{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20180030,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20180030,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20180030,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20180030,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20180030,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20180030,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20180030,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20180030,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20180030,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20180030,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20180030,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20180030,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20180030,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20180030,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20180030,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20180030,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20180030,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20180030,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"18.030","BusinessType":1,"BusinessTypeName":"Oggetto del Consiglio federale","BusinessTypeAbbreviation":"OCF","Title":"Legge federale sull'imposta preventiva","Description":"Messaggio del 28 marzo 2018 concernente una modifica della legge sull\u2019imposta preventiva","InitialSituation":"<p><b>Comunicato stampa del Consiglio federale del 28.03.2018</b></p><p><b>Il Consiglio federale \u00e8 favorevole al rimborso dell'imposta preventiva anche in caso di dichiarazioni d'imposta incomplete </b></p><p><b>L'imposta preventiva dovrebbe essere rimborsata anche nel caso in cui a causa di negligenza nella dichiarazione d'imposta dei proventi non siano stati dichiarati. Questo ha deciso il Consiglio federale nella sua seduta del 28 marzo 2018, trasmettendo il relativo messaggio al Parlamento. </b></p><p>Le persone fisiche domiciliate in Svizzera hanno diritto al rimborso dell'imposta preventiva solo quando dichiarano regolarmente il reddito e la sostanza nella dichiarazione d'imposta. In caso contrario il diritto al rimborso dell'imposta preventiva decade.</p><p>I presupposti di una dichiarazione regolare saranno resi meno severi. I contribuenti avranno la possibilit\u00e0 di dichiarare successivamente, in maniera spontanea oppure tramite l'intervento e la compensazione da parte delle autorit\u00e0 fiscali, il reddito assoggettato all'imposta preventiva non dichiarato per negligenza. La dichiarazione successiva dovr\u00e0 tuttavia avvenire prima della scadenza del termine di presentazione del reclamo contro la decisione di tassazione.</p><p>Obiettivo del progetto \u00e8 di limitare il doppio onere dovuto all'imposta preventiva e all'imposta sul reddito ai casi di tentata sottrazione d'imposta. A seguito di numerose sentenze del Tribunale federale, negli ultimi anni la prassi nei casi di dichiarazioni lacunose si \u00e8 inasprita. Questo ha portato a critiche da parte del mondo politico ed economico, a cui il Consiglio federale risponde con il presente progetto di modifica.</p><p>In linea di principio, il progetto \u00e8 stato accolto molto favorevolmente nel quadro della procedura di consultazione. Nel suo messaggio il Consiglio federale propone che le autorit\u00e0 fiscali competenti siano autorizzate a rifiutare il rimborso senza attendere l'esito di un procedimento penale. Il progetto posto in consultazione prevedeva che la decisione riguardo al rimborso venisse presa solo alla conclusione del procedimento penale.</p><p>Il Consiglio federale chiede inoltre una pi\u00f9 ampia regolamentazione del periodo di transizione rispetto a quanto proposto in sede di consultazione. Secondo la nuova normativa, i rimborsi potranno essere richiesti fintantoch\u00e9 al momento dell'entrata in vigore della modifica della legge il termine per presentare un reclamo non sia ancora scaduto.</p><p></p><p>Nuova disposizione supplementare</p><p>Il progetto contiene inoltre una nuova disposizione per le vincite in natura derivanti da giochi in denaro (ad es. alcuni concorsi). In caso di entrata in vigore della legge sui giochi in denaro, approvata il 20 settembre 2017 (la votazione a seguito del referendum avr\u00e0 luogo il prossimo 10 giugno 2018), sar\u00e0 necessario introdurre una procedura di notifica delle vincite pari o superiori a 1000 franchi. L'organizzatore dei giochi in futuro potrebbe quindi notificare la vincita alle autorit\u00e0 anzich\u00e9 versare il 35 per cento a titolo di imposta preventiva. L'autorit\u00e0 fiscale verificherebbe nella dichiarazione d'imposta se la vincita \u00e8 stata dichiarata. Di conseguenza, per tutte le parti coinvolte si ridurrebbero i costi amministrativi.