{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20180092,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20180092,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20180092,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20180092,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20180092,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20180092,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20180092,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20180092,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20180092,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20180092,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20180092,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20180092,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20180092,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20180092,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20180092,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20180092,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20180092,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20180092,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"18.092","BusinessType":1,"BusinessTypeName":"Oggetto del Consiglio federale","BusinessTypeAbbreviation":"OCF","Title":"Legge sulle indennit\u00e0 di perdita di guadagno. Indennit\u00e0 di maternit\u00e0 in caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato","Description":"Messaggio del 30 novembre 2018 concernente la modifica della legge sulle indennit\u00e0 di perdita di guadagno (LIPG). (Indennit\u00e0 di maternit\u00e0 in caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato)","InitialSituation":"<p><b>Comunicato stampa del Consiglio federale del 30.11.2018</b></p><p><b>Versare pi\u00f9 a lungo l'indennit\u00e0 di maternit\u00e0 in caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato </b></p><p><b>Le madri i cui figli neonati devono restare in ospedale per oltre tre settimane immediatamente dopo la nascita dovranno poter beneficiare di un prolungamento della durata di versamento dell'indennit\u00e0 di maternit\u00e0. Nella sua seduta del 30 novembre 2018, il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la modifica della legge sulle indennit\u00e0 di perdita di guadagno, attuando cos\u00ec un mandato parlamentare. </b></p><p>La legge sulle indennit\u00e0 di perdita di guadagno (LIPG) prevede gi\u00e0 un diritto al rinvio del versamento dell'indennit\u00e0 di maternit\u00e0 nei casi in cui il neonato deve rimanere per oltre tre settimane in ospedale immediatamente dopo la nascita. La LIPG non contempla per\u00f2 alcuna indennit\u00e0 di perdita di guadagno per la madre per la durata del soggiorno ospedaliero del neonato e non disciplina la durata massima del rinvio.</p><p></p><p>Prolungamento dell'indennit\u00e0 di maternit\u00e0 per le donne esercitanti un'attivit\u00e0 lucrativa</p><p>La modifica della LIPG permette di prolungare la durata del versamento dell'indennit\u00e0 di maternit\u00e0 di al massimo 56 giorni (da 98 a 154 giorni), nei casi in cui il neonato deve rimanere in ospedale per almeno tre settimane immediatamente dopo la nascita. Questo adeguamento adempie la mozione 16.3631 della Commissione della sicurezza sociale e della sanit\u00e0 del Consiglio degli Stati. Solo le madri che continueranno a lavorare dopo il congedo di maternit\u00e0 avranno diritto al prolungamento. Questa misura consente di compensare la perdita di guadagno in circa l'80 per cento dei casi di soggiorno ospedaliero prolungato e di coprire il periodo del divieto di occupazione di otto settimane dopo il parto. Al contempo, viene modificato anche il Codice delle obbligazioni, in modo che sia garantito il prolungamento del congedo di maternit\u00e0 e del periodo di protezione dalla disdetta. </p><p>Le spese supplementari generate dalla modifica della LIPG, stimate a 5,9 milioni di franchi l'anno, possono essere finanziate con le attuali entrate delle IPG.</p>","Proceedings":"<p>Notizia ATS</p><p><b>Dibattito al Consiglio degli Stati, 02.03.2020</b></p><p><b>Parti difficili, prolungare indennit\u00e0 maternit\u00e0 </b></p><p><b>Le future puerpere i cui figli dovranno restare in ospedale per oltre tre settimane dopo la nascita devono poter beneficiare di un prolungamento dell'indennit\u00e0 di maternit\u00e0. \u00c8 quanto prevede un progetto del Consiglio federale adottato oggi dal Consiglio degli stati per 42 voti a 2 (2 astensioni). Il dossier va al nazionale.