{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20181015,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20181015,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20181015,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20181015,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20181015,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20181015,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20181015,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20181015,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20181015,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20181015,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20181015,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20181015,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20181015,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20181015,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20181015,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20181015,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20181015,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20181015,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"18.1015","BusinessType":18,"BusinessTypeName":"Interrogazione","BusinessTypeAbbreviation":"I","Title":"Doppia sanzione nell'attuazione del regolamento generale UE sulla protezione dei dati","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il 2 marzo 2018 il Consiglio federale ha preso posizione in merito alla mia interpellanza 17.4088. Rispondendo alla domanda 4 ha ritenuto possibile che un'impresa venga sanzionata sia dalla Svizzera sia dall'UE per il medesimo caso. Potrebbe tuttavia essere applicato il principio ne bis in idem (divieto della doppia sanzione) in caso di concorso tra multe amministrative dell'UE e sanzioni penali delle autorit\u00e0 di perseguimento penale svizzere. Mi sembra poco probabile che le autorit\u00e0 UE rinuncino alle loro sanzioni, in particolare in considerazione dell'entit\u00e0 delle possibili multe (fino a 20 milioni di euro o al 4 per cento del fatturato totale conformemente al regolamento UE). </p><p>In caso di applicazione del principio ne bis in idem, quale delle due misure penali (europea o svizzera) sarebbe applicata?</p>","ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>Secondo il principio ne bis in idem, una persona non pu\u00f2 essere sanzionata due volte per il medesimo atto (principio di espletamento formale, secondo cui la prima sentenza esplica un effetto estintivo ed esclude un nuovo perseguimento). Salvo convenzione contraria, questo principio vale tuttavia soltanto sul piano interno e non nei rapporti transnazionali (si veda art. 11 del Codice di procedura penale, RS 312.0, art. 4 par. 1 del Protocollo n. 7 del 22 novembre 1984 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert\u00e0 fondamentali, Protocollo n. 7; RS 0.101.07 e art. 14 par. 7 del Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici, Patto ONU II; RS 0.103.2).</p><p>Nella fattispecie, il principio ne bis in idem vale ampiamente tra gli Stati Schengen in virt\u00f9 dell'articolo 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS, GU UE n\u00b0 L 239 del 22 settembre 2000 pag. 19).</p><p>In Svizzera, il giudice che deve trattare un atto gi\u00e0 sanzionato in uno Stato vincolato dalla CAS applicher\u00e0 dunque il principio ne bis in idem se sono riunite le condizioni seguenti:</p><p>- Si \u00e8 in presenza di due sanzioni penali. Il giudice penale svizzero terr\u00e0 conto di una sanzione amministrativa irrogata in virt\u00f9 del regolamento generale UE sulla protezione dei dati (RGPD) soltanto se la qualifica come sanzione di carattere penale in base ai criteri della Corte europea dei diritti dell'uomo (sentenza Corte EDU, Engel e altri c. Paesi Bassi, 8 giugno 1976, ricorso n. 5100/71). Questo dovrebbe essere il caso vista l'entit\u00e0 delle sanzioni previste dal RGPD.</p><p>- Le due sanzioni sono pronunciate nei confronti della medesima persona. Salvo eccezioni, non \u00e8 il caso se una sanzione riguarda un'impresa mentre l'altra una persona fisica (p. es. il direttore dell'impresa). Le sanzioni del RGPD sono dirette anzitutto nei confronti di imprese, mentre le sanzioni previste dalla LPD riguardano principalmente persone fisiche. In tali situazioni il cumulo di sanzioni \u00e8 ammissibile e il giudice svizzero non deve tenere conto della sanzione europea.</p><p>- La prima sanzione \u00e8 stata eseguita, \u00e8 in corso di esecuzione o non pu\u00f2 pi\u00f9 essere eseguita secondo le leggi dello Stato di condanna. Se si tratta di una multa, deve essere stata pagata.</p><p>La Svizzera ha emanato una riserva all'applicazione del principio ne bis in idem se i fatti sono avvenuti sul suo territorio (art. 55 par. 1 lett. a CAS). In questi casi nonch\u00e9 quando una prima sanzione \u00e8 stata pronunciata da un Paese non associato a Schengen, il giudice svizzero non applica il principio di espletamento formale, bens\u00ec quello di imputazione (art. 56 CAS, art. 3 cpv. 2 del Codice penale, RS 311.0): l'autore pu\u00f2 essere perseguito dalle autorit\u00e0 svizzere anche se \u00e8 gi\u00e0 stato condannato all'estero per il medesimo fatto. In questo caso il giudice svizzero deve imputare la pena inflitta all'estero a quella da pronunciare. L'imputazione sottost\u00e0 alle tre condizioni summenzionate che prevalgono per il principio ne bis in idem. Vista l'entit\u00e0 delle sanzioni del RGPD, una volta imputata la sanzione europea non vi sar\u00e0 in linea di massima pi\u00f9 spazio per una multa secondo il diritto svizzero.</p><p>Se una persona \u00e8 oggetto di una procedura per violazione del RGPD in ragione di fatti per cui \u00e8 gi\u00e0 stata sanzionata in Svizzera, la questione se e in che misura l'autorit\u00e0 competente di uno Stato membro dell'UE deve applicare il principio ne bis in ibidem dipender\u00e0 dal diritto di questo Stato e dall'applicazione, nel caso concreto, dell'articolo 54 CAS.</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1526428800000)\/","SubmittedBy":"Fiala Doris","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1526428800000)\/","ResponsibleDepartment":5,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento di giustizia e polizia","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFGP","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"10|1216|1236","Category":null,"Modified":"\/Date(1763110455970)\/","SubmissionDate":"\/Date(1521072000000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":5012,"SubmissionLegislativePeriod":50,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Politica europea|Diritto penale|Diritti umani"}}