</p>","Proceedings":"<p>Notizia ATS</p><p><b>Dibattito al Consiglio nazionale, 29.05.2018</b></p><p><b>Rimborso imposta preventiva anche con dichiarazione incompleta </b></p><p><b>Il rimborso dell'imposta preventiva deve essere possibile anche quando il contribuente dimentica di inserire dei proventi nella dichiarazione dei redditi. Lo ha deciso oggi il Consiglio nazionale approvando, con 134 voti contro 48 e una astensione, un progetto governativo in tal senso.</b></p><p>Attualmente, le persone fisiche domiciliate in Svizzera possono ottenere un rimborso solo quando dichiarano regolarmente il reddito e la sostanza: in caso contrario questo diritto decade. In futuro, chi trasmetter\u00e0 una dichiarazione incompleta per negligenza potr\u00e0 rimediare successivamente, in maniera spontanea o tramite l'intervento del fisco, fornendo il redditto assoggettato all'imposta preventiva omesso per errore in un primo momento.</p><p>Nella sua proposta, il governo suggeriva che ci\u00f2 potesse avvenire solo prima della scadenza del termine di presentazione del reclamo contro la decisione di tassazione. Con 131 voti contro 54, il Nazionale ha per\u00f2 deciso che dev'essere invece possibile presentare una dichiarazione successiva anche nell'ambito di una procedura d'imposizione o di ricupero d'imposta non ancora passata in giudicato.</p><p>Con 129 voti contro 52, il Nazionale ha anche deciso che la nuova regolamentazione si applica alle pretese sorte a partire dal primo gennaio 2014. Ci\u00f2 dovrebbe quindi anche valere per i casi che sono gi\u00e0 cresciuti in giudicato, ci\u00f2 che corrisponde ad assolvere a posteriori azioni illecite, ha deplorato, invano, Ada Marra (PS/VD) ricordando come le cifre in gioco siano sconosciute.</p><p></p><p>Notizia ATS</p><p><b>Dibattito al Consiglio degli Stati, 10.09.2018</b></p><p><b>Il rimborso dell'imposta preventiva sar\u00e0 possibile anche quando il contribuente dimentica di inserire dei proventi nella dichiarazione dei redditi. Dopo il Nazionale, oggi anche gli Stati hanno approvato - con 30 \"s\u00ec\" e 11 astensioni - un progetto governativo in tal senso.</b></p><p>Attualmente, le persone fisiche domiciliate in Svizzera possono ottenere un rimborso solo quando dichiarano regolarmente il reddito e la sostanza: in caso contrario questo diritto decade. In futuro, chi trasmetter\u00e0 una dichiarazione incompleta per negligenza potr\u00e0 rimediare successivamente, in maniera spontanea o tramite l'intervento del fisco, fornendo il redditto assoggettato all'imposta preventiva omesso per errore in un primo momento.</p><p>Nella sua proposta, il governo suggeriva che ci\u00f2 potesse avvenire solo prima della scadenza del termine di presentazione del reclamo contro la decisione di tassazione. Il Nazionale prima e gli Stati poi hanno per\u00f2 deciso che dev'essere possibile presentare una dichiarazione successiva anche nell'ambito di una procedura d'imposizione o di ricupero d'imposta non ancora passata in giudicato.</p><p>Le due Camere hanno anche stabilito che la nuova regolamentazione si applica alle pretese sorte a partire dal primo gennaio 2014. Contrariamente al Nazionale, gli Stati hanno per\u00f2 deciso di escludere i casi che sono gi\u00e0 cresciuti in giudicato.</p><p></p><p>Notizia ATS</p><p><b>Dibattito al Consiglio nazionale, 28.09.2018</b></p><p><b>CN: imposta preventiva, rimborso va agevolato </b></p><p><b>In futuro, dovrebbe essere pi\u00f9 facile per i contribuenti recuperare l'imposta preventiva. \u00c8 quanto prevede la revisione della legge in materia, approvata oggi dal Consiglio nazionale che ha eliminato l'ultima divergenza con gli Stati. </b>L'oggetto \u00e8 pronto per le votazioni finali.</p><p>Il rimborso dell'imposta preventiva sar\u00e0 possibile anche quando il contribuente dimentica di inserire dei proventi nella dichiarazione dei redditi.</p><p>Attualmente, le persone fisiche domiciliate in Svizzera possono ottenere un rimborso solo quando dichiarano regolarmente il reddito e la sostanza: in caso contrario questo diritto decade.</p><p>In futuro, chi trasmetter\u00e0 una dichiarazione incompleta per negligenza potr\u00e0 rimediare successivamente, in maniera spontanea o tramite l'intervento del fisco, fornendo il redditto assoggettato all'imposta preventiva omesso per errore in un primo momento.</p><p>Nella sua proposta, il governo suggeriva che ci\u00f2 potesse avvenire solo prima della scadenza del termine di presentazione del reclamo contro la decisione di tassazione. Il Nazionale prima e gli Stati poi hanno per\u00f2 deciso che dev'essere possibile presentare una dichiarazione successiva anche nell'ambito di una procedura d'imposizione o di ricupero d'imposta non ancora passata in giudicato.</p><p>Le Camere hanno anche stabilito che la nuova regolamentazione si applica alle pretese sorte a partire dal primo gennaio 2014. 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