{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183035,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183035,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183035,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183035,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183035,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183035,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183035,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183035,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183035,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183035,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183035,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183035,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183035,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183035,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183035,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183035,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183035,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20183035,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"18.3035","BusinessType":9,"BusinessTypeName":"Interpellanza urgente","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.u.","Title":"Scandalo Auto postale","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>In merito alle irregolarit\u00e0 riscontrate presso Auto postale SA invitiamo il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:</p><p>1. Auto postale SA non \u00e8 la sola impresa incaricata dell'esercizio di autolinee; ve ne sono anche altre che gestiscono autolinee sovvenzionate su mandato.</p><p>a. Il Consiglio federale pu\u00f2 escludere che queste ultime abbiano percepito sussidi indebiti?</p><p>b. Anch'esse sono subordinate alla condizione di non poter realizzare utili dall'esercizio di tali linee?</p><p>2. La legislazione applicabile (leggi e relative ordinanze) \u00e8 stata riveduta e adeguata diverse volte.</p><p>a. L'applicabilit\u00e0 \u00e8 stata valutata? In caso affermativo, quando \u00e8 stato redatto il relativo rapporto? Si sono rilevati margini di miglioramento?</p><p>b. Esistono statistiche in merito alla quota - distinta per Cantone - di autolinee che sono state effettivamente oggetto di offerte (in per cento e in franchi)?</p><p>3. L'esercizio di autolinee \u00e8 in parte assegnato sulla base di offerte. Come viene stabilito il contributo effettivo della Confederazione?</p><p>a. \u00c8 un valore percentuale fisso sull'importo dell'offerta?</p><p>b. \u00c8 un valore assoluto in franchi, determinato su quale base?</p>","ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>1. Nel traffico regionale viaggiatori (TRV) le imprese di trasporto ricevono le indennit\u00e0 in funzione delle offerte presentate. All'offerta deve essere allegato il conto di previsione contenente i costi non coperti pianificati. Il disavanzo \u00e8 coperto congiuntamente da Confederazione e Cantoni. Se nel corso dell'anno le imprese realizzano prestazioni migliori o entrate maggiori a quelle previste, secondo l'articolo 36 della legge sul trasporto di viaggiatori (LTV; RS 745.1) sono tenute ad attribuire due terzi degli utili a una riserva speciale per coprire gli eventuali futuri disavanzi. Se la riserva speciale raggiunge un dato importo (la met\u00e0 della cifra d'affari annuale o 12 millioni franchi), l'impresa pu\u00f2 liberamente disporre dell'intero utile. Nel periodo di ordinazione successivo i committenti (Confederazione e Cantoni) garantiscono che gli utili conseguiti nel periodo precedente vengano presi in considerazione e che le indennit\u00e0 siano nuovamente determinate sulla base dei costi e dei ricavi realmente attesi.</p><p>Nell'ambito della procedura di approvazione dei conti annuali l'UFT verifica, a complemento dell'operato degli uffici di revisione esterni delle imprese, la correttezza del conto nell'ottica del diritto dei sussidi. Nei settori di attivit\u00e0 sovvenzionati l'UFT compie inoltre esami approfonditi, in funzione del rischio e a campione (revisioni). Nel caso di Auto postale SA si \u00e8 proceduto a trasferimenti contabili per mascherare la realizzazione di utili, che \u00e8 stato possibile accertare solo in occasione di una revisione approfondita.</p><p>In seguito ai fatti contestati ad Auto postale SA, a fine febbraio 2018 l'UFT ha inviato uno scritto a tutte le imprese di trasporto per rammentare la suddetta disposizione di legge e invitarle a verificare la presentazione dei conti confermando esplicitamente per iscritto l'osservanza della legge. La stipula da parte della Confederazione delle convenzioni sull'offerta per gli anni 2018/19 sar\u00e0 subordinata all'inoltro di tale conferma.</p><p>2a. L'UFT ha commissionato nel 2013 uno studio esterno per valutare la procedura di ordinazione del TRV. Nell'ambito di questo studio si sono rilevati dei ritardi nella definizione del finanziamento di alcune offerte degli anni precedenti e si \u00e8 sottolineata la complessit\u00e0 delle interfacce procedurali e l'assenza di incentivi per le imprese di trasporto volti ad aumentare ulteriormente l'efficienza. \u00c8 stato quindi lanciato, in stretta collaborazione con i Cantoni e le imprese, un progetto per riformare il TRV, che tiene conto dei risultati dello studio. Una decisione di indirizzo da parte della Confederazione e dei Cantoni \u00e8 attesa per met\u00e0 2018.</p><p>2b. Dal 1996 Confederazione e Cantoni hanno svolto su scala nazionale un totale di 35 bandi pubblici nel traffico regionale ordinato congiuntamente. A questi si aggiungono - secondo le informazioni disponibili - 17 bandi concernenti il traffico locale, alla cui ordinazione la Confederazione non partecipa. I Cantoni e i Comuni non hanno alcun obbligo di notifica nei confronti della Confederazione. Gran parte dei concorsi cui ha preso parte la Confederazione \u00e8 stata gestita dal Cantone di Berna. Il volume delle indennit\u00e0 non \u00e8 stato registrato.</p><p>3. L'importo esatto delle indennit\u00e0 \u00e8 stabilito sulla base delle offerte rettificate presentate dalle imprese di trasporto. Si finanziano i costi non coperti che sono documentati: si tratta quindi di un valore assoluto. Il finanziamento \u00e8 ripartito tra Confederazione e Cantoni secondo una percentuale prestabilita.</p><p>Secondo l'articolo 30 capoverso 1 LTV, la Confederazione assume una quota pari al 50 per cento dell'indennit\u00e0 complessiva per l'offerta TRV ordinata congiuntamente da Confederazione e Cantoni (considerata la media dell'intera Svizzera). Le partecipazioni cantonali sono calcolate tenendo conto delle condizioni strutturali (densit\u00e0 demografica nei singoli Cantoni). Le quote figurano nell'allegato 2 dell'ordinanza sulle indennit\u00e0 per il traffico regionale viaggiatori (OITRV; RS 745.16). Nel Cantone dei Grigioni, ad esempio, la Confederazione si fa carico dell'80 per cento delle indennit\u00e0, mentre nel Cantone Basilea Citt\u00e0 la quota \u00e8 del 27 per cento.</p><p>I fondi necessari per finanziare la quota della Confederazione sono approvati dal Parlamento. L'ultima approvazione \u00e8 avvenuta nell'ambito del credito d'impegno 2018-2021 (oggetto 16.080).</p>  Risposta del Consiglio federale.","FederalCouncilProposal":8,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1520553600000)\/","SubmittedBy":"Gruppo BD","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1520985600000)\/","ResponsibleDepartment":9,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DATEC","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"4|12|24|34|48","Category":null,"Modified":"\/Date(1690516205070)\/","SubmissionDate":"\/Date(1519776000000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":5012,"SubmissionLegislativePeriod":50,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Politica nazionale|Diritto generale|Finanze|Media e comunicazione|Trasporti"}}