{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20181035,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20181035,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20181035,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20181035,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20181035,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20181035,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20181035,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20181035,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20181035,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20181035,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20181035,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20181035,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20181035,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20181035,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20181035,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20181035,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20181035,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20181035,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"18.1035","BusinessType":18,"BusinessTypeName":"Interrogazione","BusinessTypeAbbreviation":"I","Title":"Assicurazione malattie. Assunzione dei costi di trattamenti medici meno costosi eseguiti all'estero","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Gli articoli 34 LAMal e 36 capoverso 1 OAMal disciplinano l'assunzione dei costi di trattamenti medici eseguiti all'estero. Inoltre, l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 883/2004 disciplina la questione dei viaggi in Stati parte dell'ALC per beneficiare di prestazioni.</p><p>In entrambi i casi l'assunzione dei costi \u00e8 molto limitata: l'articolo 36 OAMal la prevede unicamente in caso d'urgenza o se le prestazioni non possono essere fornite in Svizzera. Quest'ultima condizione \u00e8 interpretata in modo molto rigoroso, in quanto \u00e8 adempiuta soltanto se vi sono gravi lacune nell'offerta di cure disponibile in Svizzera (DTF 134 V 330).</p><p>Nell'articolo 36 OAMal il Consiglio federale delega al DFI l'allestimento di un elenco delle prestazioni coperte anche all'estero. Il DFI non sembra per\u00f2 essersi avvalso della sua competenza. Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 883/2004, l'assicurato deve chiedere un'autorizzazione all'istituzione competente.</p><p>Tuttavia, questa regolamentazione molto restrittiva sembra problematica se la prestazione fornita all'estero \u00e8 meno costosa di quella fornita in Svizzera o se presenta vantaggi non indifferenti per il paziente. Questo vale in particolare se le prestazioni fornite all'estero sono pi\u00f9 efficaci, appropriate ed economiche di quelle proposte in Svizzera.</p><p>Chiedo quindi al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:</p><p>1. Poich\u00e9 nella giurisprudenza l'interpretazione dell'articolo 36 OAMal \u00e8 molto rigorosa, intende vagliare una modifica di questa disposizione per permettere l'assunzione dei costi di taluni trattamenti eseguiti all'estero, in particolare se meno costosi o pi\u00f9 adeguati per il paziente?</p><p>2. Per quanto attiene alla copertura di trattamenti di malattie rare, intende studiare, in particolare nell'ambito del Piano nazionale malattie rare, se si possa agevolare l'assunzione dei costi di trattamenti eseguiti all'estero? A titolo esemplificativo si vedano gli articoli 12 e 13 della direttiva 2011/24/UE. Questo sarebbe tanto pi\u00f9 auspicabile, in quanto i trattamenti di queste patologie e la loro qualit\u00e0 variano molto da un Paese all'altro.</p>","ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>1. Nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) si applica il principio di territorialit\u00e0: di norma sono assunti soltanto i costi delle prestazioni fornite sul territorio nazionale da fornitori di prestazioni autorizzati in Svizzera. Secondo le deroghe previste all'articolo 36 dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102) possono essere rimborsate prestazioni fornite all'estero in particolare in caso d'urgenza o se una prestazione equivalente non pu\u00f2 essere fornita in Svizzera. L'articolo 36a OAMal consente inoltre un allentamento controllato del principio di territorialit\u00e0: i Cantoni di frontiera e gli assicuratori malattie possono cos\u00ec attuare, con fornitori di prestazioni esteri, programmi di cooperazione transfrontaliera, nell'ambito dei quali l'assicurazione malattie assume anche i costi dei trattamenti effettuati oltre confine. Questi programmi, circoscritti alle regioni di frontiera, devono essere approvati dal Consiglio federale.</p><p>Inoltre, nei suoi pareri in risposta a diversi interventi parlamentari (mozione Heim 16.3169, Introdurre l'obbligo per le casse malati di rimunerare i mezzi e gli apparecchi medici acquistati all'estero, postulato Heim 16.3690, Prezzi eccessivi dei mezzi ausiliari medici. A quando una riduzione?, mozioni Lohr 16.3948 e Ettlin Erich 16.3988, Introdurre un obbligo di rimborso delle prestazioni AOMS di cui si \u00e8 usufruito volontariamente all'estero), il Consiglio federale si \u00e8 detto disposto a esaminare quali prodotti possano essere assunti dall'AOMS anche se acquistati all'estero, a presentare un rapporto in merito al Parlamento e a proporre eventualmente una pertinente modifica della LAMal. I lavori preliminari in vista della redazione di un rapporto che stabilisce una distinzione fra mezzi e apparecchi medici che possono e che non possono essere acquistati all'estero sono gi\u00e0 in corso. In questo contesto si sta altres\u00ec esaminando l'opportunit\u00e0 di rimborsare, a determinate condizioni, anche certi medicamenti acquistati all'estero.</p><p>Il Consiglio federale ritiene che un'estensione ad altre prestazioni sia possibile soltanto a patto che siano assicurate una gestione efficiente dei costi e la garanzia della qualit\u00e0. Prima di prendere in considerazione altri settori bisogner\u00e0 valutare un allentamento nel settore dei mezzi e degli apparecchi medici, nonch\u00e9 dei medicamenti.</p><p>2. Proprio per le malattie rare, spesso i trattamenti effettuati all'estero soddisfano le severe condizioni applicate dal Tribunale federale per un'assunzione dei costi e possono quindi essere approvati e rimborsati. Per il momento la direttiva europea 2011/24 del 9 marzo 2011 concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, il recepimento della quale porterebbe all'abolizione del principio di territorialit\u00e0 nell'assicurazione malattie e che contempla anche disposizioni sulle Reti di riferimento europee per le malattie rare, non \u00e8 applicabile alla Svizzera. Nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale malattie rare \u00e8 stato aggiunto un nuovo progetto settoriale che intende dare a esperti e pazienti svizzeri la possibilit\u00e0 di partecipare alle reti internazionali dedicate alle malattie rare. Al termine di questi lavori, il Consiglio federale \u00e8 disposto a esaminare la necessit\u00e0 di ulteriori misure per garantire ai pazienti affetti da malattie rare un'assistenza economica e di qualit\u00e0 elevata nel raffronto internazionale.</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1536105600000)\/","SubmittedBy":"Ruiz Rebecca Ana","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1536105600000)\/","ResponsibleDepartment":4,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'interno","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFI","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"15|2841","Category":null,"Modified":"\/Date(1750803384187)\/","SubmissionDate":"\/Date(1528934400000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":5013,"SubmissionLegislativePeriod":50,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Economia|Salute"}}