</b></p><p>Il disegno di legge riguardante la modifica della legge sulle indennit\u00e0 di perdita di guadagno prevede spese supplementari per circa 6 milioni di franchi.</p><p>La legge prevede gi\u00e0 un diritto al rinvio del versamento dell'indennit\u00e0 di maternit\u00e0 nei casi in cui il neonato deve rimanere per oltre tre settimane in ospedale immediatamente dopo la nascita, ma non contempla per\u00f2 alcuna indennit\u00e0 di perdita di guadagno a favore della madre per la durata del soggiorno ospedaliero del neonato e non disciplina la durata massima del rinvio.</p><p>La modifica di legge consente di prolungare la durata del versamento dell'indennit\u00e0 di maternit\u00e0 di al massimo 56 giorni (da 98 a 154 giorni), nei casi in cui il neonato debba restare in ospedale per almeno tre settimane immediatamente dopo la nascita.</p><p>Il progetto governativo prevede che solo le madri che continueranno a lavorare dopo il congedo di maternit\u00e0 avranno diritto al prolungamento. Il plenum ha per\u00f2 stralciato questa disposizione tacitamente. Considerata la difficile situazione delle madri di neonati malati non appare molto sensato che esse debbano dimostrare che al momento del parto avevano gi\u00e0 deciso di riprendere un'attivit\u00e0 remunerata al termine del congedo di maternit\u00e0, ha sostenuto in aula a nome della commissione la \"senatrice\" Brigitte H\u00e4berli-Koller (PPD/TG).</p><p></p><p>Notizia ATS</p><p><b>Dibattito al Consiglio nazionale, 15.09.2020</b></p><p><b>Parti difficili, prolungare indennit\u00e0 maternit\u00e0 </b></p><p><b>Le future puerpere i cui figli dovranno restare in ospedale per almeno due settimane dopo la nascita, invece di tre come prevede il progetto del Consiglio federale fatto proprio dagli Stati, devono poter beneficiare di un prolungamento dell'indennit\u00e0 di maternit\u00e0.</b></p><p>Lo ha deciso oggi il Consiglio nazionale, approvando in votazione finale - 148 voti a 39 e 5 astensioni - un progetto governativo in tal senso. Il dossier ritorna alla Camera dei Cantoni che aveva esaminato questa modifica di legge lo scorso marzo per due divergenze.</p><p>Il disegno di legge riguardante la modifica della legge sulle indennit\u00e0 di perdita di guadagno prevede spese supplementari per circa 6 milioni di franchi.</p><p>La legge attuale contempla gi\u00e0 un diritto al rinvio del versamento dell'indennit\u00e0 di maternit\u00e0 nei casi in cui il neonato debba rimanere per oltre tre settimane in ospedale immediatamente dopo la nascita, ma non contempla per\u00f2 alcuna indennit\u00e0 di perdita di guadagno a favore della madre per la durata del soggiorno ospedaliero del neonato e non disciplina la durata massima del rinvio.</p><p>La modifica di legge consente di prolungare la durata del versamento dell'indennit\u00e0 di maternit\u00e0 di al massimo 56 giorni (da 98 a 154 giorni), nei casi in cui il neonato debba restare in ospedale per almeno tre settimane immediatamente dopo la nascita. Il Nazionale ha accorciato questo periodo a due settimane.</p><p></p><p>Notizia ATS</p><p><b>Dibattito al Consiglio degli Stati, 30.11.2020</b></p><p><b>CSt: parti difficili, prolungare indennit\u00e0 maternit\u00e0 </b></p><p>Le future puerpere i cui figli dovranno restare in ospedale per almeno tre settimane dopo la nascita devono poter beneficiare di un prolungamento dell'indennit\u00e0 di maternit\u00e0. Il dossier \u00e8 pronto per le votazioni finali.</p><p>Lo ha deciso oggi il Consiglio degli Stati eliminando l'ultima divergenza col Nazionale sul progetto governativo. Finora gli Stati si erano sempre pronunciati per un periodo di tre settimane, mentre la Camera del popolo si era detta a favore di 2 settimane.</p>","DraftText":null,"SubmittedText":null,"ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":null,"FederalCouncilProposal":null,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":null,"SubmittedBy":null,"BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1608249600000)\/","ResponsibleDepartment":4,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'interno","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFI","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"2836|2841","Category":"IIIb/IV","Modified":"\/Date(1770756692073)\/","SubmissionDate":"\/Date(1543536000000)\/","SubmissionCouncil":null,"SubmissionCouncilName":null,"SubmissionCouncilAbbreviation":null,"SubmissionSession":5015,"SubmissionLegislativePeriod":50,"FirstCouncil1":2,"FirstCouncil1Name":"Consiglio degli Stati","FirstCouncil1Abbreviation":"CS","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Protezione sociale|Salute"}}