio degli Stati","SubmissionCouncilAbbreviation":"CS","SubmissionSession":5011,"SubmissionLegislativePeriod":50,"FirstCouncil1":2,"FirstCouncil1Name":"Consiglio degli Stati","FirstCouncil1Abbreviation":"CS","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Politica europea|Economia|Salute"}}