{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183120,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183120,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183120,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183120,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183120,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183120,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183120,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183120,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183120,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183120,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183120,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183120,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183120,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183120,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183120,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183120,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20183120,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20183120,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"18.3120","BusinessType":6,"BusinessTypeName":"Postulato","BusinessTypeAbbreviation":"Po.","Title":"Parit\u00e0 dei sessi. Attuazione del mandato costituzionale","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Vi sono Cantoni i cui obiettivi politici non includono prioritariamente l'attuazione del mandato costituzionale della parit\u00e0 dei sessi e che non dispongono di un apposito ufficio o servizio incaricato di trattare la questione. Vi sono persino Cantoni fermamente convinti di adempiere il mandato conferito dalla legge e dalla Costituzione senza particolari misure. Ritengo pertanto opportuno che il Consiglio federale illustri in un rapporto dettagliato quanto segue:</p><p>1. Quali Cantoni, in quale modo, con quali progetti e con quali mezzi (finanziari e risorse umane) e con quali basi normative affrontano il mandato conferito dalla Costituzione federale, dalla legge sulla parit\u00e0 dei sessi e dalla Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW)?</p><p>2. In che modo \u00e8 controllata l'attuazione nei Cantoni del mandato per la parit\u00e0 dei sessi conferito dai tre atti legislativi summenzionati e quali possibili sanzioni sono previste nei confronti dei Cantoni?</p><p>3. Quali opzioni giuridiche sono previste o quali azioni possono essere intentate nei confronti di un Cantone che non attua o attua in maniera lacunosa il suddetto mandato? Non si tratta di riferirsi a un caso concreto di discriminazione, bens\u00ec di individuare una situazione generalizzata.</p>","ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>La Costituzione federale e la legge federale sulla parit\u00e0 dei sessi vigono anche per i Cantoni. La Convenzione dell'ONU sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) \u00e8 stata ratificata dalla Svizzera nel 1997, che si \u00e8 in tal modo impegnata ad attuarne le disposizioni e a provvedere affinch\u00e9 i Cantoni le rispettino. Sul piano interno, in ragione della ripartizione delle competenze sancita dalla Costituzione spetta tuttavia ai Cantoni attuare gli obblighi nel loro settore di competenza.</p><p>La Confederazione intrattiene uno scambio regolare con i Cantoni in materia di parit\u00e0 dei sessi, anzitutto nel quadro della Conferenza svizzera delle delegate alla parit\u00e0 fra donne e uomini (CSP), che riunisce tutti i pertinenti servizi pubblici cantonali, comunali e federali. Attualmente si tratta, oltre all'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU), di 15 servizi cantonali e cinque comunali. La CSP \u00e8 coinvolta pure nei lavori in corso per l'attuazione delle raccomandazioni CEDAW 2017-2020.</p><p>In linea di principio il Consiglio federale non adotta alcuna misura di vigilanza quando una pretesa violazione del diritto federale o internazionale potrebbe essere censurata nel quadro di una procedura di ricorso. In caso di importanti interessi pubblici pu\u00f2 nondimeno inviare al governo cantonale una lettera che evidenza le situazioni problematiche. Di norma non entrano in linea di conto misure sostitutive o addirittura interventi.</p><p>Il Tribunale federale pu\u00f2 essere adito soltanto se le condizioni della legge sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110) sono adempiute. In assenza di un caso concreto di discriminazione, le possibilit\u00e0 sono alquanto limitate. Un ricorso contro un atto normativo cantonale potrebbe eventualmente essere interposto per violazione del principio della parit\u00e0 di trattamento entro 30 giorni dalla pubblicazione ufficiale dell'atto normativo (art. 82 lett. b LTF). In teoria sarebbe ipotizzabile una richiesta di risarcimento o di accertamento per inattivit\u00e0 delle autorit\u00e0 cantonali. Una tale richiesta andrebbe tuttavia fatta valere, dagli interessati o da un'associazione legittimata ad agire, anzitutto presso la competente autorit\u00e0 cantonale.</p><p>Nella sentenza del 21 novembre 2011 (DTF 137 I 305) concernente l'abolizione della Commissione per la parit\u00e0 dei sessi del Cantone di Zugo, il Tribunale federale ha confermato l'obbligo costituzionale e internazionale di Confederazione, Cantoni e Comuni di emanare misure per la realizzazione dell'uguaglianza. Ha stabilito espressamente che sia la Costituzione federale (art. 8 cpv. 3 secondo periodo) sia la Convenzione CEDAW impongono chiaramente alla Confederazione e ai Cantoni di agire sul piano sociale al fine di realizzare una reale uguaglianza. Secondo il Tribunale federale, determinati provvedimenti istituzionali e organizzativi costituiscono la condizione necessaria per l'adempimento del mandato costituzionale. I Cantoni devono disporre di servizi con le conoscenze, competenze e risorse necessarie per poter svolgere in maniera efficace il compito richiesto dalla Convenzione. Questa constatazione, rivolta in particolare ai Cantoni sprovvisti di servizi preposti alla parit\u00e0 dei sessi, \u00e8 stata confermata dal Tribunale federale nella sentenza del 19 ottobre 2017 (1C_504/2016, consid. 4).</p><p>Nel novembre 2016 il competente comitato ONU della Convenzione CEDAW ha raccomandato alla Svizzera di potenziare i servizi preposti alla parit\u00e0 in seno alla Confederazione e ai Cantoni. Come chiesto dal Comitato, la Svizzera elaborer\u00e0 gi\u00e0 alla fine del 2018 un rapporto sull'attuazione di questa raccomandazione.</p><p>Alla luce di tali considerazione, il Consiglio federale ritiene che un rapporto supplementare sulla situazione nei Cantoni non apporti alcun plusvalore.</p>  Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.","FederalCouncilProposal":20,"FederalCouncilProposalText":"Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1527033600000)\/","SubmittedBy":"Feri Yvonne","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1583366400000)\/","ResponsibleDepartment":5,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento di giustizia e polizia","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFGP","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"4|28|1236","Category":null,"Modified":"\/Date(1690516021180)\/","SubmissionDate":"\/Date(1520467200000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":5012,"SubmissionLegislativePeriod":50,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Politica nazionale|Questioni sociali|Diritti umani"}}